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Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (in Suppl. ordinario n. 48/L, alla Gazz. Uff. n. 66, del 20 marzo). - Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

Preambolo

Il Presidente della Repubblica:
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 254, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi diretti ad istituire, in vista di una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari, il giudice unico di primo grado; Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 novembre 1997 e del 19 dicembre 1997; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati a norma dell'art. 1, comma 3, della citata legge 16 luglio 1997, n. 254; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1998; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
Emana il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

Art. 1.
1. L'ufficio del pretore è soppresso, fatta salva l'attività necessaria per l'esaurimento degli affari pendenti secondo quanto previsto dal presente decreto. Fuori dei casi in cui è diversamente disposto dal presente decreto, le relative competenze sono trasferite al tribunale ordinario.
2. Nel primo comma dell'art. 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è soppressa la lettera b ).

Articolo 2

Art. 2.
1. L'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale è soppresso. Le relative funzioni sono trasferite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario.
2. L'art. 2 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente:
"Art. 2 ( Del pubblico ministero ). - Presso la corte di cassazione, le corti di appello, i tribunali ordinari e i tribunali per i minorenni è costituito l'ufficio del pubblico ministero.".

Articolo 3

Art. 3.
1. L'art. 3 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è così modificato:
a ) nel primo comma, le parole ", pretura" sono soppresse;
b ) nel secondo comma, le parole "Alle corti, ai tribunali ed alle preture" sono sostituite dalle parole "Alle corti e ai tribunali".

Articolo 4

Art. 4.
1. L'art. 4 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 è così modificato:
a ) nel primo comma, le parole "delle preture," sono soppresse;
b ) nel secondo comma, le parole "i vice pretori" sono sostituite dalle parole "i giudici onorari di tribunale".

Articolo 5

Art. 5.
1. Il primo comma dell'art. 7- bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente:
"La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'art. 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell'art. 47- bis , secondo comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47- ter , terzo comma, 47- quater , secondo comma, e 50- bis , il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni biennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il biennio, l'efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto.".

Articolo 6

Art. 6.
1. L'art. 7- ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è così modificato:
a ) il secondo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: "Nel determinare i criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento e la designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare.";
b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"Il Consiglio superiore della magistratura determina i criteri generali per l'organizzazione degli uffici del pubblico ministero e per l'eventuale ripartizione di essi in gruppi di lavoro.".

Articolo 7

Art. 7.
1. Nell'art. 18 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 le parole "ed i magistrati delle preture," sono soppresse.

Articolo 8

Art. 8.
1. Dopo l'art. 42 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 sono inseriti i seguenti:
"Art. 42- bis ( Composizione dell'ufficio del tribunale ordinario ). - Il tribunale ordinario è diretto dal presidente del tribunale e ad esso sono addetti più giudici. Al tribunale ordinario possono essere addetti uno o più presidenti di sezione.
Al tribunale ordinario possono essere addetti giudici onorari.
( Nomina dei giudici onorari di tribunale ). - I giudici onorari di tribunale sono nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario competente per territorio nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374.
Per la nomina è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) esercizio dei diritti civili e politici;
c) idoneità fisica e psichica;
d) età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni;
e) residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;
f) laurea in giurisprudenza;
g) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.
Costituisce titolo di preferenza per la nomina l'esercizio, anche pregresso:
a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
b) della professione di avvocato, anche nella qualità di iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 3, quarto comma, lettera b ), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;
c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali;
d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva;
e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.
Costituisce altresì titolo di preferenza, in assenza di quelli indicati nel terzo comma, il conseguimento del diploma di specializzazione di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato su conforme deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sono disciplinate le modalità del procedimento di nomina.
( Incompatibilità ). - Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario di tribunale:
a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;
b) gli ecclesiastici e i ministri di confessioni religiose;
c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;
d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;
e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria.
Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.
Il giudice onorario di tribunale non può assumere l'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.
( Durata dell'ufficio ). - La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.
Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.
( Cessazione, decadenza e revoca dall'ufficio ). - Il giudice onorario di tribunale cessa dall'ufficio:
a ) per compimento del settantaduesimo anno di età;
b ) per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma;
c ) per dimissioni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di accettazione.
Il giudice onorario di tribunale decade dall'ufficio:
a ) se non assume le sue funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 10;
b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio;
c) se viene meno uno dei requisiti necessari per la nomina o sopravviene una causa di incompatibilità.
Il giudice onorario di tribunale è revocato dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo.
La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio è dichiarata o disposta con le stesse modalità previste per la nomina.
( Doveri e diritti del giudice onorario di tribunale ). - Il giudice onorario di tribunale è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.
Al giudice onorario competono esclusivamente le indennità e gli altri diritti espressamente attribuiti dalla legge con specifico riferimento al rapporto di servizio onorario.".

Articolo 9

Art. 9.
1. L'art. 43 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente:
"Art. 43 ( Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario ). - Il tribunale ordinario:
a ) esercita la giurisdizione in primo grado e in appello, contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace, in materia civile;
b ) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale;
c ) esercita le funzioni di giudice tutelare;
d ) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite.".

Articolo 10

Art. 10.
1. Dopo l'art. 43 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è inserito il seguente:
"Art. 43- bis ( Funzioni dei giudici ordinari ed onorari addetti al tribunale ordinario ). - I giudici ordinari ed onorari svolgono presso il tribunale ordinario il lavoro giudiziario loro assegnato dal presidente del tribunale o, se il tribunale è costituito in sezioni, dal presidente o altro magistrato che dirige la sezione.
I giudici onorari di tribunale non possono tenere udienza se non nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari.
Nell'assegnazione prevista dal primo comma, è seguito il criterio di non affidare ai giudici onorari:
a ) nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio;
b ) nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonchè la trattazione di procedimenti relativi a reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva superiore a quattro anni di reclusione, determinata a norma dell'art. 4 del codice di procedura penale.".

Articolo 11

Art. 11.
1. L'art. 46 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente:
"Art. 46 ( Costituzione delle sezioni ). - Il tribunale ordinario può essere costituito in più sezioni.
Nei tribunali ordinari costituiti in sezioni sono biennalmente designate le sezioni alle quali sono devoluti, promiscuamente o separatamente, gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonchè, separatamente, le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.
In ogni tribunale ordinario costituito in sezioni è istituita una sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare.
A ciascuna sezione, nella formazione delle tabelle ai sensi dell'art. 7- bis , sono destinati giudici nel numero richiesto dalle esigenze di servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti, dell'urgenza della definizione delle controversie, nonchè del numero delle controversie sulle quali il tribunale giudica in composizione collegiale.".

Articolo 12

Art. 12.
1. L'art. 47 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente:
"Art. 47 ( Attribuzioni del presidente del tribunale ). - Il presidente del tribunale dirige l'ufficio e, nei tribunali costituiti in sezioni, distribuisce il lavoro tra le sezioni, salvi i compiti del presidente di sezione. Esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge nei modi da questa stabiliti.".

Articolo 13

Art. 13.
1. Dopo l'art. 47 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 sono inseriti i seguenti:
"Art. 47- bis ( Direzione delle sezioni ). - Nei tribunali costituiti in sezioni e nei quali sono istituiti posti di presidente di sezione, la direzione delle sezioni è attribuita ad un presidente di sezione.
Nei tribunali nei quali non sono istituiti posti di presidente di sezione, dell'organizzazione del lavoro della sezione è incaricato il magistrato designato nelle tabelle formate ai sensi dell'art. 7- bis .
( Istituzione dei posti di presidente di sezione ). - Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma, nei tribunali costituiti in sezioni ai quali sono addetti più di dieci giudici ordinari possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci. Non si tiene conto, a tali fini, dei giudici assegnati alle sezioni distaccate.
Il posto di presidente di sezione è istituito in ogni caso per la direzione delle seguenti sezioni, se ad esse sono addetti più di dieci giudici:
a ) sezioni incaricate della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie;
b ) sezioni incaricate degli affari inerenti alle procedure concorsuali;
c ) sezioni dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare, salvo quanto previsto dal terzo comma.
In ogni tribunale ordinario di cui alla tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare è diretta da un presidente di sezione. Si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380.
( Attribuzioni del presidente di sezione ). - Il presidente di sezione, oltre a svolgere il lavoro giudiziario, dirige la sezione cui è assegnato e, in particolare, sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari, distribuisce il lavoro tra i giudici e vigila sulla loro attività, curando anche lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione. Collabora, altresì, con il presidente del tribunale nell'attività di direzione dell'ufficio.
Con le tabelle formate ai sensi dell'art. 7- bis , al presidente di sezione può essere attribuito l'incarico di dirigere più sezioni che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o più settori di attività dell'ufficio.
( Presidenza dei collegi ). - Quando il tribunale giudica in composizione collegiale, la presidenza del collegio è assunta dal presidente del tribunale o da un presidente di sezione o dal magistrato più elevato in qualifica o dal più anziano dei magistrati di pari qualifica componenti il collegio.".

Articolo 14

Art. 14.
1. L'art. 48 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente:
"Art. 48 ( Composizione dell'organo giudicante ). - In materia civile e penale il tribunale giudica in composizione monocratica e, nei casi previsti dalla legge, in composizione collegiale.
Sull'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali il tribunale giudica sempre in composizione collegiale.
Salve le disposizioni relative alla composizione delle sezioni specializzate, il tribunale, quando giudica in composizione collegiale, decide con il numero invariabile di tre componenti.".

Articolo 15

Art. 15.
1. Dopo la sezione I del capo III del titolo II del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è inserita la seguente:
"Sezione I- bis
Delle sezioni distaccate di tribunale.
( Sezioni distaccate del tribunale ordinario ). - Nei comuni indicati nella tabella B annessa al presente ordinamento sono istituite sezioni distaccate del tribunale ordinario con la circoscrizione stabilita per ciascuna di esse.
( Istituzione, soppressione e modifica della circoscrizione delle sezioni distaccate ). - All'istituzione, alla soppressione ed alla modifica della circoscrizione delle sezioni distaccate del tribunale ordinario si provvede con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della magistratura.
Il decreto è adottato sulla base di criteri oggettivi ed omogenei, che tengono conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei sistemi di mobilità, dell'indice di contenzioso in materia civile e penale degli ultimi due anni, della complessità e dell'articolazione delle attività economiche e sociali che si svolgono nel territorio.
L'avvio del procedimento è comunicato agli enti locali interessati, ai consigli giudiziari e ai consigli degli ordini degli avvocati. Si osservano le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il parere del Consiglio superiore della magistratura è comunicato al Ministro di grazia e giustizia entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere.
( Affari trattati nelle sezioni distaccate ). - Nelle sezioni distaccate sono trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, quando il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime.
Le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie sono trattate esclusivamente nella sede principale del tribunale. In tale sede sono altresì svolte, in via esclusiva, le funzioni del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare.
( Udienze relative a procedimenti da trattare nella sede principale e nelle sezioni distaccate ). - In considerazione di particolari esigenze, il presidente del tribunale, sentite le parti, può disporre che una o più udienze relative a procedimenti civili o penali da trattare nella sede principale del tribunale siano tenute in una sezione distaccata, o che una o più udienze relative a procedimenti da trattare in una sezione distaccata siano tenute nella sede principale o in altra sezione distaccata.
Sentiti il consiglio giudiziario ed il consiglio dell'ordine degli avvocati, il provvedimento può essere adottato anche in relazione a gruppi omogenei di procedimenti.
( Magistrati assegnati alle sezioni distaccate ). - I magistrati assegnati alle sezioni distaccate del tribunale ordinario possono svolgere funzioni anche presso la sede principale o presso altre sezioni distaccate, secondo criteri determinati con la procedura tabellare prevista dall'art. 7- bis .
Nelle sezioni distaccate non sono istituiti posti di presidente di sezione.".

Articolo 16

Art. 16.
1. La tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è modificata, relativamente ai comuni compresi in ciascun circondario, dalla tabella A allegata al presente decreto.
2. La tabella B allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto.

Articolo 17

Art. 17.
1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i modelli dei registri da tenere nelle cancellerie dei tribunali ordinari e delle sezioni distaccate, nonchè le modalità di iscrizione delle cause civili e le attività successive alla definizione dei procedimenti civili e penali.

Articolo 18

Art. 18.
1. Nella lettera a ) del primo comma dell'art. 53 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 le parole "e dai pretori in materia penale" sono soppresse.

Articolo 19

Art. 19.
1. Nel terzo comma dell'art. 54 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 le parole "la sezione che funziona da magistratura del lavoro" sono sostituite dalle parole "la sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie".

Articolo 20

Art. 20.
1. Il primo comma dell'art. 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente:
"Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale presso la corte di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni e dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari. Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari sono istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni quindici sostituti addetti all'ufficio.".

Articolo 21

Art. 21.
1. L'art. 71 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente:
"Art. 71 ( Nomina e funzioni dei magistrati onorari della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario ). - Alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere addetti magistrati onorari in qualità di vice procuratori per l'espletamento delle funzioni indicate nell'art. 72 e delle altre ad essi specificamente attribuite dalla legge.
I vice procuratori onorari sono nominati con le modalità previste per la nomina dei giudici onorari di tribunale. Ad essi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 42- ter , 42- quater , 42- quinquies e 42- sexies .".

Articolo 22

Art. 22.
1. Dopo l'art. 71 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è inserito il seguente:
"Art. 71- bis ( Esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario presso la sola sede principale o sezione distaccata ). - Il procuratore della Repubblica può stabilire che determinati vice procuratori onorari addetti al suo ufficio esercitino le funzioni del pubblico ministero soltanto presso la sede principale del tribunale o presso una o più sezioni distaccate, ovvero presso la sede principale e una o più sezioni distaccate.
In tal caso, per i vice procuratori onorari che esercitano la professione forense l'incompatibilità di cui all'art. 42- quater , secondo comma, è riferita unicamente all'ufficio o agli uffici presso i quali sono svolte le funzioni.".

Articolo 23

Art. 23.
1. L'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente:
"Art. 72 ( Delegati del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario ). - Nei procedimenti sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega nominativa del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario:
a ) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da ufficiali di polizia giudiziaria diversi da coloro che hanno preso parte alle indagini preliminari o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
b ) nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, da uditori giudiziari che abbiano compiuto un periodo di tirocinio di almeno sei mesi, nonchè, limitatamente alla convalida dell'arresto nel giudizio direttissimo, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio in servizio da almeno sei mesi;
c ) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 565 del codice di procedura penale, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio;
d ) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'art. 127 del codice di procedura penale, salvo quanto previsto dalla lettera b ), nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'art. 655, comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell'art. 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio;
e ) nei procedimenti civili, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio o dai laureati in giurisprudenza di cui alla lettera a ).
La delega è conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento. Nella materia penale, essa è revocabile nei soli casi in cui il codice di procedura penale prevede la sostituzione del pubblico ministero.
Nella materia penale, è seguito altresì il criterio di non delegare le funzioni del pubblico ministero in relazione a procedimenti relativi a reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva superiore a quattro anni di reclusione, determinata a norma dell'art. 4 del codice di procedura penale.".

Articolo 24

Art. 24.
1. Nel secondo comma dell'art. 74 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 le parole "delle corti dei tribunali ordinari e delle preture" sono sostituite dalle parole "delle corti e dei tribunali ordinari".

Articolo 25

Art. 25.
1. Nel secondo comma dell'art. 90 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 il secondo periodo è soppresso.

Articolo 26

Art. 26.
1. Nel primo comma dell'art. 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 le parole "alle preture circondariali," sono soppresse.

Articolo 27

Art. 27.
1. Nel primo comma dell'art. 129 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 le parole "le preture," sono soppresse.

Articolo 28

Art. 28.
1. L'art. 209 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente:
"Art. 209 ( Indennità di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario ). - Il trattamento economico di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario incaricati di esercitare funzioni fuori della ordinaria sede di servizio è regolato dalle norme vigenti per gli impiegati dello Stato, in quanto non modificate da norme particolari sulle trasferte giudiziarie.
L'autorizzazione a risiedere altrove, prevista dal primo comma dell'art. 12, è richiesta al presidente del tribunale, il quale provvede con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario. Copia del provvedimento è rimessa al Consiglio superiore della magistratura e all'interessato. Contro il diniego dell'autorizzazione l'interessato può proporre reclamo al Consiglio superiore della magistratura.".

Articolo 29

Art. 29.
1. Dopo l'art. 209 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è inserito il seguente:
"Art. 209- bis ( Determinazione della sede ordinaria di servizio ). - Ai fini del trattamento economico di missione, si considera ordinaria sede di servizio la sede del tribunale o della sezione distaccata presso la quale il magistrato è incaricato di esercitare le funzioni in via esclusiva.
Per i magistrati incaricati di esercitare funzioni presso più sezioni distaccate del tribunale, ovvero presso una o più sezioni distaccate e presso la sede principale del tribunale, la sede ordinaria di servizio è stabilita, anche ai fini dell'obbligo di residenza previsto dall'art. 12, con la procedura tabellare disciplinata dall'art. 7- bis .".

Articolo 30

Art. 30.
1. Il capo II del titolo II del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è abrogato.
2. Sono altresì abrogati gli articoli 103 e 105 del medesimo regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Articolo 31

Art. 31.
1. Salvo quanto previsto dall'art. 32 del presente decreto, nella legge 10 aprile 1951, n. 287 i riferimenti al pretore e alla pretura sono sostituiti, rispettivamente, dai riferimenti al presidente del tribunale e al tribunale.

Articolo 32

Art. 32.
1. Il primo comma dell'art. 18 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente:
"Decorso il termine di cui al primo comma dell'art. 17, gli elenchi dei giudici popolari di corte di assise e di corte di assise di appello, i verbali ed i reclami sono trasmessi rispettivamente al presidente del tribunale del luogo ove ha sede la corte di assise e al presidente del tribunale del capoluogo del distretto di corte di appello.".

Articolo 33

Art. 33.
1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è determinato il nuovo organico dei magistrati addetti ai tribunali, alle procure della Repubblica presso il tribunale e alle corti di appello con decorrenza dalla data di efficacia del presente decreto.
2. I ventiquattro posti di magistrato di cassazione previsti dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, e dall'art. 1, comma 1 della legge 5 marzo 1991, n. 71, sono portati in aumento delle piante organiche dei presidenti di sezione di corte di appello.

Articolo 34

Art. 34.
1. I magistrati già assegnati alle preture e alle procure della Repubblica presso la pretura circondariale entrano di diritto a far parte dell'organico, rispettivamente, dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze.
2. L'assegnazione prevista dal comma 1 non costituisce assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, nè costituisce trasferimento ad altri effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall'art. 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dall'art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. Sono tuttavia fatti salvi i diritti attribuiti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, alle condizioni ivi stabilite, nel caso di fissazione della residenza in una sede di servizio diversa da quella precedente determinata dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto.

Articolo 35

Art. 35.
1. I magistrati onorari, già addetti quali vice pretori e vice procuratori agli uffici soppressi, sono addetti di diritto ai tribunali ed alle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi, in qualità, rispettivamente, di giudici onorari e di vice procuratori onorari.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 42- ter , 42- quater , primo e secondo comma, 42- quinquies e 71 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come aggiunti o sostituiti dal presente decreto, si applicano ai predetti magistrati onorari alla scadenza del triennio in corso alla data di efficacia del presente decreto.

Articolo 36

Art. 36.
1. I magistrati delle preture e dei tribunali addetti, alla data di efficacia del presente decreto, esclusivamente alla trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, nei tribunali divisi in sezioni fanno parte della sezione incaricata della trattazione di tali controversie.
2. I magistrati indicati nel comma 1 possono chiedere il trasferimento a posti di organico della sezione lavoro della corte di appello del distretto in cui è compreso l'ufficio di appartenenza anche in deroga alle disposizioni dell'art. 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Articolo 37

Art. 37.
1. In deroga al disposto dell'art. 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, i magistrati titolari dei posti di consigliere pretore dirigente, di consigliere pretore, di procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale e di procuratore aggiunto dello stesso ufficio, in attesa di essere destinati ai nuovi incarichi o funzioni a norma delle disposizioni che seguono, esercitano le funzioni di presidente di sezione o di procuratore aggiunto presso gli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi; i magistrati titolari dei posti di presidente di sezione di tribunale eventualmente soppressi continuano ad esercitare transitoriamente tali funzioni. I magistrati titolari dei posti soppressi di consigliere pretore dirigente e di procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale collaborano con il presidente del tribunale e con il procuratore della Repubblica per la risoluzione, in particolare, dei problemi di organizzazione degli uffici ristrutturati.
2. Entro centottanta giorni dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto, i magistrati già titolari dei posti indicati nel comma 1 possono chiedere, in deroga al disposto dell'art. 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, l'assegnazione a posti vacanti pubblicati. Nell'assegnazione dei posti vacanti di presidente di tribunale ordinario, presidente di sezione di tribunale ordinario, procuratore della Repubblica e procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale ordinario, sono particolarmente valutate le attitudini allo svolgimento di funzioni direttive dimostrate nell'esercizio delle precedenti funzioni.
3. Nel medesimo termine indicato nel comma 2, i magistrati già titolari dei posti indicati nel comma 1 possono chiedere altresì, eventualmente subordinando gli effetti della domanda al mancato conferimento di un posto richiesto a norma del comma 2, di essere destinati all'esercizio di una delle seguenti funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze:
a ) consigliere di corte di cassazione, limitatamente ai magistrati titolari dei posti soppressi indicati nell'art. 33, comma 2;
b ) consigliere di corte di appello nel distretto da essi scelto;
c ) giudice di tribunale o sostituto procuratore della Repubblica in una sede da essi scelta.
4. I magistrati già titolari dei posti indicati nel comma 1 che nel termine perentorio previsto non hanno richiesto l'assegnazione a norma del comma 2 o la destinazione a norma del comma 3, sono destinati di ufficio ad esercitare le funzioni di giudice di tribunale o di sostituto procuratore della Repubblica negli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi, o, se si tratta di magistrati già titolari di posti di presidente di sezione di tribunale, presso lo stesso ufficio in cui esercitavano le loro funzioni. La stessa disposizione si applica a coloro che non hanno ottenuto l'assegnazione a norma del comma 2 e che non hanno richiesto la destinazione a norma del comma 3.
5. Le eventuali nuove destinazioni sono considerate come trasferimenti a domanda a tutti gli effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall'art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, salvo quanto previsto dall'art. 34, comma 2, secondo periodo, del presente decreto.
6. In deroga all'art. 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i magistrati indicati nel comma 1 possono chiedere di essere trasferiti ad altre sedi o assegnati ad altre funzioni trascorsi due anni dal giorno dell'inizio effettivo dell'attività nell'ufficio al quale sono stati destinati a norma dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, o, se in soprannumero, senza l'osservanza di alcun termine.

Articolo 38

Art. 38.
1. Con il decreto previsto dall'art. 33, comma 1, sono attribuiti alle corti di appello i posti di organico necessari per il funzionamento della sezione incaricata della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello, con corrispondente diminuzione dell'organico dei tribunali del distretto.
2. All'attribuzione di ulteriori posti di organico si provvede gradualmente sulla base delle richieste motivate dei presidenti delle corti di appello, sentiti i presidenti dei tribunali interessati dalla corrispondente riduzione di organico.
3. Per la copertura dei posti di organico, sia la richiesta che la pubblicazione devono fare espresso riferimento all'esigenza di assegnare i consiglieri o il presidente alla sezione.
4. Il magistrato trasferito non può essere incaricato della trattazione di controversie o di affari di diversa natura se non dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa di possesso dell'ufficio, salvo ricorrano particolari esigenze da indicare nel provvedimento di deroga.
5. Nella copertura dei posti di organico, è data la preferenza ai magistrati che sono stati già addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, anche con funzioni di legittimità. In via subordinata, la preferenza è determinata dalla particolare competenza nella materia, desumibile dalla partecipazione a corsi di formazione organizzati dal Consiglio superiore della magistratura o da altri elementi oggettivi.

Articolo 39

Art. 39.
1. Le disposizioni dell'art. 38 si osservano, in quanto compatibili, anche nell'attribuzione dei posti di organico ai singoli tribunali e nella loro copertura, relativamente ai giudici incaricati in via esclusiva della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di assistenza e previdenza obbligatorie.

Articolo 40

Art. 40.
1. I posti di dirigente delle cancellerie e delle segreterie presso gli uffici soppressi sono ripartiti tra gli uffici giudiziari con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
2. Al personale addetto con qualifica dirigenziale ad un ufficio giudiziario soppresso è attribuito un incarico di funzione dirigenziale di pari livello in uffici giudiziari della stessa sede. Ove ciò non risulti possibile, si procede al trasferimento del dirigente secondo le disposizioni che regolano i trasferimenti di ufficio, salvo che il dirigente chieda di essere adibito ad incarichi dirigenziali di livello inferiore disponibili nella sede di servizio o in altra sede da lui indicata.
3. I posti delle qualifiche funzionali compresi negli organici delle preture e delle procure della Repubblica presso le preture sono ripartiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia tra i tribunali, le procure della Repubblica presso il tribunale e le corti di appello.
4. Il personale appartenente alle qualifiche funzionali in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi è assegnato ai tribunali e alle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi, oppure alle corti di appello.
5. I relativi provvedimenti, se non implicano il trasferimento ad una diversa sede di servizio, sono adottati, per il personale delle preture, dal presidente della corte di appello e, per il personale delle procure della Repubblica presso la pretura circondariale, dal procuratore generale presso la stessa corte.

Articolo 41

Art. 41.
1. Il personale delle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso le preture è di diritto assegnato o applicato alle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso i tribunali cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi.
2. L'assegnazione e l'applicazione previste dal comma 1 non costituiscono nuove assegnazioni o applicazioni ovvero trasferimenti.

Articolo 42

Art. 42.
1. L'ufficio del pretore è mantenuto per la definizione dei procedimenti pendenti alla data di efficacia del presente decreto che proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti.

Articolo 43

Art. 43.
1. Il funzionamento dell'ufficio del pretore, per l'espletamento della attività di cui all'art. 42, è assicurato mediante applicazione, anche a tempo parziale, di magistrati addetti al tribunale e mediante utilizzazione dei locali e delle attrezzature di quest'ultimo.
2. Il presidente del tribunale designa con decreto i magistrati applicati all'ufficio del pretore incaricati della trattazione dei singoli procedimenti, indicando i giorni in cui essi tengono udienza, in modo che sia assicurata, di norma, la definizione dei procedimenti da parte degli stessi magistrati ai quali erano in precedenza assegnati. Il decreto è trasmesso, previo parere del consiglio giudiziario, al Consiglio superiore della magistratura.
3. Per un tempo definito e non in via esclusiva è disposta l'applicazione del personale amministrativo in servizio presso il tribunale necessario al funzionamento dell'ufficio del pretore della sede circondariale.

Articolo 44

Art. 44.
1. Il personale delle cancellerie giudiziarie e degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti in servizio presso una sezione distaccata di pretura è assegnato alla sezione distaccata di tribunale istituita nello stesso comune.
2. Se nello stesso comune non è istituita una sezione distaccata di tribunale, il personale di cui al comma 1 è trasferito nella sede principale o in una sezione distaccata di tribunale del circondario, ovvero, in assenza di posti disponibili presso di esse, in altra sede compresa nel distretto. Per il personale degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti il riferimento alla sede principale del tribunale si intende alla corte di appello nel caso di ufficio unico costituito presso quest'ultima.
3. I provvedimenti, se non implicano il trasferimento ad una diversa sede di servizio, sono adottati dal presidente della corte di appello.

Articolo 45

Art. 45.
1. In deroga all'art. 2, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, il Ministro di grazia e giustizia può disporre che vengano utilizzati a servizio del tribunale o di una o più sezioni distaccate, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di efficacia del presente decreto, gli immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà comunale interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell'art. 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, adibiti a servizio delle soppresse sezioni distaccate della pretura circondariale e ubicati in comuni del circondario non compresi nella tabella B allegata al presente decreto.
2. Il provvedimento è adottato sentiti il presidente del tribunale, il consiglio giudiziario, il consiglio dell'ordine degli avvocati e le amministrazioni locali interessate.
3. Per il personale che presta servizio presso alcuno degli immobili indicati nel comma 1, si considera sede di servizio il comune nel quale l'immobile stesso è ubicato.
4. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili sono a carico del comune ove i medesimi si trovano in base alle disposizioni della legge 24 aprile 1941, n. 392.

Articolo 46

Art. 46.
1. Anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, le attrezzature delle sezioni distaccate delle preture circondariali ubicate nei comuni non compresi nella tabella B allegata al presente decreto possono essere assegnate dal presidente del tribunale, con il consenso degli enti locali interessati quanto alle attrezzature ad essi appartenenti, alla sede principale del tribunale ovvero a una o più sezioni distaccate.

Articolo 47

Art. 47.
1. I procedimenti pendenti alla data di efficacia del presente decreto presso le sezioni distaccate delle preture circondariali che devono essere definiti dal tribunale, sono trattati nella sezione distaccata di tribunale la cui circoscrizione comprende l'intero territorio della soppressa sezione distaccata di pretura, o, in mancanza, nella sede principale.
2. I procedimenti pendenti davanti ai tribunali alla data di efficacia del presente decreto sono trattati nella sede principale.

Articolo 48

Art. 48.
1. Nelle sezioni distaccate di tribunale la cui circoscrizione comprende l'intero territorio di una o più soppresse sezioni distaccate di pretura, è mantenuto l'ufficio del pretore per la definizione dei procedimenti pendenti alla data di efficacia del presente decreto ai quali continuano ad applicarsi le norme anteriormente vigenti.
2. Il funzionamento dell'ufficio del pretore presso le sezioni distaccate del tribunale è assicurato mediante applicazione, anche a tempo parziale, dei magistrati addetti alla sezione distaccata del tribunale e con l'utilizzazione dei locali, del personale e delle attrezzature di quest'ultima.
3. Il presidente del tribunale designa con decreto i magistrati applicati all'ufficio del pretore incaricati della trattazione dei singoli procedimenti, indicando i giorni in cui essi tengono udienza, in modo che sia assicurata, di norma, la definizione dei procedimenti da parte degli stessi magistrati ai quali erano in precedenza assegnati. Il decreto è trasmesso, previo parere del consiglio giudiziario, al Consiglio superiore della magistratura.
4. Se la circoscrizione di una soppressa sezione distaccata della pretura circondariale non è interamente compresa nella circoscrizione di una sezione distaccata del tribunale, i procedimenti di cui al comma 1 sono definiti dall'ufficio del pretore della sede circondariale.

Articolo 49

Art. 49.
1. L'art. 8 del codice di procedura civile è abrogato.

Articolo 50

Art. 50.
1. L'art. 9 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 9 ( Competenza del tribunale ). - Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.
Il tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.".

Articolo 51

Art. 51.
1. L'art. 16 del codice di procedura civile è abrogato.

Articolo 52

Art. 52.
1. Il primo periodo dell'art. 21 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonchè per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, è competente il giudice del luogo dove è posto l'immobile o l'azienda.".

Articolo 53

Art. 53.
1. Il secondo comma dell'art. 31 del codice di procedura civile è abrogato.

Articolo 54

Art. 54.
1. L'art. 32 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 32 ( Cause di garanzia ). - La domanda di garanzia può essere proposta al giudice competente per la causa principale affinchè sia decisa nello stesso processo. Qualora essa ecceda la competenza per valore del giudice adito, questi rimette entrambe le cause al giudice superiore assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione.".

Articolo 55

Art. 55.
1. Nel sesto e nel settimo comma dell'art. 40 del codice di procedura civile sono soppresse, dove ricorrono, le parole "del pretore o" e "al pretore o".

Articolo 56

Art. 56.
1. Dopo la sezione VI del capo I del titolo I del libro I del codice di procedura civile è inserita la seguente:
"Sezione VI- bis
Della composizione del tribunale.
( Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale ). - Il tribunale giudica in composizione collegiale:
1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto;
2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;
3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;
4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;
5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonchè nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi;
6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;
7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117.
Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.
( Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica ). - Fuori dei casi previsti dall'art. 50- bis , il tribunale giudica in composizione monocratica.
( Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale ). - Le disposizioni di cui agli articoli 50- bis e 50- ter non si considerano attinenti alla costituzione del giudice. Alla nullità derivante dalla loro inosservanza si applica l'art. 161, primo comma.".

Articolo 57

Art. 57.
1. Il primo comma dell'art. 53 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Sulla ricusazione decide il presidente del tribunale se è ricusato un giudice di pace; il collegio se è ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte.".

Articolo 58

Art. 58.
1. Il secondo comma dell'art. 65 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Il compenso al custode è stabilito, con decreto, dal giudice dell'esecuzione nel caso di nomina fatta dall'ufficiale giudiziario e in ogni altro caso dal giudice che l'ha nominato.".

Articolo 59

Art. 59.
1. Il terzo comma dell'art. 66 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Il provvedimento di sostituzione è dato, con ordinanza non impugnabile, dal giudice di cui all'art. 65, secondo comma.".

Articolo 60

Art. 60.
1. Nel primo comma dell'art. 80 del codice di procedura civile le parole ", al pretore" sono soppresse.

Articolo 61

Art. 61.
1. Nel terzo comma dell'art. 82 del codice di procedura civile le parole "al pretore," sono soppresse.

Articolo 62

Art. 62.
1. Nel primo comma dell'art. 150 del codice di procedura civile le parole "e, in caso di procedimento davanti al pretore, il presidente del tribunale, nella cui circoscrizione è posta la pretura," sono soppresse.

Articolo 63

Art. 63.
1. L'art. 190- bis del codice di procedura civile è abrogato.

Articolo 64

Art. 64.
1. L'art. 203 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 203 ( Assunzione fuori della circoscrizione del tribunale ). - Se i mezzi di prova debbono assumersi fuori della circoscrizione del tribunale, il giudice istruttore delega a procedervi il giudice istruttore del luogo, salvo che le parti richiedano concordemente e il presidente del tribunale consenta che vi si trasferisca il giudice stesso.
Nell'ordinanza di delega, il giudice delegante fissa il termine entro il quale la prova deve assumersi e l'udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio.
Il giudice delegato, su istanza della parte interessata, procede all'assunzione del mezzo di prova e d'ufficio ne rimette il processo verbale al giudice delegante prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, anche se l'assunzione non è esaurita.
Le parti possono rivolgere al giudice delegante, direttamente o a mezzo del giudice delegato, istanza per la proroga del termine.".

Articolo 65

Art. 65.
1. Nel secondo comma dell'art. 255 del codice di procedura civile la parola "pretore" è sostituita dalle parole "giudice istruttore".

Articolo 66

Art. 66.
1. Nell'art. 259 del codice di procedura civile la parola "pretore" è sostituita dalle parole "giudice istruttore del luogo".

Articolo 67

Art. 67.
1. L'art. 274- bis del codice di procedura civile è abrogato.

Articolo 68

Art. 68.
1. Dopo il capo III del titolo I del libro II del codice di procedura civile sono inseriti i seguenti:
"Capo III- bis Del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica.
( Norme applicabili ). - Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo.
( Poteri istruttori del giudice ). - Il giudice può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.
( Decisione del tribunale in composizione monocratica ). - Le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica sono decise, con tutti i poteri del collegio, dal giudice designato a norma dell'art. 168- bis o dell'art. 484, secondo comma.
( Decisione a seguito di trattazione scritta o mista ). - Il giudice, fatte precisare le conclusioni a norma dell'art. 189, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'art. 190 e, quindi, depositata la sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
Se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell'art. 190, fissa l'udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza è depositata entro i trenta giorni successivi all'udienza di discussione.
( Decisione a seguito di trattazione orale ). - Se non dispone a norma dell'art. 281- quinquies , il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Capo III- ter
Dei rapporti tra collegio e giudice monocratico.
( Rimessione della causa al giudice monocratico ). - Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa davanti a lui per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, rimette la causa davanti al giudice istruttore con ordinanza non impugnabile perchè provveda, quale giudice monocratico, a norma degli articoli 281- quater , 281- quinquies e 281- sexies .
( Rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale ). - Il giudice, quando rileva che una causa, riservata per la decisione davanti a sè in funzione di giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, provvede a norma degli articoli 187, 188 e 189.
( Connessione ). - In caso di connessione tra cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione collegiale e cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione monocratica, il giudice istruttore ne ordina la riunione e, all'esito dell'istruttoria, le rimette, a norma dell'art. 189, al collegio, il quale pronuncia su tutte le domande, a meno che disponga la separazione a norma dell'art. 279, secondo comma, n. 5).".

Articolo 69

Art. 69.
1. La rubrica del titolo II del libro II del codice di procedura civile è sostituita dalla seguente: "DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE".
2. Nel medesimo titolo è soppressa la ripartizione interna in capi.

Articolo 70

Art. 70.
1. L'art. 311 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 311 ( Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale ). - Il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili.".

Articolo 71

Art. 71.
1. Gli articoli 312, 314 e 315 del codice di procedura civile sono abrogati.

Articolo 72

Art. 72.
1. Nell'art. 313 del codice di procedura civile le parole "il pretore o" sono soppresse.

Articolo 73

Art. 73.
1. L'art. 341 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 341 ( Giudice dell'appello ). - L'appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale ed alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.".

Articolo 74

Art. 74.
1. L'art. 350 del codice di procedura civile è così modificato:
a ) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è collegiale; davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico.";
b ) nel secondo e nel terzo comma, la parola "collegio" è sostituita dalla parola "giudice".

Articolo 75

Art. 75.
1. L'art. 351 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 351 ( Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria ). - Sull'istanza prevista dall'art. 283 il giudice provvede con ordinanza nella prima udienza.
La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello il ricorso è presentato al presidente del collegio.
Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti al collegio o davanti a sè. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, all'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.".

Articolo 76

Art. 76.
1. L'art. 352 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 352 ( Decisione ). - Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351, il giudice, ove non provveda a norma dell'art. 356, invita le parti a precisare le conclusioni e dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'art. 190; la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
Se l'appello è proposto alla corte di appello, ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'art. 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente della corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione da tenersi entro sessanta giorni; con lo stesso decreto designa il relatore.
La discussione è preceduta dalla relazione della causa; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.
Se l'appello è proposto al tribunale, il giudice, quando una delle parti lo richiede, dispone lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell'art. 190 e fissa l'udienza di discussione non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.".

Articolo 77

Art. 77.
1. Nel secondo comma dell'art. 368 del codice di procedura civile le parole "o davanti a un pretore" sono soppresse.

Articolo 78

Art. 78.
1. Nel secondo comma dell'art. 373 del codice di procedura civile la parola "pretore" è sostituita dalle parole "tribunale in composizione monocratica".

Articolo 79

Art. 79.
1. Il terzo comma dell'art. 399 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Se la revocazione è proposta davanti al giudice di pace il deposito e la costituzione di cui ai due commi precedenti debbono farsi a norma dell'art. 319.".

Articolo 80

Art. 80.
1. Nell'art. 408 del codice di procedura civile le parole "di lire quattromila se è del pretore," sono soppresse.

Articolo 81

Art. 81.
1. Nel secondo e nel terzo comma dell'art. 411 del codice di procedura civile le parole "pretura" e "pretore" sono rispettivamente sostituite dalle parole "tribunale" e "giudice".

Articolo 82

Art. 82.
1. Nel primo comma dell'art. 413 del codice di procedura civile la parola "pretore" è sostituita dalla parola "tribunale".

Articolo 83

Art. 83.
1. Negli articoli 417, terzo comma, 426, primo comma, e 427, primo comma, del codice di procedura civile, la parola "pretore" è sostituita dalla parola "giudice".

Articolo 84

Art. 84.
1. Nel secondo comma dell'art. 428 del codice di procedura civile la parola "pretore" è sostituita dalla parola "tribunale".

Articolo 85

Art. 85.
1. Negli articoli 433, primo comma, 434, secondo comma, 435, primo comma, e 439 del codice di procedura civile le parole "al tribunale", "del tribunale" e "il tribunale" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "alla corte di appello", "della corte di appello" e "la corte di appello".

Articolo 86

Art. 86.
1. L'art. 444 del codice di procedura civile è così modificato:
a ) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'art. 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore.";
b ) nel secondo e nel terzo comma la parola "pretore" è sostituita dalla parola "tribunale".

Articolo 87

Art. 87.
1. L'art. 447- bis del codice di procedura civile è così modificato:
a ) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Le controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e quelle di affitto di aziende sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto applicabili.";
b ) il primo periodo del secondo comma è soppresso.

Articolo 88

Art. 88.
1. Nell'art. 482 del codice di procedura civile le parole "il capo dell'ufficio competente per l'esecuzione" sono sostituite dalle parole "il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o un giudice da lui delegato".

Articolo 89

Art. 89.
1. L'art. 483 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 483 ( Cumulo dei mezzi di espropriazione ). - Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza a quello che il giudice stesso determina.
Se è iniziata anche l'esecuzione immobiliare, l'ordinanza è pronunciata dal giudice di quest'ultima.".

Articolo 90

Art. 90.
1. L'art. 484 del codice di procedura civile è così modificato:
a ) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"La nomina del giudice dell'esecuzione è fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione.";
b ) il terzo comma è abrogato.

Articolo 91

Art. 91.
1. Negli articoli 488, secondo comma, e 492, secondo comma, del codice di procedura civile le parole "il pretore o" sono soppresse.

Articolo 92

Art. 92.
1. Nell'art. 513, terzo comma, del codice di procedura civile la parola "pretore" è sostituita dalle parole "presidente del tribunale o un giudice da lui delegato".

Articolo 93

Art. 93.
1. Negli articoli 515, primo e secondo comma, 521, quarto comma, 530, primo, terzo, quarto e quinto comma, 531, terzo comma, 532, primo e secondo comma, 533, primo e terzo comma, 534, primo e secondo comma, 535, secondo comma, 538, secondo comma, 541, 542, primo e secondo comma, 552, primo comma, 553, primo comma, 554, primo comma, 609, secondo comma, 610, 611, secondo comma, 612, primo e secondo comma, 613 e 614, primo e secondo comma, del codice di procedura civile la parola "pretore" è sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione".

Articolo 94

Art. 94.
1. Nell'art. 519, primo comma, del codice di procedura civile le parole "dal pretore" sono sostituite dalle parole "dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato".

Articolo 95

Art. 95.
1. Nel primo comma dell'art. 520 del codice di procedura civile le parole "della pretura" e "pretore" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "del tribunale" e "giudice dell'esecuzione".

Articolo 96

Art. 96.
1. L'art. 543 del codice di procedura civile è così modificato:
a) nel n. 3 del secondo comma, la parola "pretore" è sostituita dalla parola "tribunale";
b ) nel n. 4 del secondo comma, la parola "pretore" è sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione";
c ) nel quarto comma, le parole "della pretura" sono sostituite dalle parole "del tribunale".

Articolo 97

Art. 97.
1. L'art. 545 del codice di procedura civile è così modificato:
a ) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.";
b ) nel terzo comma le parole "dal pretore" sono sostituite dalle parole "dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato".

Articolo 98

Art. 98.
1. Il primo comma dell'art. 548 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Se il terzo non compare all'udienza stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice, su istanza di parte, provvede all'istruzione della causa a norma del libro secondo.".

Articolo 99

Art. 99.
1. Nel secondo comma dell'art. 618 del codice di procedura civile le parole "dal collegio" sono soppresse.

Articolo 100

Art. 100.
1. L'art. 637 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 637 ( Giudice competente ). - Per l'ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.
Per i crediti previsti nel n. 2 dell'art. 633 è competente anche l'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.
Gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono.".

Articolo 101

Art. 101.
1. Nel terzo comma dell'art. 646 del codice di procedura civile, le parole "al pretore o al presidente" sostituite con le parole "al giudice".

Articolo 102

Art. 102.
1. Il primo periodo del primo comma dell'art. 647 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo.".

Articolo 103

Art. 103.
1. Nel primo comma dell'art. 654 del codice di procedura civile le parole "del giudice di pace, del pretore o del presidente" sono sostituite dalle parole "del giudice che ha pronunciato l'ingiunzione".

Articolo 104

Art. 104.
1. Negli articoli 694, 695, 696, secondo comma, 697 e 745, primo e terzo comma, del codice di procedura civile sono soppresse, dove ricorrono, le parole ", il pretore" e "al pretore o".

Articolo 105

Art. 105.
1. Negli articoli 660, quarto comma, 688, primo comma, 703, 755, 757, primo comma, 758, secondo comma, 759, primo comma, 761, 762, primo comma, 763, primo comma, 764, primo, secondo e terzo comma, 767, secondo comma, 772, secondo comma, 776, 782, rubrica, primo e secondo comma, e 783, primo comma, del codice di procedura civile la parola "pretore" è sostituita dalla parola "giudice".

Articolo 106

Art. 106.
1. Negli articoli 661, 668, terzo comma, 669- quater , terzo comma, 678, primo comma, 693, secondo comma, 752, primo e secondo comma, 769, primo comma e terzo comma, e 826, terzo comma, la parola "pretore" è sostituita dalla parola "tribunale".

Articolo 107

Art. 107.
1. L'art. 669- ter del codice di procedura civile è così modificato:
a ) nel secondo comma, la parola "pretore" è sostituita dalla parola "tribunale";
b ) nel quarto comma, le parole "o al pretore dirigente" sono soppresse.

Articolo 108

Art. 108.
1. Nel secondo comma dell'art. 669- terdecies del codice di procedura civile le parole "contro i provvedimenti del pretore si propone al tribunale, quello" sono soppresse.

Articolo 109

Art. 109.
1. Il secondo comma dell'art. 704 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"La reintegrazione del possesso può essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell'art. 703, il quale dà i provvedimenti temporanei indispensabili e rimette le parti davanti al giudice del petitorio.".

Articolo 110

Art. 110.
1. Negli articoli 733, primo comma, 753, secondo comma, 765, secondo comma, 769, primo comma e secondo comma, del codice di procedura civile le parole "della pretura" e "la pretura sono rispettivamente sostituite, dove ricorrono, dalle parole "del tribunale" e "il tribunale".

Articolo 111

Art. 111.
1. L'art. 746 del codice di procedura civile è così modificato:
a) nel secondo periodo, le parole "al pretore del mandamento nel quale" sono sostituite dalle parole "al tribunale nella cui circoscrizione";
b) nel terzo periodo, la parola "pretore" è sostituita dalla parola "giudice".

Articolo 112

Art. 112.
1. Nel primo comma dell'art. 747 del codice di procedura civile le parole "per i mobili al pretore e per gli immobili" sono soppresse.

Articolo 113

Art. 113.
1. L'art. 749 del codice di procedura civile è così modificato:
a) nel primo comma la parola "pretore" è sostituita dalla parola "tribunale";
b) nel secondo comma la parola "pretore" è sostituita dalla parola "giudice";
c) il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Il giudice provvede con ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale a norma dell'art. 739. Il collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente".

Articolo 114

Art. 114.
1. Il primo comma dell'art. 778 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"I reclami contro lo stato di graduazione previsti nell'art. 501 del codice civile sono proposti al giudice competente per valore del luogo dell'aperta successione.".

Articolo 115

Art. 115.
1. L'art. 779 del codice di procedura civile è così modificato:
a) nel secondo comma la parola "pretore" è sostituita dalla parola "giudice";
b) nel terzo comma, è soppresso il primo periodo;
c) il quinto comma è sostituito dal seguente:
"Se l'erede contesta l'esistenza delle condizioni previste nell'art. 509 del codice civile il giudice provvede all'istruzione della causa, a norma del libro secondo, disponendo gli opportuni mezzi conservativi, compresa eventualmente la nomina del curatore.".

Articolo 116

Art. 116.
1. L'art. 825 del codice di procedura civile è così modificato:
a) nel secondo comma, la parola "pretura" è sostituita dalla parola "tribunale";
b) nel terzo comma e quarto comma, la parola "pretore" è sostituita dalla parola "tribunale";
c ) il quinto comma è sostituito dal seguente:
"Contro il decreto che nega l'esecutorietà del lodo è ammesso reclamo, entro trenta giorni dalla comunicazione, mediante ricorso al tribunale in composizione collegiale, del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato; il collegio, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.".

Articolo 117

Art. 117.
1. Nell'art. 35 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le parole ", nonchè le copie dei verbali contenenti le sentenze pronunciate a norma dell'art. 281- sexies .".

Articolo 118

Art. 118.
1. La rubrica del capo I del titolo III delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituita dalla seguente: "DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE".
2. Nel medesimo capo la ripartizione interna in sezioni è soppressa.

Articolo 119

Art. 119.
1. L'art. 54 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 54 ( Determinazione dei giorni d'udienza ). - Le udienze di istruzione e di discussione delle cause sono tenute nei giorni e nelle ore che il capo dell'ufficio del giudice di pace stabilisce annualmente con decreto approvato dal presidente del tribunale d'intesa col procuratore della Repubblica. Il decreto deve rimanere affisso per tutto l'anno in ciascuna sala di udienza dell'ufficio del giudice di pace.".

Articolo 120

Art. 120.
1. Nell'art. 55 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile le parole "di pretura o" sono soppresse.

Articolo 121

Art. 121.
1. Il primo comma dell'art. 56 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Dopo il deposito in cancelleria dell'atto introduttivo del giudizio a norma dell'art. 319 del codice o, in mancanza, il giorno stesso dell'udienza fissata a norma dell'art. 316 del codice, su presentazione da parte del cancelliere dell'atto, il capo dell'ufficio del giudice di pace designa il magistrato che viene incaricato dell'istruzione della causa.".

Articolo 122

Art. 122.
1. L'art. 57 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è così modificato:
a) nel primo comma, le parole "nell'art. 312" sono sostituite dalle parole "nell'art. 316";
b) nel secondo comma, le parole "il pretore o" sono soppresse.

Articolo 123

Art. 123.
1. Nell'art. 58 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile le parole "a norma dell'art. 314" sono sostituite dalle parole "a norma dell'art. 319".

Articolo 124

Art. 124.
1. Negli articoli 59, 60 e 63 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile le parole "dal pretore o" sono soppresse.

Articolo 125

Art. 125.
1. L'art. 61 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 61 ( Ordine di trattazione e discussione delle cause ). - Nella trattazione e nella discussione il giudice di pace deve dare la precedenza alle cause per le quali sono stati abbreviati i termini a norma dell'art. 163- bis del codice.".

Articolo 126

Art. 126.
1. Negli articoli 62 e 65 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile le parole "il pretore o" sono soppresse.

Articolo 127

Art. 127.
1. L'art. 64 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è abrogato.

Articolo 128

Art. 128.
1. Dopo l'art. 83- bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:
"Art. 83- ter ( Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del tribunale ). - L'inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate, o tra diverse sezioni distaccate, delle cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica è rilevata non oltre l'udienza di prima comparizione.
Il giudice, se ravvisa l'inosservanza o ritiene comunque non manifestamente infondata la relativa questione, dispone la trasmissione del fascicolo d'ufficio al presidente del tribunale, che provvede con decreto non impugnabile.".

Articolo 129

Art. 129.
1. L'art. 120 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è abrogato.

Articolo 130

Art. 130.
1. Nel capo V del titolo III delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, prima dell'art. 145 è inserito il seguente:
"Art. 144- ter ( Controversie individuali di lavoro ). - Tra le controversie previste dall'art. 409 del codice non si considerano in ogni caso comprese quelle di cui all'art. 50- bis , primo comma, n. 5), seconda parte, del codice.".

Articolo 131

Art. 131.
1. Negli articoli 166, 168, 169 e 183 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile le parole "pretore" e "pretura" sono rispettivamente sostituite dalle parole "giudice dell'esecuzione" e "tribunale".

Articolo 132

Art. 132.
1. Fuori dei casi previsti dall'art. 133, i procedimenti pendenti davanti al pretore alla data di efficacia del presente decreto sono definiti dal tribunale sulla base delle disposizioni introdotte dal decreto medesimo.
2. Nei procedimenti di cui al comma 1, l'udienza fissata davanti al pretore per una data successiva a quella di efficacia del presente decreto si intende fissata davanti al tribunale per i medesimi incombenti.
3. I procedimenti sono trattati dagli stessi magistrati al quali erano in precedenza assegnati, salva l'applicazione dell'art. 174, secondo comma, del codice di procedura civile.

Articolo 133

Art. 133.
1. Le cause pendenti davanti al pretore alla data di efficacia del presente decreto sono definite dal pretore sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti se alla predetta data sono già state precisate le conclusioni o la causa è stata comunque ritenuta in decisione.
2. Nel caso di rimessione in istruttoria, la causa è definita dal tribunale sulla base delle disposizioni introdotte dal presente decreto. Si applicano le disposizioni dell'art. 132, commi 2 e 3.
3. L'appello contro le sentenze del pretore nelle cause indicate nel comma 1 si propone alla corte di appello.

Articolo 134

Art. 134.
1. L'appello contro le sentenze del pretore emesse anteriormente alla data di efficacia del presente decreto e non ancora impugnate a tale data da alcuna delle parti si propone alla corte di appello.
2. La causa è definita sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti.

Articolo 135

Art. 135.
1. I procedimenti pendenti davanti al tribunale alla data di efficacia del presente decreto legislativo sono definiti:
a) dal tribunale sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti, se si tratta di giudizi di appello ovvero se, alla predetta data, sono già state precisate le conclusioni o la causa è stata comunque ritenuta in decisione;
b) dal tribunale sulla base delle disposizioni introdotte dal presente decreto, in ogni altro caso; la composizione del tribunale resta tuttavia regolata dalle disposizioni anteriormente vigenti.

Articolo 136

Art. 136.
1. In tutti i casi previsti dal presente capo restano comunque ferme le preclusioni e le decadenze già verificatesi e la validità degli atti compiuti.

Articolo 137

Art. 137.
1. Il secondo e il terzo comma dell'art. 100 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:
"Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, l'omissione della pubblicazione, quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la propria responsabilità che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.
Il cancelliere deve far precedere alla dichiarazione la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze.".

Articolo 138

Art. 138.
1. Nell'art. 254, primo comma, del codice civile le parole "o davanti al giudice tutelare" sono soppresse.

Articolo 139

Art. 139.
1. L'art. 343 del codice civile è così modificato:
a) nel primo comma, le parole "la pretura del mandamento" sono sostituite dalle parole "il tribunale del circondario";
b) nel secondo comma, la parola "mandamento" è sostituita dalla parola "circondario".

Articolo 140

Art. 140.
1. Nell'art. 344, primo comma, del codice civile la parola "pretura" è sostituita dalla parola "tribunale".

Articolo 141

Art. 141.
1. Nel primo comma dell'art. 363 del codice civile le parole "della pretura" sono sostituite dalle parole "del tribunale".
2. Negli articoli 363, terzo comma, e 365, primo comma, del codice civile le parole "la pretura" sono sostituite dalle parole "il tribunale".

Articolo 142

Art. 142.
1. Nell'art. 446 del codice civile le parole "il pretore o" sono soppresse.

Articolo 143

Art. 143.
1. Nel primo comma dell'art. 484 del codice civile le parole "della pretura del mandamento" sono sostituite dalle parole "del tribunale del circondario" e le parole "nella stessa pretura" sono sostituite dalle parole "nello stesso tribunale".

Articolo 144

Art. 144.
1. Negli articoli 485, primo comma, 508, primo comma, 509, primo comma, 517, secondo comma, 529, 530, primo comma, 620, sesto comma, 730, primo comma, e 736, secondo comma, del codice civile la parola "pretore" è sostituita dalla parola "tribunale".

Articolo 145

Art. 145.
1. Negli articoli 528, primo comma, 620, secondo comma, e 621, primo comma, del codice civile le parole "pretore del mandamento" sono sostituite dalle parole "tribunale del circondario".

Articolo 146

Art. 146.
1. Nell'art. 519, primo comma, del codice civile le parole "della pretura del mandamento" sono sostituite dalle parole "del tribunale del circondario".

Articolo 147

Art. 147.
1. Nell'art. 609, primo comma, del codice civile le parole "dal pretore o" sono soppresse.

Articolo 148

Art. 148.
1. Negli articoli 622 e 702, primo comma, del codice civile le parole "della pretura" sono sostituite dalle parole "del tribunale".

Articolo 149

Art. 149.
1. Nel primo comma dell'art. 915 del codice civile la parola "pretore" è sostituita dalla parola "tribunale".

Articolo 150

Art. 150.
1. Negli articoli 1211, 1514, primo comma e 1515, terzo comma, e 1841 del codice civile, la parola "pretore" è sostituita dalla parola "tribunale".

Articolo 151

Art. 151.
1. L'art. 41 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 41. - I provvedimenti previsti nell'art. 145 del codice sono di competenza del tribunale del circondario del luogo in cui è stabilita la residenza familiare o, se questa manchi, del tribunale del luogo del domicilio di uno dei coniugi. Il tribunale provvede in composizione monocratica.".

Articolo 152

Art. 152.
1. L'art. 50 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 50. - Il cancelliere è responsabile della tenuta dei registri, che sono da lui numerati e vidimati prima di essere posti in uso.".

Articolo 153

Art. 153.
1. Nella sezione II del capo I delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, prima dell'art. 52 è inserito il seguente:
"Art. 51- bis . - I provvedimenti previsti negli articoli 485, primo comma, 508, primo comma, 509, primo comma, 517, secondo comma, 528, primo comma, 529, 530, primo comma, 620, secondo e sesto comma, 621, primo comma, 730, primo comma, e 736, secondo comma, del codice sono adottati dal tribunale in composizione monocratica.".

Articolo 154

Art. 154.
1. L'art. 52 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile è così modificato:
a ) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Presso la cancelleria di ogni tribunale è tenuto, a cura del cancelliere, il registro delle successioni.";
b) nel secondo comma, la parola "pretore" è sostituita dalla parola "tribunale".

Articolo 155

Art. 155.
1. Nell'art. 53, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile la parola "pretore" è sostituita dalla parola "cancelliere".

Articolo 156

Art. 156.
1. Nell'art. 55 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile le parole "della pretura" sono sostituite dalle parole "del tribunale".

Articolo 157

Art. 157.
1. Dopo l'art. 57 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile è inserito il seguente:
"Art. 57- bis . - L'autorizzazione prevista nell'art. 915, primo comma, del codice è data dal tribunale in composizione monocratica.".

Articolo 158

Art. 158.
1. Dopo l'art. 73 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile è inserito il seguente:
"Art. 73- bis . - I provvedimenti previsti negli articoli 1211, 1514, primo comma, 1515, terzo comma, e 1841 del codice sono adottati dal tribunale in composizione monocratica.".

Articolo 159

Art. 159.
1. Negli articoli 84 e 85 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 le parole "pretore" e "pretori" sono rispettivamente sostituite, dove compaiono, dalle parole "giudice di pace" e "giudici di pace".

Articolo 160

Art. 160.
1. Il sesto comma dell'art. 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è abrogato.

Articolo 161

Art. 161.
1. Il primo comma dell'art. 156 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è abrogato.

Articolo 162

Art. 162.
1. Negli articoli 13, primo, secondo e terzo comma, 16, primo e secondo comma, 17, primo comma, 19, primo comma, 20, primo comma, 22, primo e terzo comma, e 23, primo e secondo comma, del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, la parola "pretore" è sostituita dalle parole "tribunale in composizione monocratica".

Articolo 163

Art. 163.
1. Il primo comma dell'art. 75 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 è sostituito dal seguente:
"Presso ogni tribunale e sezione distaccata di tribunale è costituito un ufficio tavolare, incaricato della conservazione dei libri fondiari, cui è preposto un giudice designato dal presidente del tribunale.".

Articolo 164

Art. 164.
1. L'art. 126 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 è così modificato:
a) nel secondo comma, dopo la parola "tribunale" sono inserite le parole "in composizione collegiale, del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato";
b) il terzo comma è abrogato.

Articolo 165

Art. 165.
1. Nel primo comma dell'art. 128 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 le parole "deve trasmettere il reclamo all'autorità superiore unitamente agli atti e documenti all'uopo occorrenti" sono sostituite dalle parole "deve rimettere al collegio gli atti e i documenti occorrenti ai fini della decisione".

Articolo 166

Art. 166.
1. L'art. 6 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 6 ( Competenza del tribunale ). - 1. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise.".

Articolo 167

Art. 167.
1. L'art. 15 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 15 ( Competenza per materia determinata dalla connessione ). - 1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte di assise ed altri a quella del tribunale, è competente per tutti la corte di assise.".

Articolo 168

Art. 168.
1. Dopo il comma 1 dell'art. 17 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
"1- bis . Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri davanti al tribunale monocratico, la riunione è disposta davanti al tribunale in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi.".

Articolo 169

Art. 169.
1. Il capo VI del titolo I del libro I del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Capo VI Capacità e composizione del giudice.
). - 1. Le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.
2. Non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici.
3. Non si considerano altresì attinenti alla capacità del giudice nè al numero dei giudici necessario per costituire l'organo giudicante le disposizioni sull'attribuzione degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico.
( Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale ). - 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati:
a) delitti indicati nell'art. 407 comma 2, lettera a ), sempre che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise;
b) delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331 comma 1, 332, 334 e 335;
c) delitti previsti dagli articoli 416, 416- ter , 419, 420 comma 3, 426, 428, 429 comma 2, 430, 431 comma 2, 432 comma 3, 433 comma 3, 434 comma 2, 440, 449 comma 2, 452 comma 1, numeri 1 e 2, 499, 513- bis , 564, 578 comma 1, 609- bis , 609- quater , 609- octies , 644, 648- bis e 648- ter del codice penale;
d) delitti previsti dagli articoli 2621, 2628, 2629 e 2637 del codice civile, nonchè dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
e) delitti previsti dagli articoli 1135, 1136, 1137, 1138 e 1153 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1;
g) delitti previsti dagli articoli 216, 223 e 228 della legge 16 marzo 1942, n. 267, in materia fallimentare, nonchè dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
h) delitti previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, in materia di associazioni di carattere militare;
i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione;
l) delitto previsto dall'art. 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di interruzione volontaria della gravidanza;
m ) delitto previsto dall'art. 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete;
n) delitto previsto dall'art. 29 comma 2 della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione;
o) delitto previsto dall'art. 12- quinquies comma 1 della legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di trasferimento fraudolento di valori;
p) delitti previsti dall'art. 6 commi 3 e 4 della legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa;
q) delitti previsti dall'art. 25 comma 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185 e dall'art. 10 della legge 18 novembre 1995, n. 496, in materia di armamenti ed armi chimiche.
2. Sono attribuiti altresì al tribunale in composizione collegiale i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni. Per la determinazione della pena si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti.
( Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica ). - 1. Fuori dei casi previsti dall'art. 33- bis o da altre disposizioni di legge, il tribunale giudica in composizione monocratica.
( Effetti della connessione sulla composizione del giudice ). - 1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla cognizione del tribunale in composizione collegiale ed altri a quella del tribunale in composizione monocratica, si applicano le disposizioni relative al procedimento davanti al giudice collegiale, al quale sono attribuiti tutti i procedimenti connessi.".

Articolo 170

Art. 170.
1. Dopo il capo VI del titolo I del libro I del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"Capo VI- bis
Provvedimenti sulla composizione collegiale
o monocratica del tribunale.
( Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale ). - 1. L'inosservanza delle disposizioni relative all'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica e delle disposizioni processuali collegate è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall'art. 491 comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione respinta nell'udienza preliminare.
( Inosservanza dichiarata nell'udienza preliminare ). - 1. Se nell'udienza preliminare il giudice ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, pronuncia ordinanza e contestuale decreto di citazione a giudizio a norma dell'art. 555, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
2. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 424 commi 2 e 3, 557, 558 e 559.
( Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado ). - 1. Nel dibattimento di primo grado, il collegio, se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del giudice monocratico, pronuncia ordinanza e fissa la data dell'udienza davanti a questo; se il giudice monocratico ritiene che il reato appartiene alla cognizione del collegio, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
2. Si applica la disposizione dell'art. 486 comma 4.
( Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o dalla corte di cassazione ). - 1. Il giudice di appello o la corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado quando ritiene l'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica, purchè la stessa sia stata tempestivamente eccepita e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione.
2. Il giudice di appello pronuncia tuttavia nel merito se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione monocratica.
( Validità delle prove acquisite ). - 1. L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non determina l'invalidità degli atti del procedimento, nè l'inutilizzabilità delle prove già acquisite.".

Articolo 171

Art. 171.
1. Dopo il comma 2 dell'art. 34 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"2- bis . Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari non può emettere il decreto penale di condanna, nè tenere l'udienza preliminare; inoltre, anche fuori dei casi previsti dal comma 2, non può partecipare al giudizio.".

Articolo 172

Art. 172.
1. Il comma 4 dell'art. 36 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"4. Sulla dichiarazione di astensione del presidente del tribunale decide il presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello decide il presidente della corte di cassazione.".

Articolo 173

Art. 173.
1. Il comma 1 dell'art. 40 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"1. Sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello; su quella di un giudice della corte di appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.".

Articolo 174

Art. 174.
1. Nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 41 del codice di procedura penale le parole "o il tribunale" sono soppresse.

Articolo 175

Art. 175.
1. Nella lettera a ) del comma 1 dell'art. 51 del codice di procedura penale le parole "o presso la pretura" sono soppresse.

Articolo 176

Art. 176.
1. L'art. 52 del codice di procedura penale è così modificato:
a) nei commi 2 e 4, le parole "il procuratore della Repubblica presso la pretura," e "del procuratore della Repubblica presso la pretura," sono rispettivamente soppresse;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello decidono, rispettivamente, il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore generale presso la corte di cassazione".

Articolo 177

Art. 177.
1. Nel comma 2 dell'art. 112 del codice di procedura penale le parole: "o il pretore" sono soppresse.

Articolo 178

Art. 178.
1. Nel comma 2 dell'art. 162 del codice di procedura penale le parole "del pretore" sono sostituite dalle parole "del tribunale".

Articolo 179

Art. 179.
1. Nel comma 7 dell'art. 309 del codice di procedura penale, dopo le parole "Sulla richiesta di riesame decide" sono inserite le parole ", in composizione collegiale,".

Articolo 180

Art. 180.
1. Nel comma 1- bis dell'art. 322- bis del codice di procedura penale, dopo le parole "Sull'appello decide", sono inserite le parole ", in composizione collegiale,".

Articolo 181

Art. 181.
1. Nel comma 5 dell'art. 324 del codice di procedura penale, dopo le parole "Sulla richiesta di riesame decide", sono inserite le parole ", in composizione collegiale,".

Articolo 182

Art. 182.
1. Nel comma 1 dell'art. 344 del codice di procedura penale i primi due periodi sono sostituiti dal seguente: "Il pubblico ministero chiede l'autorizzazione prima di procedere a giudizio direttissimo o di richiedere il giudizio immediato, il rinvio a giudizio, il decreto penale di condanna o di emettere il decreto di citazione a giudizio.".

Articolo 183

Art. 183.
1. Nel comma 3 dell'art. 370 del codice di procedura penale le parole "o la pretura" sono soppresse.

Articolo 184

Art. 184.
1. Nel comma 1 dell'art. 461 del codice di procedura penale le parole "della pretura" sono sostituite dalle parole "del tribunale".

Articolo 185

Art. 185.
1. Nel comma 1 dell'art. 489 del codice di procedura penale le parole "presso la pretura" sono sostituite dalle parole "presso il tribunale".

Articolo 186

Art. 186.
1. Dopo il comma 1 dell'art. 516 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
"1- bis . Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anzichè monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nei casi indicati dagli articoli 519 comma 2 e 520 comma 2, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli.".

Articolo 187

Art. 187.
1. Dopo il comma 1 dell'art. 517 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
"1- bis . Si applica la disposizione prevista dall'art. 516 comma 1- bis .".

Articolo 188

Art. 188.
1. Il comma 1 dell'art. 521 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"1. Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purchè il reato non ecceda la sua competenza nè risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anzichè monocratica.".

Articolo 189

Art. 189.
1. Dopo l'art. 521 del codice di procedura penale e inserito il seguente:
"Art. 521- bis ( Modifiche della composizione del giudice a seguito di nuove contestazioni ). - 1. Se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni previste dagli articoli 516 comma 1- bis , 517 comma 1- bis e 518, il fatto risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anzichè monocratica, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
2. L'inosservanza della disposizione prevista dal comma 1 deve essere eccepita, a pena di decadenza, nei motivi di impugnazione.".

Articolo 190

Art. 190.
1. La rubrica del libro VIII del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente: "PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA".
2. La rubrica del titolo I del libro VIII del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente: "DISPOSIZIONE GENERALE".

Articolo 191

Art. 191.
1. L'art. 549 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 549 ( Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica ). - 1. Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per tutto ciò che non è previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano le norme contenute nei libri che precedono, in quanto applicabili.".

Articolo 192

Art. 192.
1. Nella lettera d ) del comma 1 dell'art. 555 del codice di procedura penale le parole "pretore competente per il giudizio" sono sostituite dalle parole "giudice competente per il giudizio".

Articolo 193

Art. 193.
1. L'art. 558 del codice di procedura penale è così modificato:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Trasmissione degli atti al giudice del dibattimento)";
b ) nei commi 1 e 3 la parola "pretore" è sostituita dalla parola "giudice".

Articolo 194

Art. 194.
1. Nel comma 1 dell'art. 559 del codice di procedura penale la parola "pretore" è sostituita dalla parola "giudice".

Articolo 195

Art. 195.
1. Nel comma 1 dell'art. 562 del codice di procedura penale la parola "pretore" è sostituita dalle parole "giudice del dibattimento".

Articolo 196

Art. 196.
1. L'art. 563 del codice di procedura penale è così modificato:
a ) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Si osservano le disposizioni del titolo II del libro VI, in quanto applicabili.";
b ) nel comma 4 la parola "pretore" è sostituita dalla parola "giudice".

Articolo 197

Art. 197.
1. Il comma 1 dell'art. 565 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"1. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro VI.".

Articolo 198

Art. 198.
1. L'art. 566 del codice di procedura penale è così modificato:
a ) nel comma 1 la parola "pretore" è sostituita dalle parole "giudice del dibattimento";
b ) nei commi 2, 3, 4, 5 e 8 la parola "pretore" è sostituita dalla parola "giudice".

Articolo 199

Art. 199.
1. L'art. 567 del codice di procedura penale è così modificato:
a ) nel comma 1 le parole "stabilite per il procedimento davanti al tribunale" sono sostituite dalle parole "previste dai titoli II e III del libro VII";
b ) nei commi 4 e 5 la parola "pretore" è sostituita dalla parola "giudice";
c ) nel comma 6 la parola "pretore" è sostituita dalla parola "giudice" e le parole "del circondario" sono soppresse.

Articolo 200

Art. 200.
1. Nel comma 1 dell'art. 570 del codice di procedura penale le parole "procuratore della Repubblica presso la pretura, il" sono soppresse.

Articolo 201

Art. 201.
1. Nel comma 2 dell'art. 582 del codice di procedura penale le parole "della pretura" sono sostituite dalle parole "del tribunale".

Articolo 202

Art. 202.
1. L'art. 596 del codice di procedura penale è così modificato:
a ) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Sull'appello proposto contro le sentenze pronunciate dal tribunale decide la corte di appello.";
b) nel comma 3, le parole "presso il tribunale" sono soppresse.

Articolo 203

Art. 203.
1. Il comma 8 dell'art. 604 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"8. Nei casi previsti dal comma 1, se annulla una sentenza della corte di assise o del tribunale collegiale, il giudice di appello dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale ovvero, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini. Se annulla una sentenza del tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, dispone la trasmissione degli atti al medesimo tribunale; tuttavia il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata.".

Articolo 204

Art. 204.
1. L'art. 608 del codice di procedura penale è così modificato:
a) il comma 3 è soppresso;
b ) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il procuratore generale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale possono anche ricorrere nei casi previsti dall'art. 569 e da altre disposizioni di legge.".

Articolo 205

Art. 205.
1. Il comma 1 dell'art. 623 del codice di procedura penale è così modificato:
a) nella lettera c ), dopo le parole "o di un tribunale" sono aggiunte le parole "in composizione collegiale";
b) la lettera d ) è sostituita dalla seguente:
" d ) se è annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia, il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata.".

Articolo 206

Art. 206.
1. Il comma 4 dell'art. 665 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:
"4. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari e giudici speciali, è competente in ogni caso il giudice ordinario.
4- bis . Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio.".

Articolo 207

Art. 207.
1. Nel comma 1 dell'art. 690 del codice di procedura penale dopo la parola "decide," sono inserite le parole "in composizione monocratica e".

Articolo 208

Art. 208.
1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:
"1- bis . Fermo quanto previsto dalla seconda parte del comma 1, nel caso indicato dall'art. 17 comma 1- bis del codice il dirigente dell'ufficio o della sezione designa per l'eventuale riunione il giudice o la sezione che procede in composizione collegiale cui è stato assegnato per primo uno dei processi. Se la riunione non viene disposta, gli atti sono restituiti.".

Articolo 209

Art. 209.
1. Il comma 1 dell'art. 6 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:
"1. L'organico delle sezioni di polizia giudiziaria è costituito da personale in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati previsti nell'organico delle procure della Repubblica.".

Articolo 210

Art. 210.
1. Nel comma 1 dell'art. 68 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole "dal pretore dirigente, dal procuratore della Repubblica presso la pretura," sono soppresse.

Articolo 211

Art. 211.
1. Nel comma 4 dell'art. 82 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole "della pretura o" sono soppresse.

Articolo 212

Art. 212.
1. Nel comma 1 dell'art. 91 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole "dal pretore, dal tribunale" sono sostituite dalle parole "dal tribunale in composizione collegiale o monocratica".

Articolo 213

Art. 213.
1. La rubrica del capo XII delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituita dalla seguente: "DISPOSIZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA".

Articolo 214

Art. 214.
1. Nei commi 1 e 2 dell'art. 160 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole "pretore dirigente" sono sostituite dalle parole "presidente del tribunale".

Articolo 215

Art. 215.
1. Nel comma 4 dell'art. 162 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la parola "pretore" è sostituita dalla parola "giudice".

Articolo 216

Art. 216.
1. Nel comma 1 dell'art. 163 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la parola "pretore" è sostituita dalla parola "giudice" e le parole "presso la pretura" sono soppresse.

Articolo 217

Art. 217.
1. Dopo il capo XII del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
"Capo XII- bis
Disposizioni relative alle sezioni distaccate del tribunale.
( Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del tribunale ). - 1. L'inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate, o tra diverse sezioni distaccate, dei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica è rilevata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
2. Il giudice, se ravvisa l'inosservanza o ritiene comunque non manifestamente infondata la relativa questione, rimette gli atti al presidente del tribunale, che provvede con decreto non impugnabile.
( Presentazione dell'atto di impugnazione presso la sezione distaccata ). - 1. Nei casi previsti dagli articoli 461 comma 1 e 582 comma 2 del codice, le dichiarazioni e le impugnazioni possono essere presentate anche nella cancelleria della sezione distaccata del tribunale.".

Articolo 218

Art. 218.
1. Sono abrogati gli articoli 7, 550 e 594 del codice di procedura penale, e l'art. 90 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Articolo 219

Art. 219.
1. Quando vi è stato il controllo sulla regolare costituzione delle parti a norma dell'art. 484 del codice di procedura penale, i giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del presente decreto proseguono con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti, comprese quelle relative alla competenza e alla composizione dell'organo giudicante.
2. Negli altri casi, i giudizi sono definiti sulla base delle disposizioni introdotte dal presente decreto, salvo quanto disposto dagli articoli 220, 221 e 222.

Articolo 220

Art. 220.
1. Se, alla data di efficacia del presente decreto, è stata fissata o è iniziata l'udienza preliminare per un reato attribuito, secondo le nuove norme, alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, l'udienza è tenuta con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti. Il giudice, se deve disporre il rinvio a giudizio, emette decreto di citazione davanti al tribunale in composizione monocratica.

Articolo 221

Art. 221.
1. Quando è revocata una sentenza di non luogo a procedere in relazione a reati attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, il giudice, se il pubblico ministero ne fa richiesta, emette decreto di citazione a giudizio dandone lettura alle parti presenti; altrimenti ordina la riapertura delle indagini a norma dell'art. 436 del codice di procedura penale.

Articolo 222

Art. 222.
1. Fuori dei casi previsti dall'art. 219, comma 1, quando alla data di efficacia del presente decreto è stata fissata un'udienza dibattimentale davanti al pretore, la stessa si intende fissata davanti al tribunale; le parti e le altre persone citate devono comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora già stabiliti.
2. Se l'udienza è fissata davanti al tribunale per un reato attribuito, secondo le nuove norme, alla cognizione del giudice monocratico e l'udienza stessa è tenuta dal collegio, il presidente fissa la data e l'ora della trattazione del processo davanti al tribunale in composizione monocratica, se possibile nello stesso giorno.
3. La disposizione del comma 1 non si applica nei casi in cui, a norma dell'art. 47, vi è mutamento della sede di trattazione del procedimento. In tali casi è fissata una nuova udienza.
4. I titolari degli uffici curano che, ove possibile, alla trattazione dei procedimenti provvedano il magistrato o uno dei magistrati originariamente designati.

Articolo 223

Art. 223.
1. Nei giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del presente decreto, se l'imputato, prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale, chiede il giudizio abbreviato, il giudice, acquisito il consenso del pubblico ministero, dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio osservando le disposizioni previste per l'udienza preliminare, in quanto applicabili.
2. Se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, il giudice indica alle parti temi nuovi o incompleti e provvede ad assumere gli elementi necessari ai fini della decisione nelle forme previste dall'art. 422 del codice di procedura penale.
3. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 441 comma 2, 442 e 443 del codice di procedura penale.

Articolo 224

Art. 224.
1. Nei giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del presente decreto, l'imputato e il pubblico ministero possono chiedere, nella prima udienza successiva a detta data, l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale; l'imputato può altresì presentare domanda di oblazione.
2. Si osservano le disposizioni previste dal titolo II del libro VI del codice di procedura penale e dall'art. 141 comma 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in quanto applicabili.

Articolo 225

Art. 225.
1. Nei procedimenti in corso alla data di efficacia del presente decreto, la corte di appello provvede in camera di consiglio quando le parti, nelle forme previste dall'art. 589 del codice di procedura penale, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.
2. Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento di appello.
3. Nel dibattimento, se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'art. 599 comma 4 del codice di procedura penale, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo.

Articolo 226

Art. 226.
1. Nei procedimenti che proseguono con l'osservanza delle disposizioni anteriormente vigenti, quando per effetto di circostanze attenuanti e del giudizio di comparazione previsto dall'art. 69 del codice penale il reato risulta estinto per prescrizione, il giudice, anche nella fase delle indagini preliminari, se l'imputato e il pubblico ministero non si oppongono, pronuncia in camera di consiglio sentenza inappellabile di non doversi procedere.

Articolo 227

Art. 227.
1. Al fine di assicurare la rapida definizione dei processi pendenti alla data di efficacia del presente decreto, nella trattazione dei procedimenti e nella formazione dei ruoli di udienza, anche indipendentemente dalla data del commesso reato o da quella delle iscrizioni del procedimento, si tiene conto della gravità e della concreta offensività del reato, del pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonchè dell'interesse della persona offesa.
2. Gli uffici comunicano tempestivamente al Consiglio superiore della magistratura i criteri di priorità ai quali si atterranno per la trattazione dei procedimenti e per la fissazione delle udienze.

Articolo 228

Art. 228.
1. Quando leggi o decreti attribuiscono funzioni amministrative alternativamente al pretore e ad organi della pubblica amministrazione, le attribuzioni pretorili sono soppresse.
2. Sono altresì soppresse le funzioni amministrative di altre autorità giurisdizionali, fatta eccezione per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al pretore che ad organi della pubblica amministrazione.

Articolo 229

Art. 229.
1. Il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto.

Articolo 230

Art. 230.
1. Salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, il potere dell'autorità giudiziaria di vidimare registri di pubbliche amministrazioni è trasferito al dirigente dell'ufficio cui è destinato il registro.

Articolo 231

Art. 231.
1. Salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, quando leggi o decreti prevedono l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di attività, questo è reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato.

Articolo 232

Art. 232.
1. Quando per l'espletamento delle funzioni pretorili trasferite all'autorità amministrativa dal presente decreto è prevista la possibilità di avvalersi della forza pubblica, l'autorità amministrativa cui la funzione è devoluta, se non ne dispone di propria, ne fa richiesta al prefetto.

Articolo 233

Art. 233.
1. La legge 16 febbraio 1913, n. 89 è così modificata:
a) negli articoli 38, primo e secondo comma, 63, primo comma, e 66, secondo comma, le parole "pretore del mandamento" e "pretore" sono sostituite, dove ricorrono, dalle parole "capo dell'archivio notarile del distretto";
b) il primo e il secondo comma dell'art. 39 sono sostituiti dai seguenti:
"Nel caso di morte o di cessazione definitiva dall'esercizio notarile, il capo dell'archivio notarile del distretto deve procedere all'apposizione dei sigilli sopra tutti gli atti, i repertori e le carte relative all'ufficio notarile ed esistenti nello studio del notaio od indebitamente altrove; e quando sia eseguita la rimozione dei sigilli procederà al ritiro degli atti e dei repertori.
Nei casi di urgenza potrà essere provveduto dal capo dell'archivio notarile, con l'intervento del presidente del consiglio notarile del distretto o di un membro da lui delegato, alla rimozione dei sigilli, allo scopo di aprire un testamento, rilasciare copie, estratti o certificati, e compiere qualsiasi altra operazione.";
c) nel secondo comma dell'art. 56 le parole "pretore del mandamento" sono sostituite dalle parole "presidente del tribunale";
d) il secondo periodo del primo comma dell'art. 107 è sostituito dal seguente: "Nei casi indicati nell'art. 39, il capo dell'archivio notarile del distretto procede alla rimozione dei sigilli ed al ritiro degli atti, volumi e sigilli nella sede dell'ufficio del notaio, con l'intervento del presidente del consiglio notarile del distretto o di un membro da lui delegato.";
e) il secondo comma dell'art. 107 è sostituito dal seguente:
"Il capo dell'archivio notarile compila il processo verbale contenente l'inventario delle cose consegnate o ritirate che, sottoscritto da lui, dal presidente del consiglio notarile o dal membro da lui delegato, dal notaio o dal suo procuratore, viene conservato nell'archivio notarile. Nel caso in cui sia il notaio o un suo procuratore ad effettuare la consegna, il processo verbale viene compilato in duplice originale, uno dei quali viene rimesso allo stesso notaio.".

Articolo 234

Art. 234.
1. Il primo comma dell'art. 25 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, è così modificato:
a) nel n. 1 le parole "pretore, qualora il comune, in cui il notaio aveva la residenza, sia sede di pretura, e al conciliatore del comune medesimo negli altri casi" sono sostituite dalle parole "capo dell'archivio notarile del distretto in cui il notaio aveva la residenza";
b) il n. 2 è abrogato.

Articolo 235

Art. 235.
1. Salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 è così modificato:
a) nel primo comma dell'art. 20 le parole "dal pretore del mandamento" sono sostituite dalle parole "dal prefetto o da un suo delegato";
b) negli articoli 20, secondo comma, 21, primo e secondo comma, e 24, primo comma, la parola "pretore" è sostituita dalla parola "prefetto";
c) negli articoli 37, primo comma, primo periodo, e 39, primo comma, la parola "pretore" è sostituita dalle parole "giudice delegato dal presidente del tribunale";
d) il secondo comma dell'art. 97 è sostituito dal seguente:
"Lo sposo che si trova nell'impossibilità di presentare l'atto di nascita, può supplirvi con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.";
e ) il terzo comma dell'art. 97 è abrogato;
f) negli articoli 178, secondo comma, 179, primo comma, 180 e 181, primo e secondo comma, la parola "pretore" è sostituita dalle parole "prefetto o un suo delegato";
g ) il terzo comma dell'art. 181 è abrogato;
h) nel secondo comma dell'art. 182 le parole "o delegare per essa il pretore" sono soppresse.

Articolo 236

Art. 236.
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è così modificato:
a) negli articoli 55, terzo comma, 56, primo, secondo, terzo e quarto comma, 57, primo, secondo, terzo e quarto comma, 58, terzo comma, 59, secondo comma, 60, primo comma, 62, terzo comma, 232, terzo comma, 239, secondo comma, e 240, primo comma, le parole "il pretore", "al pretore", "dal pretore" e "del pretore" sono rispettivamente sostituite, dove compaiono, dalle parole "la direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro", "alla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro", "dalla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro" e "della direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro";
b) il primo comma dell'art. 58 è sostituito dal seguente:
"Gli ispettori del lavoro e i funzionari da essi delegati i quali, per eseguire le inchieste previste dall'art. 56, devono trasferirsi dalla propria sede, hanno diritto ad un'indennità nella misura ed alle condizioni stabilite dalle norme vigenti.";
c) il secondo comma dell'art. 58 e il terzo comma dell'art. 60 sono abrogati;
d) il primo comma dell'art. 62 è sostituito dal seguente:
"Le indennità di cui all'art. 58 sono liquidate dalla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro.";
e) nel primo comma dell'art. 239 la parola "pretore" è sostituita dalle parole "pubblico ministero".

Articolo 237

Art. 237.
1. Nell'ottavo comma dell'art. 58 della legge 6 giugno 1974, n. 298 la parola "pretore" è sostituita dalle parole "direttore della motorizzazione civile".

Articolo 238

Art. 238.
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 è così modificato:
a) nel primo comma dell'art. 21 le parole "dal presidente del tribunale, o dal pretore" sono sostituite dalle parole "dal prefetto o da un suo delegato";
b) il secondo periodo del primo comma dell'art. 25 è soppresso;
c) nel secondo comma dell'art. 25 le parole "magistrati in servizio presso la pretura circondariale, a riposo od onorari" sono sostituite dalle parole "dipendenti del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura".

Articolo 239

Art. 239.
1. La legge 7 ottobre 1947, n. 1058 è così modificata:
a) nel primo comma dell'art. 18, le parole "dal presidente del tribunale, nelle sedi ove esista, o dal pretore nelle altre sedi" sono sostituite dalle parole "dal prefetto o da un suo delegato";
b) il secondo periodo del primo comma nell'art. 19 è abrogato.

Articolo 240

Art. 240.
1. Il primo e il secondo comma dell'art. 3 della legge 25 aprile 1957, n. 283 sono sostituiti dai seguenti:
"éistituita una tassa per la iscrizione a ruolo delle cause civili, nelle misure seguenti:
a ) cause avanti al tribunale lire 2.000;
b ) cause avanti alla corte di appello lire 3.000;
c) cause avanti alla corte di cassazione lire 5.000.
éistituita per i ricorsi per ingiunzione di competenza del tribunale una tassa nella misura di lire 600.
La tassa di cui al primo e al secondo comma del presente articolo non è dovuta per i giudizi dinanzi al giudice di pace.".

Articolo 241

Art. 241.
1. Gli allegati 1 e 2 alla legge 7 febbraio 1979, n. 59, come sostituiti dalla tabella C allegata alla legge 21 febbraio 1989, n. 99, sono sostituiti dagli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Articolo 242

Art. 242.
1. L'art. 20 della tariffa dell'imposta di bollo, allegato A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto ministeriale 20 agosto 1992 del Ministero delle finanze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992 ed emanato in attuazione dell'art. 10, comma 6- bis , del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è sostituito dall'allegato 3 al presente decreto.

Articolo 243

Art. 243.
1. Il comma 2 dell'art. 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374 è abrogato.

Articolo 244

Art. 244.
1. Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando leggi o decreti fanno riferimento ad uffici o organi giudiziari da esso soppressi il riferimento si intende agli uffici o agli organi cui sono state trasferite le relative funzioni.
2. Le funzioni del pretore non attribuite espressamente ad altra autorità sono attribuite al tribunale in composizione monocratica, anche se relative a procedimenti disciplinati dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile o nei quali è previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.
3. Quando la competenza del pretore è prevista in via alternativa a quella del presidente del tribunale, la competenza si intende attribuita in via esclusiva a quest'ultimo.

Articolo 245

Art. 245.
1. Le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificate o introdotte dal presente decreto, in forza delle quali possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario magistrati onorari, si applicano fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell'art. 106, secondo comma, della Costituzione, e comunque non oltre cinque anni dalla data di efficacia del presente decreto.

Articolo 246

Art. 246.
1. L'art. 8 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è così modificato:
a) nel primo periodo del secondo comma le parole "alle preture" sono sostituite dalle parole "ai tribunali" e sono aggiunte, in fine, le parole ", limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del pretore";
b) nel secondo periodo del secondo comma le parole "Davanti alle medesime preture" sono sostituite dalle parole "Davanti ai medesimi tribunali e negli stessi limiti,".
2. Le disposizioni previste dal secondo comma dell'art. 8 del regio decreto legge n. 1578 del 1933, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano fino a quando non sarà attuata la complessiva riforma della professione forense.

Articolo 247

Art. 247.
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'art. 1, comma 1, lettera r ), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.
2. Le disposizioni previste dall'art. 48- ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'art. 15 del presente decreto, divengono efficaci alla scadenza del termine stabilito dall'art. 1, comma 4, della legge 16 luglio 1997, n. 254.

Allegato 1

All. 1.
Tabella A
SEDI DEI TRIBUNALI DELLA REPUBBLICAE LORO SEZIONI DISTACCATE
Corte di appello di Ancona.
Tribunale di Ancona.
Tribunale di Ancona: Ancona, Camerano, Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Montemarciano, Numana, Sirolo.
Sezione di Fabriano: Arcevia, Cerreto D'Esi, Fabriano, Genga, Sassoferrato, Serra San Quirico.
Sezione di Jesi: Belvedere Ostrense, Castelbellino, Castelplanio, Cupramontana, Jesi, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Monte Roberto, Monte San Vito, Montecarotto, Morro D'Alba, Poggio San Marcello, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Serra de' Conti, Staffolo.
Sezione di Osimo: Agugliano, Castelfidardo, Filottrano, Loreto, Offagna, Osimo, Polverigi.
Sezione di Senigallia: Barbara, Castel Colonna, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Monterado, Ostra, Ostra Vetere, Ripe, Senigallia.
Tribunale di Ascoli Piceno.
Tribunale di Ascoli Piceno: Acquasanta Terme, Amandola, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Carassai, Castignano, Comunanza, Folignano, Force, Maltignano, Montalto delle Marche, Montedinove, Montefortino, Montegallo, Montemonaco, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, Valle Castellana, Venarotta.
Sezione di San Benedetto del Tronto: Acquaviva Picena, Appignano del Tronto, Castel di Lama, Castorano, Colli del Tronto, Monsampolo del Tronto, Monteprandone, Offida, San Benedetto del Tronto, Spinetoli.
Tribunale di Camerino.
Tribunale di Camerino: Acquacanina, Bolognola, Camerino, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Matelica, Monte Cavallo, Muccia, Pieve Torina, Pievebovigliana, Pioraco, San Severino Marche, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Ussita, Visso.
Tribunale di Fermo.
Tribunale di Fermo: Altidona, Belmonte Piceno, Campofilone, Cossignano, Cupra Marittima, Falerone, Fermo, Francavilla D'Ete, Grottammare, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Massignano, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Monte Rinaldo, Monte San Pietrangeli, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montefalcone Appennino, Montefiore Dell'Aso, Montegiorgio, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monterubbiano, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Rapagnano, Ripatransone, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio.
Sezione di Sant'Elpidio a Mare: Monte Urano, Montegranaro, Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare.
Tribunale di Macerata.
Tribunale di Macerata: Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Cingoli, Colmurano, Corridonia, Gualdo, Loro Piceno, Macerata, Mogliano, Monte San Giusto, Monte San Martino, Montecassiano, Penna San Giovanni, Petriolo, Poggio San Vicino, Pollenza, Ripe San Ginesio, San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Tolentino, Treia, Urbisaglia.
Sezione di Civitanova Marche: Civitanova Marche, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati.
Tribunale di Pesaro.
Tribunale di Pesaro: Casteldelci, Gabicce Mare, Gradara, Maiolo, Mombaroccio, Monteciccardo, Montecopiolo, Montelabbate, Novafeltria, Pennabilli, Pesaro, San Leo, Sant'Agata Feltria, Sant'Angelo in Lizzola, Talamello, Tavullia.
Sezione di Fano: Barchi, Cartoceto, Fano, Fratte Rosa, Mondavio, Mondolfo, Monte Porzio, Montemaggiore al Metauro, Orciano di Pesaro, Pergola, Piagge, Saltara, San Costanzo, San Giorgio di Pesaro, San Lorenzo in Campo, Serra Sant'Abbondio, Serrungarina.
Tribunale di Urbino.
Tribunale di Urbino: Acqualagna, Apecchio, Auditore, Belforte all'Isauro, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Carpegna, Colbordolo, Fermignano, Fossombrone, Frontino, Frontone, Isola del Piano, Lunano, Macerata Feltria, Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca, Monte Cerignone, Montecalvo in Foglia, Montefelcino, Montegrimano, Peglio, Petriano, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico, Sant'Angelo in Vado, Sant'Ippolito, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Tavoleto, Urbania, Urbino.
Corte di appello di Bari.
Tribunale di Bari.
Tribunale di Bari: Bari, Mola di Bari, Triggiano, Valenzano.
Sezione di Acquaviva delle Fonti: Acquaviva delle Fonti, Cassano delle Murge, Gioia del Colle, Santeramo in Colle.
Sezione di Altamura: Altamura, Gravina di Puglia, Poggiorsini.
Sezione di Bitonto: Bitonto, Giovinazzo, Palo del Colle.
Sezione di Modugno: Binetto, Bitetto, Bitritto, Grumo Appula, Modugno, Toritto.
Sezione di Monopoli: Monopoli, Polignano a Mare.
Sezione di Putignano: Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo, Noci, Putignano, Turi.
Sezione di Rutigliano: Adelfia, Capurso, Casamassima, Cellamare, Conversano, Noicattaro, Rutigliano, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari.
Tribunale di Foggia.
Tribunale di Foggia: Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Deliceto, Foggia Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Rignano Garganico, Rocchetta Sant'Antonio, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Sant'Agata di Puglia.
Sezione di Cerignola: Carapelle, Cerignola, Ordona, Orta Nova, Stornara, Stornarella.
Sezione di Manfredonia: Isole Tremiti, Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Vieste, Zapponeta.
Sezione di San Severo: San Severo.
Sezione di Trinitapoli: Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli.
Tribunale di Lucera.
Tribunale di Lucera: Alberona, Biccari, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Faeto, Lucera, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino, Roseto Valfortore, San Marco la Catola, Troia, Volturara Appula, Volturino.
Sezione di Apricena: Apricena, Chieuti, Lesina, Poggio Imperiale, San Paolo di Civitate, Serracapriola, Torremaggiore.
Sezione di Rodi Garganico: Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Peschici, Rodi Garganico, Sannicandro Garganico, Vico del Gargano.
Tribunale di Trani.
Tribunale di Trani: Bisceglie, Trani.
Sezione di Andria: Andria.
Sezione di Barletta: Barletta.
Sezione di Canosa di Puglia: Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola.
Sezione di Molfetta: Molfetta.
Sezione di Ruvo di Puglia: Corato, Ruvo di Puglia, Terlizzi.
Corte di appello di Bologna.
Tribunale di Bologna.
Tribunale di Bologna: Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bazzano, Bentivoglio, Bologna, Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Castello di Serravalle, Castenaso, Crespellano, Crevalcore, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Loiano, Malalbergo, Minerbio, Monghidoro, Monte San Pietro, Monterenzio, Monteveglio, Monzuno, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Savigno, Zola Predosa.
Sezione di Imola: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Molinella, Mordano.
Sezione di Porretta Terme: Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Granaglione, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Porretta Terme, San Benedetto Val di Sambro, Sasso Marconi, Vergato.
Tribunale di Ferrara.
Tribunale di Ferrara: Argenta, Berra, Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Massa Fiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Mirabello, Ostellato, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Portomaggiore, Ro, Sant'Agostino, Tresigallo, Vigarano Mainarda, Voghiera.
Tribunale di Forlì.
Tribunale di Forlì: Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Tredozio.
Sezione di Cesena: Bagno di Romagna, Borghi, Cesena, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Mercato Saraceno, Montiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Verghereto.
Tribunale di Modena.
Tribunale di Modena: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Formigine, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Ravarino, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola.
Sezione di Carpi: Carpi, Novi di Modena, Soliera.
Sezione di Pavullo nel Frignano: Fanano, Fiumalbo, Guiglia, Lama Mocogno, Montecreto, Montese, Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola, Zocca.
Sezione di Sassuolo: Fiorano Modenese, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Prignano sulla Secchia, Sassuolo.
Tribunale di Parma.
Tribunale di Parma: Albareto, Bedonia, Berceto, Borgo Val di Taro, Calestano, Collecchio, Colorno, Compiano, Corniglio, Felino, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Mezzani, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Palanzano, Parma, Sala Baganza, Sissa, Solignano, Sorbolo, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Torrile, Traversetolo, Trecasali, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi.
Sezione di Fidenza: Bardi, Bore, Busseto, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Medesano, Noceto, Pellegrino Parmense, Polesine Parmense, Roccabianca, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Soragna, Zibello.
Tribunale di Piacenza.
Tribunale di Piacenza: Agazzano, Alseno, Besenzone, Bettola, Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Cadeo, Calendasco, Caminata, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castel San Giovanni, Castell'Arquato, Castelvetro Piacentino, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Cortemaggiore, Farini, Ferriere, Fiorenzuola d'Arda, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Monticelli d'Ongina, Morfasso, Nibbiano, Ottone, Pecorara, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, Podenzano, Ponte dell'Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro, Sarmato, Travo, Vernasca, Vigolzone, Villanova sull'Arda, Zerba, Ziano Piacentino.
Tribunale di Ravenna.
Tribunale di Ravenna: Alfonsine, Cervia, Ravenna, Russi.
Sezione di Faenza: Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo.
Sezione di Lugo: Bagnacavallo, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Sant'Agata sul Santerno.
Tribunale di Reggio Emilia.
Tribunale di Reggio Emilia: Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, Bibbiano, Busana, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Canossa, Carpineti, Casalgrande, Casina, Castellarano, Castelnovo di Sotto, Castelnovo ne' Monti, Cavriago, Collagna, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Ligonchio, Montecchio Emilia, Poviglio, Quattro Castella, Ramiseto, Reggio Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano sul Crostolo, Viano, Villa Minozzo.
Sezione di Guastalla: Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Reggiolo.
Tribunale di Rimini.
Tribunale di Rimini: Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Santarcangelo di Romagna, Torriana, Verucchio.
Corte di appello di Brescia.
Tribunale di Bergamo.
Tribunale di Bergamo: Albino, Algua, Almè, Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Alzano Lombardo, Ambivere, Averara, Aviatico, Azzano San Paolo, Barzana, Bedulita, Berbenno, Bergamo, Blello, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Bottanuco, Bracca, Branzi, Brembate, Brembate di Sopra, Brembilla, Brumano, Calolziocorte, Calusco d'Adda, Camerata Cornello, Capizzone, Capriate San Gervasio, Caprino Bergamasco, Carenno, Carona, Carvico, Cassiglio, Chignolo d'Isola, Cisano Bergamasco, Corna Imagna, Cornalba, Costa di Serina, Costa Valle Imagna, Curno, Cusio, Dalmine, Dossena, Erve, Filago, Foppolo, Fuipiano Valle Imagna, Gerosa, Gorle, Grassobbio, Isola di Fondra, Lallio, Lenna, Levate, Locatello, Madone, Mapello, Medolago, Mezzoldo, Moio de' Calvi, Monte Marenzo, Mozzo, Nembro, Olmo al Brembo, Oltre il Colle, Orio al Serio, Ornica, Osio Sopra, Osio Sotto, Paladina, Palazzago, Pedrengo, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Ponte San Pietro, Ponteranica, Pontida, Pradalunga, Presezzo, Ranica, Roncobello, Roncola, Rota d'Imagna, San Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme, Sant'Omobono Imagna, Santa Brigida, Scanzorosciate, Sedrina, Selvino, Seriate, Serina, Solza, Sorisole, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Stezzano, Strozza, Suisio, Taleggio, Terno d'Isola, Torre Boldone, Torre de' Busi, Treviolo, Ubiale Clanezzo, Valbrembo, Valleve, Valnegra, Valsecca, Valtorta, Vedeseta, Vercurago, Villa d'Adda, Villa d'Almè, Villa di Serio, Zanica, Zogno.
Sezione di Clusone: Ardesio, Azzone, Bianzano, Bossico, Casnigo, Castione della Presolana, Castro, Cazzano Sant'Andrea, Cene, Cerete, Clusone, Colere, Colzate, Costa Volpino, Endine Gaiano, Fino del Monte, Fiorano al Serio, Fonteno, Gandellino, Gandino, Gazzaniga, Gorno, Gromo, Leffe, Lovere, Monasterolo del Castello, Oltressenda Alta, Oneta, Onore, Parre, Parzanica, Peia, Pianico, Piario, Ponte Nossa, Premolo, Ranzanico, Riva di Solto, Rogno, Rovetta, Schilpario, Solto Collina, Songavazzo, Sovere, Spinone al Lago, Tavernola Bergamasca, Valbondione, Valgoglio, Vertova, Vigolo, Villa d'Ogna, Vilminore di Scalve.
Sezione di Grumello del Monte: Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Albano Sant'Alessandro, Bagnatica, Berzo San Fermo, Bolgare, Borgo di Terzo, Brusaporto, Calcinate, Carobbio degli Angeli, Casazza, Castelli Calepio, Cavernago, Cenate Sopra, Cenate Sotto, Chiuduno, Costa di Mezzate, Credaro, Entratico, Foresto Sparso, Gandosso, Gaverina Terme, Gorlago, Grone, Grumello del Monte, Luzzana, Montello, Mornico al Serio, Palosco, Predore, San Paolo d'Argon, Sarnico, Telgate, Torre de' Roveri, Trescore Balneario, Viadanica, Vigano San Martino, Villongo, Zandobbio.
Sezione di Treviglio: Antegnate, Arcene, Arzago d'Adda, Barbata, Bariano, Boltiere, Brignano Gera d'Adda, Calcio, Calvenzano, Canonica d'Adda, Caravaggio, Casirate d'Adda, Castel Rozzone, Ciserano, Cividate al Piano, Cologno al Serio, Comun Nuovo, Cortenuova, Covo, Fara Gera d'Adda, Fara Olivana con Sola, Fontanella, Fornovo San Giovanni, Ghisalba, Isso, Lurano, Martinengo, Misano di Gera d'Adda, Morengo, Mozzanica, Pagazzano, Pognano, Pontirolo Nuovo, Pumenengo, Romano di Lombardia, Spirano, Torre Pallavicina, Treviglio, Urgnano, Verdellino, Verdello.
Tribunale di Brescia.
Tribunale di Brescia: Acquafredda, Adro, Alfianello, Azzano Mella, Bagnolo Mella, Barbariga, Bassano Bresciano, Bedizzole, Berlingo, Borgo San Giacomo, Borgosatollo, Botticino, Bovegno, Bovezzo, Brandico, Brescia, Brione, Caino, Calcinato, Calvagese della Riviera, Calvisano, Capriano del Colle, Capriolo, Carpenedolo, Castegnato, Castel Mella, Castelcovati, Castenedolo, Castrezzato, Cazzago San Martino, Cellatica, Chiari, Cigole, Coccaglio, Collebeato, Collio, Cologne, Comezzano Cizzago, Concesio, Corte Franca, Corzano, Dello, Desenzano del Garda, Erbusco, Fiesse, Flero, Gambara, Gardone Val Trompia, Ghedi, Gottolengo, Gussago, Irma, Iseo, Isorella, Leno, Lodrino, Lograto, Lonato, Longhena, Lumezzane, Maclodio, Mairano, Manerbio, Marcheno, Marmentino, Marone, Mazzano, Milzano, Moniga del Garda, Monte Isola, Monticelli Brusati, Montichiari, Montirone, Nave, Nuvolento, Nuvolera, Offlaga, Ome, Orzinuovi, Orzivecchi, Ospitaletto, Padenghe sul Garda, Paderno Franciacorta, Palazzolo sull'Oglio, Paratico, Passirano, Pavone del Mella, Pezzaze, Polaveno, Pompiano, Poncarale, Pontevico, Pontoglio, Pozzolengo, Pralboino, Provaglio d'Iseo, Quinzano d'Oglio, Remedello, Rezzato Roccafranca, Rodengo-Saiano, Roncadelle, Rovato, Rudiano, Sale Marasino, San Gervasio Bresciano, San Paolo, San Zeno Naviglio, Sarezzo, Seniga, Serle, Sirmione, Soiano del Lago, Sulzano, Tavernole sul Mella, Torbole Casaglia, Travagliato, Trenzano, Urago d'Oglio, Verolanuova, Verolavecchia, Villa Carcina, Villachiara, Visano, Zone.
Sezione di Breno: Angolo Terme, Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate Camuno, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Edolo, Esine, Gianico, Incudine, Losine, Lozio, Malegno, Malonno, Monno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, Paisco Loveno, Paspardo, Pian Camuno, Piancogno, Pisogne, Ponte di Legno, Prestine, Saviore dell'Adamello, Sellero, Sonico, Temù, Vezza d'Oglio, Vione.
Sezione di Salò: Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Gardone Riviera, Gargnano, Gavardo, Idro, Lavenone, Limone sul Garda, Manerba del Garda, Mura, Muscoline, Odolo, Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Polpenazze del Garda, Preseglie, Prevalle, Provaglio Val Sabbia, Puegnago sul Garda, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Salò, San Felice del Benaco, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone, Villanuova sul Clisi, Vobarno.
Tribunale di Crema.
Tribunale di Crema: Agnadello, Bagnolo Cremasco, Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Capralba, Casale Cremasco Vidolasco, Casaletto Ceredano, Casaletto di Sopra, Casaletto Vaprio, Castel Gabbiano, Chieve, Credera Rubbiano, Crema, Cremosano, Cumignano sul Naviglio, Dovera, Fiesco, Izano, Madignano, Monte Cremasco, Montodine, Moscazzano, Offanengo, Palazzo Pignano, Pandino, Pianengo, Pieranica, Quintano, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Rivolta d'Adda, Romanengo, Salvirola, Sergnano, Soncino, Spino d'Adda, Ticengo, Torlino Vimercati, Trescore Cremasco, Trigolo, Vaiano Cremasco, Vailate.
Tribunale di Cremona.
Tribunale di Cremona: Acquanegra Cremonese, Annicco, Azzanello, Bonemerse, Bordolano, Ca' d'Andrea, Cappella Cantone, Cappella de' Picenardi, Casalbuttano ed Uniti, Casalmaggiore, Casalmorano, Casteldidone, Castelleone, Castelverde, Castelvisconti, Cella Dati, Cicognolo, Cingia de' Botti, Corte de' Cortesi con Cignone, Corte de' Frati, Cremona, Crotta d'Adda, Derovere, Drizzona, Formigara, Gabbioneta Binanuova, Gadesco Pieve Delmona, Genivolta, Gerre de' Caprioli, Gombito, Grontardo, Grumello Cremonese ed Uniti, Gussola, Isola Dovarese, Malagnino, Martignana di Po, Motta Baluffi, Olmeneta, Ostiano, Paderno Ponchielli, Persico Dosimo, Pescarolo ed Uniti, Pessina Cremonese, Piadena, Pieve d'Olmi, Pieve San Giacomo, Pizzighettone, Pozzaglio ed Uniti, Rivarolo del Re ed Uniti, Robecco d'Oglio, San Bassano, San Daniele Po, San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Scandolara Ripa d'Oglio, Sesto ed Uniti, Solarolo Rainerio, Soresina, Sospiro, Spinadesco, Stagno Lombardo, Torre de' Picenardi, Torricella del Pizzo, Vescovato, Volongo, Voltido.
Tribunale di Mantova.
Tribunale di Mantova: Bagnolo San Vito, Bigarello, Borgoforte, Borgofranco sul Po, Bozzolo, Calvatone, Carbonara di Po, Castel d'Ario, Castelbelforte, Castellucchio, Commessaggio, Curtatone, Dosolo, Felonica, Gazoldo degli Ippoliti, Gazzuolo, Gonzaga, Magnacavallo, Mantova, Marcaria, Marmirolo, Moglia, Motteggiana, Ostiglia, Pegognaga, Pieve di Coriano, Poggio Rusco, Pomponesco, Porto Mantovano, Quingentole, Quistello, Revere, Rivarolo Mantovano, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, Sabbioneta, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giorgio di Mantova, San Giovanni del Dosso, San Martino dall'Argine, Schivenoglia, Sermide, Serravalle a Po, Spineda, Sustinente, Suzzara, Tornata, Viadana, Villa Poma, Villimpenta, Virgilio.
Sezione di Castiglione delle Stiviere: Acquanegra sul Chiese, Asola, Canneto sull'Oglio, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Ceresara, Goito, Guidizzolo, Mariana Mantovana, Medole, Monzambano, Piubega, Ponti sul Mincio, Redondesco, Solferino, Volta Mantovana.
Corte di appello di Cagliari.
Tribunale di Cagliari.
Tribunale di Cagliari: Armungia, Assemini, Ballao, Barrali, Burcei, Cagliari, Capoterra, Castiadas, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Domus de Maria, Donori, Elmas, Escalaplano, Gesico, Goni, Guamaggiore, Guasila, Mandas, Maracalagonis, Monserrato, Muravera, Ortacesus, Pula, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, San Basilio, San Nicolò Gerrei, San Sperate, San Vito, Sant'Andrea Frius, Sarroch, Selargius, Selegas, Senorbì, Serdiana, Sestu, Settimo San Pietro, Siliqua, Silius, Sinnai, Siurgus Donigala, Soleminis, Suelli, Teulada, Uta, Vallermosa, Villa San Pietro, Villaputzu, Villasalto, Villasimius, Villaspeciosa.
Sezione di Carbonia: Calasetta, Carbonia, Carloforte, Giba, Masainas, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, San Giovanni Suergiu, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Santadi, Tratalias, Villaperuccio.
Sezione di Iglesias: Buggerru, Domusnovas, Fluminimaggiore, Gonnesa, Iglesias, Musei, Portoscuso, Villamassargia.
Sezione di Sanluri: Arbus, Barumini, Collinas, Escolca, Furtei, Genoni, Genuri, Gergei, Gesturi, Gonnosfanadiga, Guspini, Isili, Laconi, Las Plassas, Lunamatrona, Monastir, Nuragus, Nurallao, Nuraminis, Nurri, Orroli, Pabillonis, Pauli Arbarei, Pimentel, Samassi, Samatzai, San Gavino Monreale, Sanluri, Sardara, Segariu, Serramanna, Serrenti, Serri, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussana, Ussaramanna, Villacidro, Villamar, Villanova Tulo, Villanovaforru, Villanovafranca, Villasor.
Tribunale di Lanusei.
Tribunale di Lanusei: Arzana, Bari Sardo, Baunei, Cardedu, Elini, Esterzili, Gairo, Girasole, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Sadali, Seui, Seulo, Talana, Tertenia, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili.
Tribunale di Oristano.
Tribunale di Oristano: Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bonarcado, Busachi, Cabras, Curcuris, Fordongianus, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Nurachi, Nureci, Ollastra, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, San Vero Milis, Santa Giusta, Santu Lussurgiu, Seneghe, Senis, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Solarussa, Terralba, Tramatza, Ulà Tirso, Uras, Usellus, Villa Sant'Antonio, Villa Verde, Villanova Truschedu, Villaurbana, Zeddiani, Zerfaliu.
Sezione di Macomer: Abbasanta, Aidomaggiore, Ardauli, Bidoni, Birori, Bolotana, Boroneddu, Borore, Bortigali, Bosa, Cuglieri, Dualchi, Flussio, Ghilarza, Lei, Macomer, Magomadas, Modolo, Montresta, Noragugume, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Paulilatino, Sagama, Scano di Montiferro, Sedilo, Sennariolo, Silanus, Sindia, Soddi, Sorradile, Suni, Tadasuni, Tinnura, Tresnuraghes.
Sezione di Sorgono: Aritzo, Atzara, Austis, Belvi, Desulo, Gadoni, Meana Sardo, Ortueri, Sorgono, Teti, Tiana, Tonara.

Allegato 2

All. 2.
Corte di appello di Cagliari.
Sezione distaccata di Sassari.
Tribunale di Nuoro.
Tribunale di Nuoro: Anela, Benetutti, Bitti, Bono, Bottidda, Budoni, Bultei, Burgos, Dorgali, Esporlatu, Fonni, Galtelli, Gavoi, Illorai, Irgoli, Loculi, Lodè, Lodine, Lula, Mamoiada, Nule, Nuoro, Oliena, Ollolai, Olzai, Onani, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Orotelli, Orune, Osidda, Ottana, Ovodda, Posada, San Teodoro, Sarule, Siniscola, Torpè.
Tribunale di Sassari.
Tribunale di Sassari: Alà dei Sardi, Ardara, Bonorva, Buddusò, Bulzi, Cargeghe, Castelsardo, Chiaramonti, Codrongianos, Cossoine, Florinas, Giave, Ittireddu, Laerru, Martis, Mores, Muros, Nughedu di San Nicolò, Nulvi, Oschiri, Osilo, Ossi, Ozieri, Padru, Pattada, Ploaghe, Porto Torres, Santa Maria Coghinas, Sassari, Sedini, Semestene, Sennori, Sorso, Stintino, Tergu, Tissi, Tula, Usini, Valledoria.
Sezione di Alghero: Alghero, Banari, Bessude, Bonnanaro, Borutta, Cheremule, Ittiri, Mara, Monteleone Rocca Doria, Olmedo, Padria, Pozzomaggiore, Putifigari, Romana, Siligo, Thiesi, Torralba, Uri, Villanova Monteleone.
Tribunale di Tempio Pausania.
Tribunale di Tempio Pausania: Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Erula, Luogosanto, Luras; Palau, Perfugas, Sant'Antonio di Gallura, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu e Vignola, Viddalba.
Sezione di La Maddalena: La Maddalena, Santa Teresa Gallura.
Sezione di Olbia: Arzachena, Berchidda, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo, Monti, Olbia, Telti.
Corte di appello di Caltanissetta.
Tribunale di Caltanissetta.
Tribunale di Caltanissetta: Acquaviva Platani, Bompensiere, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Marianopoli, Milena, Montedoro, Mussomeli, Resuttano, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba.
Tribunale di Enna.
Tribunale di Enna: Aidone, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Enna, Piazza Armerina, Pietraperzia, Valguarnera Caropepe, Villarosa.
Tribunale di Gela.
Tribunale di Gela: Butera, Gela, Mazzarino. Tribunale di Nicosia.
Tribunale di Nicosia: Agira, Assoro, Capizzi, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Regalbuto, Sperlinga, Troina. Corte di appello di Campobasso.
Tribunale di Campobasso.
Tribunale di Campobasso: Baranello, Boiano, Busso, Campobasso, Campochiaro, Campodipietra, Campolieto, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Castropignano, Cercemaggiore, Cercepiccola, Civitacampomarano, Colle d'Anchise, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Gildone, Guardiaregia, Jelsi, Limosano, Lucito, Lupara, Matrice, Mirabello Sannitico, Molise, Monacilioni, Montagano, Montefalcone nel Sannio, Montemitro, Oratino, Petrella Tifernina, Pietracupa, Riccia, Ripalimosani, Roccavivara, Salcito, San Biase, San Felice del Molise, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Massimo, San Polo Matese, Sant'Angelo Limosano, Sepino, Spinete, Torella del Sannio, Toro, Trivento, Tufara, Vinchiaturo.
Tribunale di Isernia.
Tribunale di Isernia: Acquaviva d'Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Cantalupo nel Sannio, Capracotta, Carovilli, Carpinone, Castel del Giudice, Castel San Vincenzo, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castelverrino, Cerro al Volturno, Chiauci, Civitanova del Sannio, Colli a Volturno, Conca Casale, Duronia, Filignano, Forlì del Sannio, Fornelli, Frosolone, Isernia, Longano, Macchia d'Isernia, Macchiagodena, Miranda, Montaquila, Montenero Val Cocchiara, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pescopennataro, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Pizzone, Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, Rocchetta a Volturno, San Pietro Avellana, Sant'Agapito, Sant'Angelo del Pesco, Sant'Elena Sannita, Santa Maria del Molise, Scapoli, Sessano del Molise, Sesto Campano, Vastogirardi, Venafro.
Tribunale di Larino.
Tribunale di Larino: Bonefro, Casacalenda, Colletorto, Guardialfiera, Larino, Macchia Valfortore, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Pietracatella, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Sant'Elia a Pianisi, Santa Croce di Magliano, Ururi.
Sezione di Termoli: Acquaviva Collecroce, Campomarino, Guglionesi, Mafalda, Montecilfone, Montenero di Bisaccia, Palata, Petacciato, Portocannone, San Giacomo degli Schiavoni, Tavenna, Termoli.
Corte di appello di Catania.
Tribunale di Caltagirone.
Tribunale di Caltagirone: Caltagirone, Mazzarrone, Mirabella Imbaccari, Niscemi, San Cono, San Michele di Ganzaria.
Sezione di Grammichele: Grammichele, Licodia Eubea, Militello in Val di Catania, Mineo, Palagonia, Scordia, Vizzini.
Tribunale di Catania.
Tribumale di Catania: Catania, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia.
Sezione di Acireale: Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Santa Venerina, Valverde.
Sezione di Adrano: Adrano, Biancavilla.
Sezione di Belpasso: Belpasso, Camporotondo Etneo, Nicolosi.
Sezione di Bronte: Bronte, Cesarò, Maletto, Maniace, Randazzo, San Teodoro.
Sezione di Giarre: Calatabiano, Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Linguaglossa, Mascali, Milo, Piedimonte Etneo, Riposto, Sant'Alfio.
Sezione di Mascalucia: Gravina di Catania, Mascalucia, Pedara, San Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, San Pietro Clarenza, Sant'Agata Li Battiati, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Viagrande, Zafferana Etnea.
Sezione di Paternò: Castel di Iudica, Paternò, Raddusa, Ragalna, Ramacca, Santa Maria di Licodia.
Tribunale di Modica.
Tribunale di Modica: Ispica, Modica, Pozzallo, Scicli.
Tribunale di Ragusa.
Tribunale di Ragusa: Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Monterosso Almo, Ragusa, Santa Croce Camerina.
Sezione di Vittoria: Acate, Vittoria.
Tribunale di Siracusa.
Tribunale di Siracusa: Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla, Floridia, Palazzolo Acreide, Siracusa, Solarino, Sortino.
Sezione di Augusta: Augusta, Melilli, Priolo Gargallo.
Sezione di Avola: Avola, Noto, Pachino, Portopalo di Capo Passero, Rosolini.
Sezione di Lentini: Carlentini, Francofonte, Lentini. Corte di appello di Catanzaro.
Tribunale di Castrovillari.
Tribunale di Castrovillari: Acquaformosa, Albidona, Alessandria del Carretto, Altomonte, Amendolara, Canna, Cassano allo Ionio, Castroregio, Castrovillari, Cerchiara di Calabria, Civita, Firmo, Francavilla Marittima, Frascineto, Laino Borgo, Laino Castello, Lungro, Montegiordano, Morano Calabro, Mormanno, Mottafollone, Nocara, Oriolo, Papasidero, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, San Basile, San Donato di Ninea, San Lorenzo Bellizzi, San Lorenzo del Vallo, San Sosti, Sant'Agata di Esaro, Saracena, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari, Trebisacce, Villapiana.
Tribunale di Catanzaro.
Tribunale di Catanzaro: Albi, Amaroni, Amato, Andali, Belcastro, Borgia, Botricello, Caraffa di Catanzaro, Catanzaro, Cerva, Cropani, Fossato Serralta, Gimigliano, Girifalco, Magisano, Marcedusa, Marcellinara, Miglierina, Palermiti, Pentone, San Floro, San Pietro Apostolo, Sellia, Sellia Marina, Sersale, Settingiano, Simeri Crichi, Sorbo San Basile, Soveria Simeri, Squillace, Staletti, Taverna, Tiriolo, Vallefiorita, Zagarise.
Sezione di Chiaravalle Centrale: Argusto, Badolato, Cardinale, Cenadi, Centrache, Chiaravalle Centrale, Davoli, Gagliato, Gasperina, Guardavalle, Isca sullo Ionio, Montauro, Montepaone, Olivadi, Petrizzi, San Sostene, San Vito sullo Ionio, Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, Santa Caterina dello Ionio, Satriano, Soverato, Torre di Ruggiero.
Tribunale di Cosenza.
Tribunale di Cosenza: Altilia, Aprigliano, Belsito, Bianchi, Carolei, Carpanzano, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Celico, Cellara, Cerisano, Colosimi, Cosenza, Dipignano, Domanico, Figline Vegliaturo, Grimaldi, Lappano, Lattarico, Luzzi, Malito, Mangone, Marano Marchesato, Marano Principato, Marzi, Mendicino, Montalto Uffugo, Panettieri, Parenti, Paterno Calabro, Pedace, Pedivigliano, Piane Crati, Pietrafitta, Rende, Rogliano, Rose, Rovito, San Benedetto Ullano, San Fili, San Giovanni in Fiore, San Pietro in Guarano, San Vincenzo la Costa, Santo Stefano di Rogliano, Scigliano, Serra Pedace, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Trenta, Zumpano.
Sezione di Acri: Acri, Bisignano.
Sezione di San Marco Argentano: Cervicati, Cerzeto, Fagnano Castello, Malvito, Mongrassano, Roggiano Gravina, Rota Greca, San Marco Argentano, San Martino di Finita, Santa Caterina Albanese, Torano Castello.
Tribunale di Crotone.
Tribunale di Crotone: Belvedere di Spinello, Cotronei, Crotone, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Mesoraca, Petilia Policastro, Petronà, Roccabernarda, San Mauro Marchesato, Santa Severina, Scandale.
Sezione di Strongoli: Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsilano, Cerenzia, Cirò, Cirò Marina, Crucoli, Melissa, Pallagorio, Rocca di Neto, San Nicola dell'Alto, Savelli, Strongoli, Umbriatico, Verzino.
Tribunale di Lamezia Terme.
Tribunale di Lamezia Terme: Carlopoli, Cicala, Conflenti, Cortale, Curinga, Decollatura, Falerna, Feroleto Antico, Filadelfia, Francavilla Angitola, Gizzeria, Jacurso, Lamezia Terme, Maida, Martirano, Martirano Lombardo, Motta Santa Lucia, Nocera Tirinese, Pianopoli, Platania, Polia, San Mango d'Aquino, San Pietro a Maida, Serrastretta, Soveria Mannelli.
Tribunale di Paola.
Tribunale di Paola: Acquappesa, Aiello Calabro, Amantea, Belmonte Calabro, Cetraro, Cleto, Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Guardia Piemontese, Lago, Longobardi, Paola, San Lucido, San Pietro in Amantea, Serra d'Aiello.
Sezione di Scalea: Aieta, Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Diamante, Grisolia, Maierà, Orsomarso, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Sangineto, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Scalea, Tortora, Verbicaro.
Tribunale di Rossano.
Tribunale di Rossano: Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Cariati, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Longobucco, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola, Rossano, San Cosmo, Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, Santa Sofia d'Epiro, Scala Coeli, Terravecchia, Vaccarizzo Albanese.
Tribunale di Vibo Valentia.
Tribunale di Vibo Valentia: Acquaro, Arena, Brognaturo, Capistrano, Cessaniti, Dasà, Dinami, Fabrizia, Filandari, Filogaso, Francica, Gerocarne, Ionadi, Maierato, Mileto, Mongiana, Monterosso Calabro, Nardodipace, Pizzo, Pizzoni, Rombiolo, San Calogero, San Costantino Calabro, San Gregorio d'Ippona, San Nicola da Crissa, Sant'Onofrio, Serra San Bruno, Simbario, Sorianello, Soriano Calabro, Spadola, Stefanaconi, Vallelonga, Vazzano, Vibo Valentia.
Sezione di Tropea: Briatico, Drapia, Joppolo, Limbadi, Nicotera, Parghelia, Ricadi, Spilinga, Tropea, Zaccanopoli, Zambrone, Zungri.
Corte di appello di Firenze.
Tribunale di Arezzo.
Tribunale di Arezzo: Arezzo, Bibbiena, Capolona, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Chitignano, Chiusi della Verna, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Subbiano, Talla.
Sezione di Montevarchi: Bucine, Castelfranco di Sopra, Cavriglia, Laterina, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pergine Valdarno, Pian di Sco, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini.
Sezione di Sansepolcro: Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino.
Tribunale di Firenze.
Tribunale di Firenze: Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Campi Bisenzio, Fiesole, Firenze, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Montespertoli, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di Pesa.
Sezione di Empoli: Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Vinci.
Sezione di Pontassieve: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Figline Valdarno, Firenzuola, Incisa in Val d'Arno, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scarperia, Vaglia, Vicchio.
Tribunale di Grosseto.
Tribunale di Grosseto: Arcidosso, Campagnatico, Castel del Piano, Castell'Azzara, Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri Roccalbegna, Roccastrada, Santa Flora, Scansano, Scarlino, Seggiano, Semproniano.
Sezione di Orbetello: Capalbio, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Monte Argentario, Orbetello, Pitigliano, Sorano.
Tribunale di Livorno.
Tribunale di Livorno: Capraia Isola, Collesalvetti, Livorno.
Sezione di Cecina: Bibbona, Casale Marittimo, Castagneto Carducci, Castellina Marittima, Cecina, Guardistallo, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Riparbella, Rosignano Marittimo, Sassetta.
Sezione di Piombino: Campiglia Marittima, Piombino, San Vincenzo, Suvereto.
Sezione di Portoferraio: Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba.
Tribunale di Lucca.
Tribunale di Lucca: Altopascio, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camporgiano, Capannori, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico, Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano, Lucca, Minucciano, Molazzana, Montecarlo, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, Porcari, San Romano in Garfagnana, Sillano, Vagli Sotto Vergemoli, Villa Basilica, Villa Collemandina.
Sezione di Viareggio: Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Viareggio.
Tribunale di Montepulciano.
Tribunale di Montepulciano: Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani, San Casciano dei Bagni, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena.
Tribunale di Pisa.
Tribunale di Pisa: Calci, Cascina, Crespina, Fauglia, Lorenzana, Orciano Pisano, Pisa, San Giuliano Terme, Santa Luce, Vecchiano, Vicopisano.
Sezione di Pontedera: Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Castelfranco di Sotto, Castelnuovo di Val di Cecina, Chianni, Lajatico, Lari, Montecatini Val di Cecina, Montopoli in Val d'Arno, Palaia, Peccioli, Pomarance, Ponsacco, Pontedera, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte, Terricciola, Volterra.
Tribunale di Pistoia.
Tribunale di Pistoia: Abetone, Agliana, Cutigliano, Lamporecchio, Montale, Pistoia, Piteglio, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese.
Sezione di Monsummano Terme: Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pieve a Nievole.
Sezione di Pescia: Buggiano, Chiesina Uzzanese, Pescia, Ponte Buggianese, Uzzano.
Tribunale di Prato.
Tribunale di Prato: Calenzano, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Calano, Prato, Vaiano, Vernio.
Tribunale di Siena.
Tribunale di Siena: Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Radda in Chianti, Radicondoli, Rapolano Terme, San Giovanni d'Asso, Siena, Sovicille, Trequanda.
Sezione di Poggibonsi: Casole d'Elsa, Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, San Gimignano.
Corte di appello di Genova . Tribunale di Chiavari.
Tribunale di Chiavari: Borzonasca, Carasco, Carro, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Chiavari, Cicagna, Cogorno, Coreglia Ligure, Favale di Malvaro, Lavagna, Leivi, Lorsica, Lumarzo, Maissana, Mezzanego, Moconesi, Moneglia, Ne, Neirone, Orero, Portofino, Rapallo, Rezzoaglio, San Colombano Certenoli, Santa Margherita Ligure, Santo Stefano d'Aveto, Sestri Levante, Varese Ligure, Zoagli.
Tribunale di Genova.
Tribunale di Genova: Arenzano, Avegno, Bargagli, Bogliasco, Busalla, Camogli, Campo Ligure, Campomorone, Casella, Ceranesi, Cogoleto, Crocefieschi, Davagna, Fascia, Fontanigorda, Genova, Gorreto, Isola del Cantone, Masone, Mele, Mignanego, Montebruno, Montoggio, Pieve Ligure, Propata, Recco, Ronco Scrivia, Rondanina, Rossiglione, Rovegno, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Sori, Tiglieto, Torriglia, Tribogna, Uscio, Valbrevenna, Vobbia.
Tribunale di Imperia.
Tribunale di Imperia: Aquila di Arroscia, Armo, Aurigo, Borghetto d'Arroscia, Borgomaro, Caravonica, Cervo, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Cipressa, Civezza, Cosio di Arroscia, Costarainera, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, Dolcedo, Imperia, Lucinasco, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pietrabruna, Pieve di Teco, Pontedassio, Pornassio, Prelà, Ranzo, Rezzo, San Bartolomeo al Mare, San Lorenzo al Mare, Vasia Vessalico, Villa Faraldi.
Tribunale di La Spezia.
Tribunale di La Spezia: Arcola, Beverino, Bonassola, Borghetto di Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carrodano, Deiva Marina, Follo, Framura, La Spezia, Levanto, Monterosso al Mare, Pignone, Portovenere, Riccò del Golfo di Spezia, Riomaggiore, Rocchetta di Vara, Sesta Godano, Vernazza, Vezzano Ligure, Zignago.
Sezione di Sarzana: Ameglia, Bolano, Castelnuovo Magra, Lerici, Ortonovo, Santo Stefano di Magra, Sarzana.
Tribunale di Massa.
Tribunale di Massa: Massa, Montignoso.
Sezione di Carrara: Carrara, Fosdinovo.
Sezione di Pontremoli: Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri.
Tribunale di Sanremo.
Tribunale di Sanremo: Badalucco, Baiardo, Carpasio, Castellaro, Ceriana, Molini di Triora, Montalto Ligure, Ospedaletti, Pompeiana, Riva Ligure, Sanremo, Santo Stefano al Mare, Taggia, Terzorio, Triora.
Sezione di Ventimiglia: Airole, Apricale, Bordighera, Camporosso, Castel Vittorio, Dolceacqua, Isolabona, Olivetta San Michele, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima, Seborga, Soldano, Vallebona, Vallecrosia, Ventimiglia.
Tribunale di Savona.
Tribunale di Savona: Albisola Marina, Albisola Superiore, Altare, Bergeggi, Bormida, Cairo Montenotte, Carcare, Celle Ligure, Cengio, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Millesimo, Mioglia, Murialdo, Noli, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Pontinvrea, Quiliano, Roccavignale, Sassello, Savona, Spotorno, Stella, Urbe, Vado Ligure, Varazze, Vezzi Portio.
Sezione di Albenga: Alassio, Albenga, Andora, Arnasco, Balestrino, Bardineto, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Calice Ligure, Calizzano, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Finale Ligure, Garlenda, Giustenice, Laigueglia, Loano, Magliolo, Massimino, Nasino, Onzo, Orco Feglino, Ortovero, Pietra Ligure, Rialto, Stellanello, Testico, Toirano, Tovo San Giacomo, Vendone, Villanova d'Albenga, Zuccarello.

Allegato 3

All. 3.
Corte di appello di L'Aquila.
Tribunale di Avezzano.
Tribunale di Avezzano: Aielli, Avezzano, Balsorano, Bisegna, Canistro, Capistrello, Cappadocia, Carsoli, Castellafiume, Celano, Cerchio, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Collarmele, Collelongo, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Magliano de' Marsi, Massa d'Albe, Morino, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pereto, Pescina, Rocca di Botte, San Benedetto dei Marsi, San Vincenzo Valle Roveto, Sante Marie, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, Trasacco, Villavallelonga.
Tribunale di Chieti.
Tribunale di Chieti: Bucchianico, Casacanditella, Casalincontrada, Chieti, Civitella Messer Raimondo, Fara Filiorum Petri, Fara San Martino, Guardiagrele, Lama dei Peligni, Lettopalena, Palena, Pennapiedimonte, Pretoro, Rapino, Ripa Teatina, Roccamontepiano, San Giovanni Teatino, San Martino sulla Marrucina, Taranta Peligna, Torrevecchia Teatina, Villamagna.
Sezione di Ortona: Ari, Arielli, Canosa Sannita, Crecchio, Filetto, Francavilla al Mare, Giuliano Teatino, Miglianico, Orsogna, Ortona, Poggiofiorito, Tollo, Vacri.
Tribunale di L'Aquila.
Tribunale di L'Aquila: Barete, Barisciano, Cagnano Amiterno, Calascio, Campotosto, Capestrano, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Collepietro, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, L'Aquila, Lucoli, Montereale, Navelli, Ocre, Ofena, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Benedetto in Perillis, San Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo, Villa Santa Lucia degli Abruzzi. Tribunale di Lanciano.
Tribunale di Lanciano: Altino, Casoli, Castel Frentano, Fossacesia, Frisa, Lanciano, Mozzagrogna, Palombaro, Rocca San Giovanni, Roccascalegna, San Vito Chietino, Sant'Eusanio del Sangro, Santa Maria Imbaro, Treglio.
Sezione di Atessa: Archi, Atessa, Bomba, Borrello, Casalanguida, Civitaluparella, Colledimacine, Colledimezzo, Fallo, Gamberale, Gessopalena, Montazzoli, Montebello Sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Paglieta, Pennadomo, Perano, Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Quadri, Roio del Sangro, Rosello, Tornareccio, Torricella Peligna, Villa Santa Maria.
Tribunale di Pescara.
Tribunale di Pescara: Città Sant'Angelo, Montesilvano, Pescara, Spoltore.
Sezione di Penne: Brittoli, Cappelle sul Tavo, Carpineto della Nora, Cepagatti, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecorvino, Elice, Farindola, Loreto Aprutino, Montebello di Bertona, Moscufo, Penne, Pianella, Picciano, Vicoli, Villa Celiera.
Sezione di San Valentino in Abruzzo Citeriore: Abbateggio, Alanno, Bolognano, Bussi sul Tirino, Caramanico Terme, Castiglione a Casauria, Catignano, Corvara, Cugnoli, Lettomanoppello, Manoppello, Nocciano, Pescosansonesco, Pietranico, Popoli, Roccamorice, Rosciano, Salle, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Sant'Eufemia a Maiella, Scafa, Serramonacesca, Tocco da Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani.
Tribunale di Sulmona.
Tribunale di Sulmona: Acciano, Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Barrea, Bugnara, Campo di Giove, Cansano, Castel di Ieri, Castel di Sangro, Castelvecchio Subequo, Civitella Alfedena, Corfinio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Opi, Pacentro, Pescasseroli, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rivisondoli, Rocca Pia, Roccacasale, Roccaraso, Scanno, Scontrone, Secinaro, Sulmona, Villalago, Villetta Barrea, Vittorito.
Tribunale di Teramo.
Tribunale di Teramo: Bellante, Campli, Canzano, Castellalto, Castelli, Civitella del Tronto, Colledara, Cortino, Crognaleto, Fano Adriano, Isola del Gran Sasso d'Italia, Montorio al Vomano, Pietracamela, Rocca Santa Maria, Teramo, Torricella Sicura, Tossicia.
Sezione di Atri: Arsita, Atri, Basciano, Bisenti, Castel Castagna, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Montefino, Morro d'Oro, Notaresco, Penna Sant'Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Silvi.
Sezione di Giulianova: Alba Adriatica, Ancarano, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Mosciano Sant'angelo, Nereto, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Torano Nuovo, Tortoreto.
Tribunale di Vasto.
Tribunale di Vasto: Carpineto Sinello, Carunchio, Casalbordino, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Cupello, Dogliola, Fraine, Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Guilmi, Lentella, Liscia, Monteodorisio, Palmoli, Pollutri, Roccaspinalveti, San Buono, San Giovanni Lipioni, San Salvo, Scerni, Schiavi di Abruzzo, Torino di Sangro, Torrebruna, Tufillo, Vasto, Villalfonsina.
Corte di appello di Lecce.
Tribunale di Brindisi.
Tribunale di Brindisi: Brindisi, San Vito dei Normanni.
Sezione di Fasano: Cisternino, Fasano.
Sezione di Francavilla Fontana: Ceglie Messapica, Erchie, Francavilla Fontana, Oria, Torre Santa Susanna, Villa Castelli.
Sezione di Mesagne: Cellino San Marco, Latiano, Mesagne, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo.
Sezione di Ostuni: Carovigno, Ostuni, San Michele Salentino.
Tribunale di Lecce.
Tribunale di Lecce: Arnesano, Calimera, Caprarica di Lecce, Carmiano, Castri di Lecce, Cavallino, Lecce, Lequile, Lizzanello, Melendugno, Monteroni di Lecce, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Surbo, Vernole.
Sezione di Campi Salentina: Campi Salentina, Guagnano, Novoli, Salice Salentino, Squinzano, Trepuzzi, Veglie.
Sezione di Casarano: Acquarica del Capo, Alliste, Casarano, Matino, Melissano, Presicce, Racale, Ruffano, Supersano, Taurisano, Taviano, Ugento.
Sezione di Galatina: Aradeo, Collepasso, Cutrofiano, Galatina, Martignano, Neviano, Seclì, Sogliano Cavour, Soleto, Sternatia, Zollino.
Sezione di Gallipoli: Alezio, Galatone, Gallipoli, Parabita, Sannicola, Tuglie.
Sezione di Maglie: Bagnolo del Salento, Botrugno, Cannole, Carpignano Salentino, Castrignano de' Greci, Corigliano d'Otranto, Cursi, Giuggianello, Giurdignano, Maglie, Martano, Melpignano, Minervino di Lecce, Muro Leccese, Nociglia, Ortelle, Otranto, Palmariggi, Poggiardo, San Cassiano, Sanarica, Santa Cesarea Terme, Scorrano, Spongano, Surano, Uggiano la Chiesa.
Sezione di Nardò: Copertino, Leverano, Nardò, Porto Cesareo.
Sezione di Tricase: Alessano, Andrano, Castrignano del Capo, Castro, Corsano, Diso, Gagliano del Capo, Miggiano, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Patù, Salve, Specchia, Tiggiano, Tricase.
Corte di appello di Lecce.
Sezione distaccata di Taranto. Tribunale di Taranto.
Tribunale di Taranto: Crispiano, Faggiano, Leporano, Massafra, Mottola, Palagiano, Pulsano, Statte, Taranto.
Sezione di Ginosa: Castellaneta, Ginosa, Laterza, Palagianello.
Sezione di Grottaglie: Carosino, Fragagnano, Grottaglie, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, San Marzano di San Giuseppe.
Sezione di Manduria: Avetrana, Lizzano, Manduria, Maruggio, Sava, Torricella.
Sezione di Martina Franca: Martina Franca. Corte di appello di Messina.
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto: Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Castroreale, Fondachelli Fantina, Furnari, Mazzarrà Sant'Andrea, Merì, Montalbano Elicona, Novara di Sicilia, Rodì Milici, Terme Vigliatore, Tripi.
Sezione di Lipari: Leni, Lipari, Malfa, Santa Marina Salina.
Sezione di Milazzo: Condrò, Gualtieri Sicaminò, Milazzo, Monforte San Giorgio, Pace del Mela, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, Santa Lucia del Mela.
Tribunale di Messina.
Tribunale di Messina: Alì, Alì Terme, Fiumedinisi, Itala, Mandanici, Messina, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccalumera, Roccavaldina, Rometta, Saponara, Scaletta Zanclea, Spadafora, Torregrotta, Valdina, Venetico, Villafranca Tirrena.
Sezione di Taormina: Antillo, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Forza d'Agrò, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos, Graniti, Letojanni, Limina, Malvagna, Moio Alcantara, Mongiuffi Melia, Motta Camastra, Roccafiorita, Roccella Valdemone, Sant'Alessio Siculo, Santa Domenica Vittoria, Santa Teresa di Riva, Savoca, Taormina.
Tribunale di Mistretta.
Tribunale di Mistretta: Caronia, Castel di Lucio, Mistretta, Motta d'Affermo, Pettineo, Reitano, Santo Stefano di Camastra, Tusa.
Tribunale di Patti.
Tribunale di Patti: Brolo, Falcone, Ficarra, Gioiosa Marea, Librizzi, Montagnareale, Oliveri, Patti, Piraino, Raccuja, San Piero Patti, Sant'Angelo di Brolo, Sinagra.
Sezione di Sant'Agata di Militello: Acquedolci, Alcara Li Fusi, Capo d'Orlando, Capri Leone, Castell'Umberto, Floresta, Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Militello Rosmarino, Mirto, Naso, San Fratello, San Marco d'Alunzio, San Salvatore di Fitalia, Sant'Agata di Militello, Torrenova, Tortorici, Ucria.
Corte di appello di Milano.
Tribunale di Busto Arsizio.
Tribunale di Busto Arsizio: Busto Arsizio, Cairate, Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona, Solbiate Olona.
Sezione di Gallarate: Albizzate, Arsago Seprio, Besnate, Cardano al Campo, Casale Litta, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Cavaria con Premezzo, Ferno, Gallarate, Golasecca, Inarzo, Jerago con Orago, Lonate Pozzolo, Mornago, Oggiona con Santo Stefano, Samarate, Sesto Calende, Solbiate Arno, Somma Lombardo, Sumirago, Vergiate, Vizzola Ticino.
Sezione di Saronno: Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio, Saronno, Uboldo.
Tribunale di Como.
Tribunale di Como: Albiolo, Appiano Gentile, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Blevio, Brienno, Brunate, Bulgarograsso, Cadorago, Cagno, Campione d'Italia, Capiago Intimiano, Carate Urio, Carbonate, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Castelnuovo Bozzente, Cavallasca, Cernobbio, Cirimido, Como, Drezzo, Faggeto Lario, Faloppio, Fenegrò, Fino Mornasco, Gironico, Grandate, Guanzate, Laglio, Lezzeno, Limido Comasco, Lipomo, Locate Varesino, Lomazzo, Luisago, Lurago Marinone, Lurate Caccivio, Maslianico, Moltrasio, Montano Lucino, Montorfano, Mozzate, Nesso, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Parè, Pognana Lario, Rodero, Ronago, Rovellasca, Rovello Porro, San Fermo della Battaglia, Senna Comasco, Solbiate, Tavernerio, Torno, Turate, Uggiate Trevano, Valmorea, Veleso, Veniano, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia, Zelbio.
Sezione di Cantù: Alzate Brianza, Arosio, Bregnano, Brenna, Cabiate, Cantù, Carimate, Carugo, Cermenate, Cucciago, Figino Serenza, Inverigo, Mariano Comense, Novedrate.
Sezione di Erba: Albavilla, Albese con Cassano, Alserio, Anzano del Parco, Asso, Barni, Bosisio Parini, Caglio, Canzo, Caslino d'Erba, Castelmarte, Civenna, Costa Masnaga, Erba, Eupilio, Garbagnate Monastero, Lambrugo, Lasnigo, Longone al Segrino, Lurago d'Erba, Magreglio, Merone, Molteno, Monguzzo, Nibionno, Orsenigo, Ponte Lambro, Proserpio, Pusiano, Rezzago, Rogeno, Sormano, Valbrona.
Sezione di Menaggio: Argegno, Bellagio, Bene Lario, Blessagno, Carlazzo, Casasco d'Intelvi, Castiglione d'Intelvi, Cavargna, Cerano d'Intelvi, Claino con Osteno, Colonno, Consiglio di Rumo, Corrido, Cremia, Cusino, Dizzasco, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Germasino, Grandola ed Uniti, Gravedona, Griante, Laino, Lanzo d'Intelvi, Lenno, Livo, Menaggio, Mezzegra, Montemezzo, Musso, Ossuccio, Peglio, Pellio Intelvi, Pianello del Lario, Pigra, Plesio, Ponna, Porlezza, Ramponio Verna, Sala Comacina, San Bartolomeo Val Cavargna, San Fedele Intelvi, San Nazzaro Val Cavargna, Sant'Abbondio, Santa Maria Rezzonico, Schignano, Sorico, Stazzona, Tremezzo, Trezzone, Val Rezzo, Valsolda, Vercana.
Tribunale di Lecco.
Tribunale di Lecco: Abbadia Lariana, Airuno, Annone di Brianza, Ballabio, Barzago, Barzanò, Barzio, Bellano, Brivio, Bulciago, Calco, Casargo, Casatenovo, Cassago Brianza, Cassina Valsassina, Castello di Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate, Colico, Colle Brianza, Cortenova, Crandola Valsassina, Cremella, Cremeno, Dervio, Dolzago, Dorio, Ello, Esino Lario, Galbiate, Garlate, Imbersago, Introbio, Introzzo, Lecco, Lierna, Lomagna, Malgrate, Mandello del Lario, Margno, Merate, Missaglia, Moggio, Montevecchia, Monticello Brianza, Morterone, Oggiono, Olgiate Molgora, Olginate, Oliveto Lario, Osnago, Paderno d'Adda, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perego, Perledo, Pescate, Premana, Primaluna, Robbiate, Rovagnate, Santa Maria Hoè, Sirone, Sirtori, Sueglio, Suello, Taceno, Tremenico, Valgreghentino, Valmadrera, Varenna, Vendrogno, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Vestreno, Viganò.
Tribunale di Lodi.
Tribunale di Lodi: Abbadia Cerreto, Bertonico, Boffalora d'Adda, Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Brembio, Camairago, Carpiano, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Casalpusterlengo, Caselle Landi, Caselle Lurani, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Castiraga Vidardo, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Cerro al Lambro, Cervignano d'Adda, Codogno, Colturano, Comazzo, Cornegliano Laudense, Corno Giovine, Cornovecchio, Corte Palasio, Crespiatica, Dresano, Fombio, Galgagnano, Graffignana, Guardamiglio, Livraga, Lodi, Lodi Vecchio, Maccastorna, Mairago, Maleo, Marudo, Massalengo, Mediglia, Melegnano, Meleti, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, Ossago Lodigiano, Paullo, Pieve Fissiraga, Salerano sul Lambro, San Colombano al Lambro, San Fiorano, San Martino in Strada, San Rocco al Porto, San Zenone al Lambro, Sant'Angelo Lodigiano, Santo Stefano Lodigiano, Secugnago, Senna Lodigiana, Somaglia, Sordio, Tavazzano con Villavesco, Terranova dei Passerini, Tribiano, Turano Lodigiano, Valera Fratta, Villanova del Sillaro, Vizzolo Predabissi, Zelo Buon Persico.
Tribunale di Milano.
Tribunale di Milano: Assago, Basiglio, Binasco, Bollate, Bresso, Bubbiano, Buccinasco, Bussero, Calvignasco, Casarile, Cassina de' Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cesano Boscone, Cesate, Cormano, Corsico, Cusago, Garbagnate Milanese, Lacchiarella, Limbiate, Locate di Triulzi, Milano, Novate Milanese, Noviglio, Opera, Pantigliate, Peschiera Borromeo, Pieve Emanuele, Pioltello, Rozzano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Segrate, Senago, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio, Vernate, Zibido San Giacomo.
Sezione di Abbiategrasso: Abbiategrasso, Albairate, Bareggio, Bernate Ticino, Besate, Boffalora sopra Ticino, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Corbetta, Gaggiano, Gudo Visconti, Magenta, Marcallo con Casone, Mesero, Morimondo, Mondo, Motta Visconti, Ossona, Ozzero, Robecco sul Naviglio, Rosate, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Vermezzo, Vittuone, Zelo Surrigone.
Sezione di Cassano d'Adda: Basiano, Bellinzago Lombardo, Cambiago, Cassano d'Adda, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Inzago, Liscate, Masate, Melzo, Pessano con Bornago, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Rodano, Settala, Trezzano Rosa, Trezzo sull'Adda, Truccazzano, Vaprio d'Adda, Vignate.
Sezione di Legnano: Arconate, Buscate, Busto Garolfo, Canegrate, Castano Primo, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, Magnago, Nosate, Parabiago, Rescaldina, Robecchetto con Induno, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Turbigo, Vanzaghello, Villa Cortese.
Sezione di Rho: Arese, Arluno, Casorezzo, Cornaredo, Cuggiono, Inveruno, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Vanzago.
Tribunale di Monza.
Tribunale di Monza: Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate, Arcore, Bellusco, Bernareggio, Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Brugherio, Burago di Molgora, Busnago, Camparada, Caponago, Carnate Carugate, Cavenago di Brianza, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Concorezzo, Cornate d'Adda, Correzzana, Lesmo, Lissone, Macherio, Mezzago, Monza, Muggiò, Ornago, Renate, Roncello, Ronco Briantino, Sesto San Giovanni, Sovico, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Villasanta, Vimercate, Vimodrone.
Sezione di Desio: Barlassina, Bovisio Masciago, Carate Brianza, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Cusano Milanino, Desio, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Nova Milanese, Paderno Dugnano, Seregno, Seveso, Solaro, Varedo, Verano Brianza.
Tribunale di Pavia.
Tribunale di Pavia: Albuzzano, Badia Pavese, Bascapè, Battuda, Belgioioso, Bereguardo, Borgarello, Bornasco, Carbonara al Ticino, Casorate Primo, Cava Manara, Ceranova, Certosa di Pavia, Chignolo Po, Copiano, Corteolona, Costa de' Nobili, Cura Carpignano, Dorno, Filighera, Genzone, Gerenzago, Giussago, Gropello Cairoli, Inverno e Monteleone, Landriano, Lardirago, Linarolo, Magherno, Marcignago, Marzano, Mezzana Rabattone, Miradolo Terme, Monticelli Pavese, Pavia, Pieve Porto Morone, Rognano, Roncaro, San Genesio ed Uniti, San Martino Siccomario, San Zenone al Po, Sant'Alessio con Vialone, Santa Cristina e Bissone, Siziano, Sommo, Spessa, Torre d'Arese, Torre d'Isola, Torre de' Negri, Torrevecchia Pia, Travacò Siccomario, Trivolzio, Trovo, Valle Salimbene, Vellezzo Bellini, Vidigulfo, Villanova d'Ardenghi, Villanterio, Vistarino, Zeccone, Zerbo, Zerbolò, Zinasco.
Tribunale di Sondrio.
Tribunale di Sondrio: Albosaggia, Aprica, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Caiolo, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Colorina, Faedo Valtellino, Fusine, Grosio, Grosotto, Lanzada, Livigno, Lovero, Mazzo di Valtellina, Montagna in Valtellina, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant'Agata, Tresivio, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Vervio, Villa di Tirano.
Sezione di Morbegno: Albaredo per San Marco, Andalo Valtellino, Ardenno, Bema, Buglio in Monte, Campodolcino, Cercino, Chiavenna, Cino, Civo, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Forcola, Gerola Alta, Gordona, Madesimo, Mantello, Mello, Menarola, Mese, Morbegno, Novate Mezzola, Pedesina, Piantedo, Piuro, Prata Camportaccio, Rasura, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Talamona, Tartano, Traona, Val Masino, Verceia, Villa di Chiavenna.
Tribunale di Varese.
Tribunale di Varese: Arcisate, Azzate, Barasso, Bedero Valcuvia, Besano, Bisuschio, Bodio Lomnago, Brinzio, Brunello, Brusimpiano, Buguggiate, Cantello, Carnago, Caronno Varesino, Casciago, Castello Cabiaglio, Castelseprio, Castiglione Olona, Castronno, Cazzago Brabbia, Clivio, Comabbio, Comerio, Crosio della Valle, Cuasso al Monte, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Gornate Olona, Induno Olona, Lonate Ceppino, Lozza, Luvinate, Malnate, Marzio, Mercallo, Morazzone, Porto Ceresio, Saltrio, Ternate, Tradate, Valganna, Varano Borghi, Varese, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Viggiù.
Sezione di Gavirate: Agra, Angera, Azzio, Bardello, Besozzo, Biandronno, Brebbia, Bregano, Brenta, Brezzo di Bedero, Brissago Valtravaglia, Cadegliano-Viconago, Cadrezzate, Caravate, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castelveccana, Cittiglio, Cocquio-Trevisago, Cremenaga, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Curiglia con Monteviasco, Cuveglio, Cuvio, Dumenza, Duno, Ferrera di Varese, Gavirate, Gemonio, Germignaga, Grantola, Ispra, Lavena Ponte Tresa, Laveno Mombello, Leggiuno, Luino, Maccagno, Malgesso, Marchirolo, Masciago Primo, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Monvalle, Orino, Osmate, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Ranco, Sangiano, Taino, Travedona-Monate, Tronzano Lago Maggiore, Veddasca.
Tribunale di Vigevano.
Tribunale di Vigevano: Alagna, Albonese, Borgo San Siro, Breme, Candia Lomellina, Cassolnovo, Castello d'Agogna, Castelnovetto, Ceretto Lomellina, Cergnago, Cilavegna, Confienza, Cozzo, Ferrera Erbognone, Frascarolo, Galliavola, Gambarana, Gambolò, Garlasco, Gravellona Lomellina, Langosco, Lomello, Mede, Mezzana Bigli, Mortara, Nicorvo, Olevano di Lomellina, Ottobiano, Palestro, Parona, Pieve Albignola, Pieve del Cairo, Robbio, Rosasco, San Giorgio di Lomellina, Sannazzaro de' Burgondi, Sant'Angelo Lomellina, Sartirana Lomellina, Scaldasole, Semiana, Suardi, Torre Beretti e Castellaro, Tromello, Valeggio, Valle Lomellina, Velezzo Lomellina, Vigevano, Villa Biscossi, Zeme.
Tribunale di Voghera.
Tribunale di Voghera: Albaredo Arnaboldi, Arena Po, Bagnaria, Barbianello, Bastida de' Dossi, Bastida Pancarana, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Brallo di Pregola, Bressana Bottarone, Broni, Calvignano, Campospinoso, Canevino, Canneto Pavese, Casanova Lonati, Casatisma, Casei Gerola, Castana, Casteggio, Castelletto di Branduzzo, Cecima, Cervesina, Cigognola, Codevilla, Corana, Cornale, Corvino San Quirico, Fortunago, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Lungavilla, Menconico, Mezzanino, Montalto Pavese, Montebello della Battaglia, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montesegale, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pancarana, Pietra de' Giorgi, Pinarolo Po, Pizzale, Ponte Nizza, Portalbera, Rea, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Robecco Pavese, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Romagnese, Rovescala, Ruino, San Cipriano Po, San Damiano al Colle, Santa Giuletta, Santa Margherita di Staffora, Santa Maria della Versa, Silvano Pietra, Stradella, Torrazza Coste, Torricella Verzate, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Verretto, Verrua Po, Voghera, Volpara, Zavattarello, Zenevredo.

Allegato 4

All. 4.
Corte di appello di Napoli.
Tribunale di Ariano Irpino.
Tribunale di Ariano Irpino: Ariano Irpino, Bonito, Carife, Casalbore, Castel Baronia, Flumeri, Fontanarosa, Greci, Grottaminarda, Luogosano, Melito Irpino, Mirabella Eclano, Montaguto, Montecalvo Irpino, Paternopoli, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Sant'Angelo all'Esca, Savignano Irpino, Scampitella, Taurasi, Trevico, Vallata, Vallesaccarda, Villanova del Battista, Zungoli.
Tribunale di Avellino.
Tribunale di Avellino: Aiello del Sabato, Altavilla Irpina, Atripalda, Avella, Avellino, Baiano, Candida, Capriglia Irpina, Castelvetere sul Calore, Cesinali, Chiusano di San Domenico, Contrada, Domicella, Forino, Grottolella, Lapio, Lauro, Manocalzati, Marzano di Nola, Mercogliano, Montefalcione, Monteforte Irpino, Montefredane, Montemarano, Montemiletto, Montoro Inferiore, Montoro Superiore, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Ospedaletto d'Alpinolo, Pago del Vallo di Lauro, Parolise, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Quadrelle, Quindici, Salza Irpina, San Mango sul Calore, San Michele di Serino, San Potito Ultra, Sant'Angelo a Scala, Santa Lucia di Serino, Santa Paolina, Santo Stefano del Sole, Serino, Sirignano, Solofra, Sorbo Serpico, Sperone, Summonte, Taurano, Torre le Nocelle, Tufo, Volturara Irpina.
Sezione di Cervinara: Cervinara, Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina.
Tribunale di Benevento.
Tribunale di Benevento: Apice, Arpaise, Baselice, Benevento, Buonalbergo, Calvi, Campolattaro, Campoli del Monte Taburno, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelpoto, Castelvetere in Val Fortore, Cautano, Ceppaloni, Chianche, Circello, Colle Sannita, Foglianise, Foiano di Val Fortore, Fragneto L'Abate, Fragneto Monforte, Ginestra degli Schiavoni, Molinara, Montefalcone di Val Fortore, Montefusco, Morcone, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Petruro Irpino, Pietradefusi, Pietrelcina, Ponte, Pontelandolfo, Reino, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio, San Giorgio la Molara, San Leucio del Sannio, San Marco dei Cavoti, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Arcangelo Trimonte, Santa Croce del Sannio, Sassinoro, Tocco Caudio, Torrecuso, Torrioni, Venticano, Vitulano.
Sezione di Airola: Airola, Apollosa, Arpaia, Bonea, Bucciano, Durazzano, Forchia, Limatola, Moiano, Montesarchio, Pannarano, Paolisi, Sant'Agata de' Goti.
Sezione di Guardia Sanframondi: Amorosi, Casalduni, Castelvenere, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Dugenta, Faicchio, Frasso Telesino, Guardia Sanframondi, Melizzano, Paupisi, Pietraroja, Puglianello, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Salvatore Telesino, Solopaca, Telese Terme.
Tribunale di Napoli.
Tribunale di Napoli: Napoli, San Giorgio a Cremano.
Sezione di Afragola: Afragola, Arzano, Caivano, Cardito, Casavatore, Casoria.
Sezione di Capri: Anacapri, Capri.
Sezione di Frattamaggiore: Casandrino, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano, Sant'Antimo.
Sezione di Ischia: Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana.
Sezione di Marano di Napoli: Calvizzano, Giugliano in Campania, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Qualiano, Villaricca.
Sezione di Portici: Ercolano, Portici.
Sezione di Pozzuoli: Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli, Procida, Quarto.
Tribunale di Nola.
Tribunale di Nola: Acerra, Brusciano, Camposano, Carbonara di Nola, Casalnuovo di Napoli, Casamarciano, Castello di Cisterna, Cercola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Massa di Somma, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Pollena Trocchia, Pomigliano d'Arco, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, San Paolo Bel Sito, San Sebastiano al Vesuvio, San Vitaliano, Sant'Anastasia, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana, Terzigno, Tufino, Visciano, Volla.
Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi.
Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi: Andretta, Aquilonia, Bagnoli Irpino, Bisaccia, Cairano, Calabritto, Calitri, Caposele, Cassano Irpino, Castelfranci, Conza della Campania, Frigento, Gesualdo, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lioni, Montella, Monteverde, Morra de Sanctis, Nusco, Rocca San Felice, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo dei Lombardi, Senerchia, Sturno, Teora, Torella dei Lombardi, Villamaina.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere: Bellona, Calvi Risorta, Camigliano, Cancello ed Arnone, Capua, Casapulla, Castel di Sasso, Castel Volturno, Curti, Formicola, Giano Vetusto, Grazzanise, Liberi, Pastorano, Pignataro Maggiore, Pontelatone, Rocchetta e Croce, San Prisco, San Tammaro, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria La Fossa, Sparanise, Vitulazio.
Sezione di Aversa: Aversa, Carinaro, Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Cesa, Frignano, Gricignano di Aversa, Lusciano, Orta di Atella, Parete, San Cipriano d'Aversa, San Marcellino, Sant'Arpino, Succivo, Teverola, Trentola Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno.
Sezione di Carinola: Baia e Latina, Caianello, Carinola, Cellole, Conca della Campania, Falciano del Massico, Francolise, Marzano Appio, Mondragone, Pietramelara, Pietravairano, Riardo, Roccamonfina, Roccaromana, Sessa Aurunca, Teano, Tora e Piccilli, Vairano Patenora.
Sezione di Caserta: Casagiove, Caserta, Castel Morrone, San Marco Evangelista, San Nicola la Strada.
Sezione di Marcianise: Arienzo, Capodrise, Cervino, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Portico di Caserta, Recale, San Felice a Cancello, Santa Maria a Vico, Valle di Maddaloni.
Sezione di Piedimonte Matese: Ailano, Alife, Alvignano, Caiazzo, Capriati a Volturno, Castel Campagnano, Castello del Matese, Ciorlano, Dragoni, Fontegreca, Gallo Matese, Gioia Sannitica, Letino, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Prata Sannita, Pratella, Raviscanina, Ruviano, San Gregorio Matese, San Potito Sannitico, Sant'Angelo d'Alife, Valle Agricola.
Tribunale di Torre Annunziata.
Tribunale di Torre Annunziata: Boscoreale, Boscotrecase, Poggiomarino, Pompei, Striano, Torre Annunziata, Trecase.
Sezione di Castellammare di Stabia: Castellammare di Stabia.
Sezione di Gragnano: Agerola, Casola di Napoli, Gragnano, Lettere, Pimonte, Sant'Antonio Abate, Santa Maria la Carità.
Sezione di Sorrento: Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento, Vico Equense.
Sezione di Torre del Greco: Torre del Greco.
Corte di appello di Palermo.
Tribunale di Agrigento.
Tribunale di Agrigento: Agrigento, Aragona, Cammarata, Casteltermini, Cattolica Eraclea, Comitini, Favara, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Montallegro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Raffadali, Realmonte, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Siculiana.
Sezione di Canicattì: Camastra, Canicattì, Castrofilippo, Grotte, Naro, Racalmuto.
Sezione di Licata: Campobello di Licata, Licata, Ravanusa.
Tribunale di Marsala.
Tribunale di Marsala: Marsala, Pantelleria, Petrosino, Salemi, Vita.
Sezione di Castelvetrano: Campobello di Mazara, Castelvetrano.
Sezione di Mazara del Vallo: Mazara del Vallo.
Sezione di Partanna: Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Santa Ninfa.
Tribunale di Palermo.
Tribunale di Palermo: Palermo, Piana degli Albanesi, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Santa Cristina Gela, Ustica, Villabate.
Sezione di Bagheria: Bagheria, Baucina, Belmonte Mezzagno, Bolognetta, Campofelice di Fitalia, Casteldaccia, Cefalà Diana, Ciminna, Ficarazzi, Godrano, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, Santa Flavia, Ventimiglia di Sicilia, Villafrati.
Sezione di Carini: Capaci, Carini, Cinisi, Isola delle Femmine, Terrasini, Torretta.
Sezione di Corleone: Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Corleone, Giuliana, Palazzo Adriano, Prizzi, Roccamena.
Sezione di Monreale: Altofonte, Camporeale, Monreale.
Sezione di Partinico: Balestrate, Borgetto, Giardinello, Montelepre, Partinico, Trappeto.
Tribunale di Sciacca.
Tribunale di Sciacca: Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi, Montevago, Ribera, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice, Santo Stefano Quisquina, Sciacca, Villafranca Sicula.
Tribunale di Termini Imerese.
Tribunale di Termini Imerese: Alia, Aliminusa, Altavilla Milicia, Caccamo, Caltavuturo, Castronuovo di Sicilia, Cerda, Lercara Friddi, Montemaggiore Belsito, Roccapalumba, Sciara, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Trabia, Valledolmo, Vicari.
Sezione di Cefalù: Alimena, Blufi, Bompietro, Campofelice di Roccella, Castelbuono, Castellana Sicula, Cefalù, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Lascari, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro Castelverde, Scillato.
Tribunale di Trapani.
Tribunale di Trapani: Buseto Palizzolo, Custonaci, Erice, Favignana, Paceco, San Vito Lo Capo, Trapani, Valderice.
Sezione di Alcamo: Alcamo, Calatafimi, Castellammare del Golfo.
Corte di appello di Perugia.
Tribunale di Orvieto.
Tribunale di Orvieto: Allerona, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Città della Pieve, Fabro, Ficulle, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Orvieto, Paciano, Parrano, Piegaro, Porano, San Venanzo.
Tribunale di Perugia.
Tribunale di Perugia: Castiglione del Lago, Corciano, Deruta, Lisciano Niccone, Magione, Marsciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno.
Sezione di Assisi: Assisi, Bastia, Bettona, Valfabbrica.
Sezione di Città di Castello: Citerna, Città di Castello, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, San Giustino, Umbertide.
Sezione di Foligno: Bevagna, Cannara, Foligno, Nocera Umbra, Sellano, Spello, Valtopina.
Sezione di Gubbio: Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Pietralunga, Scheggia e Pascelupo, Sigillo.
Sezione di Todi: Collazzone, Fratta Todina, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Todi.
Tribunale di Spoleto.
Tribunale di Spoleto: Campello sul Clitunno, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Spoleto, Trevi, Vallo di Nera.
Tribunale di Terni.
Tribunale di Terni: Acquasparta, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Calvi dell'Umbria, Ferentillo, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montefranco, Narni, Otricoli, Penna in Teverina, Polino, San Gemini, Stroncone, Terni.
Corte di appello di Potenza.
Tribunale di Lagonegro.
Tribunale di Lagonegro: Calvera, Carbone, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Castronuovo di Sant'Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Francavilla in Sinni, Gallicchio, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Missanello, Moliterno, Nemoli, Noepoli, Rivello, Roccanova, Rotonda, San Chirico Raparo, San Costantino Albanese, San Martino d'Agri, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Sant'Arcangelo, Sarconi, Senise, Spinoso, Teana, Terranova di Pollino, Trecchina, Viggianello.
Tribunale di Matera.
Tribunale di Matera: Calciano, Ferrandina, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montescaglioso, Pomarico, Salandra, Tricarico.
Sezione di Pisticci: Accettura, Aliano, Bernalda, Cirigliano, Colobraro, Craco, Garaguso, Gorgoglione, Montalbano Jonico, Nova Siri, Oliveto Lucano, Pisticci, Policoro, Rotondella, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Scanzano Jonico, Stigliano, Tursi, Valsinni.
Tribunale di Melfi.
Tribunale di Melfi: Atella, Barile, Forenza, Ginestra, Lavello, Maschito, Melfi, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Pescopagano, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruvo del Monte, Venosa.
Tribunale di Potenza.
Tribunale di Potenza: Abriola, Acerenza, Albano di Lucania, Anzi, Armento, Avigliano, Balvano, Banzi, Baragiano, Bella, Brienza, Brindisi Montagna, Calvello, Campomaggiore, Cancellara, Castelgrande, Castelmezzano, Corleto Perticara, Filiano, Genzano di Lucania, Grumento Nova, Guardia Perticara, Laurenzana, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Montemurro, Muro Lucano, Oppido Lucano, Paterno, Picerno, Pietragalla, Pietrapertosa, Pignola, Potenza, Ruoti, San Chirico Nuovo, San Fele, Sant'Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito, Tolve, Tramutola, Trivigno, Vaglio Basilicata, Vietri di Potenza, Viggiano.
Corte di appello di Reggio Calabria.
Tribunale di Locri.
Tribunale di Locri: Antonimina, Ardore, Benestare, Bianco, Bovalino, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Ciminà, Ferruzzano, Gerace, Locri, Palizzi, Platì, Portigliola, Samo, San Luca, Sant'Agata del Bianco, Sant'Ilario dello Ionio, Staiti in Brancaleone.
Sezione di Siderno: Agnana Calabra, Bivongi, Camini, Canolo, Caulonia, Gioiosa Ionica, Grotteria, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Martone, Monasterace, Pazzano, Placanica, Riace, Roccella Ionica, San Giovanni di Gerace, Siderno, Stignano, Stilo.
Tribunale di Palmi.
Tribunale di Palmi: Cosoleto, Delianuova, Gioia Tauro, Melicuccà, Palmi, Rosarno, San Ferdinando, San Procopio, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Scido, Seminara, Sinopoli.
Sezione di Cinquefrondi: Anoia, Candidoni, Cinquefrondi, Cittanova, Feroleto della Chiesa, Galatro, Giffone, Laureana di Borrello, Maropati, Melicucco, Molochio, Oppido Mamertina, Polistena, Rizziconi, San Giorgio Morgeto, San Pietro di Caridà, Santa Cristina d'Aspromonte, Serrata, Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Varapodio.
Tribunale di Reggio Calabria.
Tribunale di Reggio Calabria: Bagnara Calabra, Calanna, Campo Calabro, Cardeto, Fiumara, Laganadi, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, San Roberto, Sant'Alessio in Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Scilla, Villa San Giovanni.
Sezione di Melito di Porto Salvo: Africo, Bagaladi, Bova, Bova Marina, Condofuri, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo.
Corte di appello di Roma.
Tribunale di Cassino.
Tribunale di Cassino: Acquafondata, Aquino, Arce, Ausonia, Belmonte Castello, Cassino, Castelnuovo Parano, Castrocielo, Cervaro, Colfelice, Colle San Magno, Coreno Ausonio, Esperia, Galluccio, Mignano Monte Lungo, Pastena, Pico, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Pontecorvo, Presenzano, Rocca d'Arce, Rocca d'Evandro, Roccasecca, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, San Pietro Infine, San Vittore del Lazio, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea del Garigliano, Sant'Apollinare, Sant'Elia Fiumerapido, Terelle, Vallemaio, Vallerotonda, Villa Santa Lucia, Viticuso.
Sezione di Sora: Alvito, Arpino, Atina, Broccostella, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, Castelliri, Fontana Liri, Fontechiari, Gallinaro, Isola del Liri, Pescosolido, Picinisco, Posta Fibreno, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, Santopadre, Settefrati, Sora, Vicalvi, Villa Latina.
Tribunale di Civitavecchia.
Tribunale di Civitavecchia: Allumiere, Cerveteri, Civitavecchia, Ladispoli, Montalto di Castro, Santa Marinella, Tarquinia, Tolfa.
Tribunale di Frosinone.
Tribunale di Frosinone: Amaseno, Arnara, Boville Ernica, Castro dei Volsci, Ceccano, Ceprano, Falvaterra, Ferentino, Frosinone, Giuliano di Roma, Monte San Giovanni Campano, Morolo, Patrica, Pofi, Ripi, Strangolagalli, Supino, Torrice, Vallecorsa, Veroli, Villa Santo Stefano.
Sezione di Alatri: Alatri, Collepardo, Fiuggi, Fumone, Guarcino, Torre Cajetani, Trivigliano, Vico nel Lazio.
Sezione di Anagni: Acuto, Anagni, Filettino, Paliano, Piglio, Serrone, Sgurgola, Trevi nel Lazio.
Tribunale di Latina.
Tribunale di Latina: Aprilia, Bassiano, Cisterna di Latina, Cori, Latina, Maenza, Norma, Pontinia, Priverno, Prossedi, Rocca Massima, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, Sermoneta, Sezze, Sonnino.
Sezione di Gaeta: Castelforte, Formia, Gaeta, Itri, Minturno, Ponza, Santi Cosma e Damiano, Spigno Saturnia, Ventotene.
Sezione di Terracina: Campodimele, Fondi, Lenola, Monte San Biagio, San Felice Circeo, Sperlonga, Terracina.
Tribunale di Rieti.
Tribunale di Rieti: Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Ascrea, Belmonte in Sabina, Borbona, Borgo Velino, Borgorose, Cantalice, Cantalupo in Sabina, Casaprota, Casperia, Castel di Tora, Castel Sant'Angelo, Castelnuovo di Farfa, Cittaducale, Cittareale, Collalto Sabino, Colle di Tora, Collegiove, Collevecchio, Colli sul Velino, Concerviano, Configni, Contigliano, Cottanello, Fara in Sabina, Fiamignano, Forano, Frasso Sabino, Greccio, Labro, Leonessa, Longone Sabino, Magliano Sabina, Marcetelli, Micigliano, Mompeo, Montasola, Monte San Giovanni in Sabina, Montebuono, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Montopoli di Sabina, Morro Reatino, Orvinio, Paganico, Pescorocchiano, Petrella Salto, Poggio Bustone, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Posta, Pozzaglia Sabina, Rieti, Rivodutri, Rocca Sinibalda, Roccantica, Salisano, Scandriglia, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torri in Sabina, Torricella in Sabina, Vacone, Varco Sabino.
Tribunale di Roma.
Tribunale di Roma: Ardea, Fiumicino, Pomezia, Roma.
Sezione di Bracciano: Anguillara Sabazia, Bracciano, Canale Monterano, Manziana, Trevignano Romano.
Sezione di Castelnuovo di Porto: Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Sacrofano, Sant'Oreste, Torrita Tiberina.
Sezione di Frascati: Colonna, Frascati, Grottaferrata, Monte Porzio Catone, Montecompatri, Rocca di Papa, Rocca Priora.
Sezione di Palestrina: Bellegra, Capranica Prenestina, Castel San Pietro Romano, Cave, Gallicano nel Lazio, Genazzano, Olevano Romano, Palestrina, Poli, Rocca di Cave, Roiate, San Cesareo, San Vito Romano, Zagarolo.
Sezione di Tivoli: Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Camerata Nuova, Canterano, Casape, Castel Madama, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Gerano, Guidonia Montecelio, Jenne, Licenza, Mandela, Marano Equo, Marcellina, Mentana, Monteflavio, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Nespolo, Palombara Sabina, Percile, Pisoniano, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, Roviano, Sambuci, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, Sant'Angelo Romano, Saracinesco, Subiaco, Tivoli, Turania, Vallepietra, Vallinfreda, Vicovaro, Vivaro Romano.
Tribunale di Velletri.
Tribunale di Velletri: Artena, Carpineto Romano, Colleferro, Gavignano, Genzano di Roma, Gorga, Labico, Lanuvio, Lariano, Montelanico, Nemi, Segni, Valmontone, Velletri.
Sezione di Albano Laziale: Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Ciampino, Marino.
Sezione di Anzio: Anzio, Nettuno.
Tribunale di Viterbo.
Tribunale di Viterbo: Barbarano Romano, Bassano Romano, Blera, Canepina, Capranica, Caprarola, Carbognano, Monte Romano, Monterosi, Oriolo Romano, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Sutri, Tuscania, Vallerano, Vejano, Vetralla, Vignanello, Villa San Giovanni in Tuscia, Viterbo, Vitorchiano.
Sezione di Civita Castellana: Bassano in Teverina, Bomarzo, Calcata, Castel Sant'Elia, Civita Castellana, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Gallese, Nepi, Orte, Vasanello.
Sezione di Montefiascone: Acquapendente, Arlena Di Castro, Bagnoregio, Bolsena, Canino, Capodimonte, Castiglione in Teverina, Celleno, Cellere, Civitella d'Agliano, Farnese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Montefiascone, Onano, Piansano, Proceno, San Lorenzo Nuovo, Tessennano, Valentano.
Corte di appello di Salerno.
Tribunale di Nocera Inferiore.
Tribunale di Nocera Inferiore: Angri, Castel San Giorgio, Corbara, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sant'Egidio del Monte Albino, Sarno, Scafati.
Tribunale di Sala Consilina.
Tribunale di Sala Consilina: Atena Lucana, Auletta, Buonabitacolo, Caggiano, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Pertosa, Petina, Polla, Sala Consilina, Salvitelle, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Arsenio, Sanza, Sassano, Teggiano.
Sezione di Sapri: Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Ispani, Morigerati, Santa Marina, Sapri, Torraca, Tortorella, Vibonati.
Tribunale di Salerno.
Tribunale di Salerno: Castiglione del Genovesi, Cetara, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Pellezzano, Salerno, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte, Vietri sul Mare.
Sezione di Amalfi: Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti.
Sezione di Cava de' Tirreni: Cava de' Tirreni.
Sezione di Eboli: Albanella, Altavilla Silentina, Aquara, Battipaglia, Bellosguardo, Buccino, Campagna, Capaccio, Castel San Lorenzo, Castelcivita, Castelnuovo di Conza, Colliano, Controne, Contursi Terme, Corleto Monforte, Eboli, Felitto, Giungano, Laviano, Oliveto Citra, Ottati, Palomonte, Postiglione, Ricigliano, Roccadaspide, Romagnano al Monte, Roscigno, San Gregorio Magno, Sant'Angelo a Fasanella, Santomenna, Serre, Sicignano degli Alburni, Trentinara, Valva.
Sezione di Mercato San Severino: Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Fisciano, Mercato San Severino, Siano.
Sezione di Montecorvino Rovella: Acerno, Bellizzi, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Pontecagnano Faiano.
Tribunale di Vallo della Lucania.
Tribunale di Vallo della Lucania: Agropoli, Alfano, Ascea, Camerota, Campora, Cannalonga, Casal Velino, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cicerale, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Perdifumo, Perito, Piaggine, Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento, Roccagloriosa, Rofrano, Rutino, Sacco, Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Stio, Torchiara, Torre Orsaia, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania.

Allegato 5

All. 5.
Corte di appello di Torino.
Tribunale di Acqui Terme.
Tribunale di Acqui Terme: Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Bruno, Bubbio, Calamandrana, Cartosio, Castel Boglione, Castel Rocchero, Castelletto d'Erro, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cessole, Cortiglione, Denice, Fontanile, Grognardo, Incisa Scapaccino, Malvicino, Maranzana, Melazzo, Merana, Mombaldone, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Morsasco, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Orsara Bormida, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Quaranti, Ricaldone, Rivalta Bormida, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Spigno Monferrato, Strevi, Terzo, Vaglio Serra, Vesime, Visone.
Tribunale di Alba.
Tribunale di Alba: Alba, Albaretto della Torre, Arguello, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Benevello, Bergolo, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camo, Canale, Castagnito, Castelletto Uzzone, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerreto delle Langhe, Cissone, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d'Alba, Feisoglio, Gorzegno, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Lequio Berria, Levice, Magliano Alfieri, Mango, Monforte d'Alba, Montà, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piobesi d'Alba, Priocca, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, San Benedetto Belbo, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Torre Bormida, Treiso, Trezzo Tinella, Vezza d'Alba.
Sezione di Bra: Bra, Ceresole Alba, Cervere, Cherasco, La Morra, Narzole, Novello, Pocapaglia, Sanfrè, Santa Vittoria d'Alba, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Verduno.
Tribunale di Alessandria.
Tribunale di Alessandria: Alessandria, Alluvioni Cambiò, Bassignana, Belforte Monferrato, Bergamasco, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Carentino, Carpeneto, Casal Cermelli, Casaleggio Boiro, Cassine, Cassinelle, Castellazzo Bormida, Castelletto d'Orba, Castelletto Monferrato, Castelspina, Cremolino, Felizzano, Frascaro, Fresonara, Frugarolo, Gamalero, Lerma, Lu, Masio, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montecastello, Mornese, Ovada, Oviglio, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Predosa, Quargnento, Quattordio, Rivarone, Rocca Grimalda, San Salvatore Monferrato, Sezzadio, Silvano d'Orba, Solero, Tagliolo Monferrato, Trisobbio, Valenza.
Sezione di Novi Ligure: Albera Ligure, Arquata Scrivia, Basaluzzo, Borghetto di Borbera, Bosio, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Capriata d'Orba, Carrega Ligure, Carrosio, Fraconalto, Francavilla Bisio, Gavi, Grondona, Mongiardino Ligure, Novi Ligure, Parodi Ligure, Pasturana, Pozzolo Formigaro, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, San Cristoforo, Serravalle Scrivia, Stazzano, Tassarolo, Vignole Borbera, Voltaggio.
Tribunale di Aosta.
Tribunale di Aosta: Allein, Antey-Saint-André, Aosta, Arnad, Arvier, Avise, Ayas, Aymavilles, Bard, Bionaz, Brissogne, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Chambave, Chamois, Champdepraz, Champorcher, Charvensod, Chatillon, Cogne, Courmayeur, Donnas, Doues, Emarese, Etroubles, Fenis, Fontainemore, Gaby, Gignod, Gressan, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Hone, Introd, Issime, Issogne, Jovencan, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Lillianes, Montjovet, Morgex, Nus, Ollomont, Oyace, Perloz, Pollein, Pont Bozet, Pont-Saint-Martin, Pontey, Pré-Saint-Didier, Quart, Rhemes-Notre-Dame, Rhemes-Saint-Georges, Roisan, Saint Christophe, Saint Denis, Saint Marcel, Saint Nicolas, Saint Pierre, Saint Vincent, Saint-Oyen, Saint-Rhemy-en-Bosses, Sarre, Torgnon, Valgrisenche, Valpelline, Valsavarenche, Valtournenche, Verrayes, Verres, Villeneuve.
Tribunale di Asti.
Tribunale di Asti: Agliano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri d'Asti, Belveglio, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole delle Lanze, Castagnole Monferrato, Castell'Alfero, Castellero, Castello di Annone, Castelnuovo Calcea, Cellarengo, Celle Enomondo, Cerro Tanaro, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Dusino San Michele, Ferrere, Frinco, Grana, Isola d'Asti, Loazzolo, Maretto, Moasca, Mombercelli, Monale, Mongardino, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio, Moransengo, Piea, Piovà Massaia, Portacomaro, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Settime, Soglio, Tigliole, Tonengo, Valfenera, Viale, Viarigi, Vigliano d'Asti, Villa San Secondo, Villafranca d'Asti, Villanova d'Asti, Vinchio.
Tribunale di Biella.
Tribunale di Biella: Andorno Micca, Benna, Biella, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerreto Castello, Cerrione, Coggiola, Cossato, Crosa, Curino, Donato, Dorzano, Gaglianico, Graglia, Lessona, Magnano, Massazza, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Miagliano, Mongrando, Mosso Santa Maria, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pistolesa, Pollone, Ponderano, Portula, Pralungo, Pray, Quaregna, Quittengo, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, San Paolo Cervo, Sandigliano, Selve Marcone, Soprana, Sordevolo, Strona, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Trivero, Valdengo, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle San Nicolao, Veglio, Verrone, Vigliano Biellese, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia.
Tribunale di Casale Monferrato.
Tribunale di Casale Monferrato: Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Balzola, Borgo San Martino, Bozzole, Calliano, Camagna Monferrato, Camino, Casale Monferrato, Castelletto Merli, Cella Monte, Cereseto, Cerrina Monferrato, Colcavagno, Coniolo, Conzano, Cuccaro Monferrato, Cunico, Frassinello Monferrato, Frassineto Po, Fubine, Gabiano, Giarole, Grazzano Badoglio, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Moncalvo, Moncestino, Morano sul Po, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Penango, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Giorgio Monferrato, Scandeluzza, Serralunga di Crea, Solonghello, Terruggia, Ticineto, Tonco, Treville, Valmacca, Vignale Monferrato, Villadeati, Villamiroglio, Villanova Monferrato.
Tribunale di Cuneo.
Tribunale di Cuneo: Acceglio, Aisone, Argentera, Beinette, Bernezzo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Busca, Canosio, Caraglio, Cartignano, Castelletto Stura, Castelmagno, Celle di Macra, Centallo, Cervasca, Chiusa di Pesio, Cuneo, Demonte, Dronero, Elva, Entracque, Fossano, Gaiola, Limone Piemonte, Macra, Marmora, Moiola, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Peveragno, Pietraporzio, Pradleves, Prazzo, Rittana, Roaschia, Robilante, Roccabruna, Roccasparvera, Roccavione, Sambuco, San Damiano Macra, Stroppo, Tarantasca, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Vernante, Vignolo, Villafalletto, Villar San Costanzo, Vinadio, Vottignasco.
Tribunale di Ivrea.
Tribunale di Ivrea: Agliè, Albiano d'Ivrea, Alice Superiore, Alpette, Andrate, Azeglio, Bairo, Baldissero Canavese, Banchette, Barone Canavese, Bollengo, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Brosso, Burolo, Caluso, Candia Canavese, Canischio, Caravino, Carema, Cascinette d'Ivrea, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Ceresole Reale, Chiaverano, Chiesanuova, Ciconio, Cintano, Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Cossano Canavese, Cuceglio, Cuorgnè, Fiorano Canavese, Frassinetto, Ingria, Issiglio, Ivrea, Lessolo, Locana, Loranzè, Lugnacco, Lusigliè, Maglione, Mazzè, Mercenasco, Meugliano, Montalenghe, Montalto Dora, Noasca, Nomaglio, Orio Canavese, Ozegna, Palazzo Canavese, Parella, Pavone Canavese, Pecco, Perosa Canavese, Pertusio, Piverone, Pont Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Ribordone, Romano Canavese, Ronco Canavese, Rueglio, Salassa, Salerano Canavese, Samone, San Colombano Belmonte, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Ponso, Scarmagno, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Sparone, Strambinello, Strambino, Tavagnasco, Torre Canavese, Trausella, Traversella, Valperga, Valprato Soana, Vestignè, Vialfrè, Vico Canavese, Vidracco, Villareggia, Vische, Vistrorio.
Tribunale di Mondovì.
Tribunale di Mondovì: Alto, Bagnasco, Bastia Mondovì, Battifollo, Belvedere Langhe, Bene Vagienna, Bonvicino, Briaglia, Briga Alta, Camerana, Caprauna, Carrù, Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Ceva, Cigliè, Clavesana, Dogliani, Farigliano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Garessio, Gottasecca, Igliano, Lequio Tanaro, Lesegno, Lisio, Magliano Alpi, Margarita, Marsaglia, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Monchiero, Mondovì, Monesiglio, Montaldo di Mondovì, Montanera, Montezemolo, Morozzo, Murazzano, Niella Tanaro, Nucetto, Ormea, Pamparato, Paroldo, Perlo, Pianfei, Piozzo, Priero, Priola, Prunetto, Roascio, Roburent, Rocca Cigliè, Rocca de' Baldi, Roccaforte Mondovì, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Salmour, San Michele Mondovì, Sant'Albano Stura, Scagnello, Somano, Torre Mondovì, Torresina, Trinità, Vicoforte, Villanova Mondovì, Viola.
Tribunale di Novara.
Tribunale di Novara: Barengo, Bellinzago Novarese, Biandrate, Borgolavezzaro, Briona, Caltignaga, Cameri, Carpignano Sesia, Casalbeltrame, Casaleggio Novara, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Cerano, Fara Novarese, Galliate, Garbagna Novarese, Ghemme, Granozzo con Monticello, Landiona, Mandello Vitta, Marano Ticino, Mezzomerico, Momo, Nibbiola, Novara, Oleggio, Recetto, Romentino, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Sizzano, Sozzago, Terdobbiate, Tornaco, Trecate, Vaprio d'Agogna, Vespolate, Vicolungo, Vinzaglio.
Sezione di Borgomanero: Agrate Conturbia, Boca, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgo Ticino, Borgomanero, Briga Novarese, Castelletto Sopra Ticino, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Comignago, Cressa, Cureggio, Divignano, Fontaneto d'Agogna, Gargallo, Gattico, Gozzano, Grignasco, Maggiora, Pogno, Pombia, Prato Sesia, Romagnano Sesia, San Maurizio d'Opaglio, Soriso, Suno, Varallo Pombia, Veruno.
Tribunale di Pinerolo.
Tribunale di Pinerolo: Airasca, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Campiglione-Fenile, Cantalupa, Castagnole Piemonte, Cavour, Cercenasco, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Lombriasco, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Massello, None, Osasco, Osasio, Pancalieri, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Piscina, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Roletto, Rorà, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Scalenghe, Sestriere, Torre Pellice, Usseaux, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Pellice, Villar Perosa, Virle Piemonte, Volvera.
Tribunale di Saluzzo.
Tribunale di Saluzzo: Bagnolo Piemonte, Barge, Bellino, Brondello, Brossasco, Caramagna Piemonte, Cardè, Casalgrasso, Casteldelfino, Castellar, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Costigliole Saluzzo, Crissolo, Envie, Faule, Frassino, Gambasca, Genola, Isasca, Lagnasco, Manta, Marene, Martiniana Po, Melle, Monasterolo di Savigliano, Moretta, Murello, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Piasco, Polonghera, Pontechianale, Racconigi, Revello, Rifreddo, Rossana, Ruffia, Saluzzo, Sampeyre, Sanfront, Savigliano, Scarnafigi, Torre San Giorgio, Valmala, Venasca, Verzuolo, Villanova Solaro.
Tribunale di Torino.
Tribunale di Torino: Alpignano, Beinasco, Bruino, Candiolo, Caselette, Collegno, Druento, Givoletto, Grugliasco, La Cassa, Orbassano, Pianezza, Piossasco, Rivalta di Torino, Rivoli, San Gillio, San Mauro Torinese, Sangano, Settimo Torinese, Torino, Val della Torre, Villarbasse.
Sezione di Chivasso: Bosconero, Brandizzo, Brozolo, Brusasco, Busano, Casalborgone, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chivasso, Cinzano, Favria, Feletto, Foglizzo, Forno Canavese, Gassino Torinese, Lauriano, Levone, Lombardore, Montanaro, Monteu da Po, Oglianico, Rivalba, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Rondissone, San Benigno Canavese, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Sciolze, Torrazza Piemonte, Verolengo, Verrua Savoia, Volpiano.
Sezione di Ciriè: Ala di Stura, Balangero, Balme, Barbania, Borgaro Torinese, Cafasse, Cantoira, Caselle Torinese, Ceres, Chialamberto, Ciriè, Coassolo Torinese, Corio, Fiano, Front, Germagnano, Groscavallo, Grosso, Lanzo Torinese, Leini, Lemie, Mathi, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Nole, Pessinetto, Robassomero, Rocca Canavese, San Carlo Canavese, San Francesco al Campo, San Maurizio Canavese, Traves, Usseglio, Vallo Torinese, Varisella, Vauda Canavese, Venaria Reale, Villanova Canavese, Viù.
Sezione di Moncalieri: Albugnano, Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Berzano di San Pietro, Buttigliera d'Asti, Cambiano, Carignano, Carmagnola, Castelnuovo Don Bosco, Cerreto d'Asti, Chieri, Isolabella, La Loggia, Marentino, Mombello di Torino, Moncalieri, Moncucco Torinese, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Nichelino, Passerano Marmorito, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino d'Asti, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Poirino, Pralormo, Riva Presso Chieri, Santena, Trofarello, Villastellone, Vinovo.
Sezione di Susa: Almese, Avigliana, Bardonecchia, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Buttigliera Alta, Caprie, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Claviere, Coazze, Condove, Exilles, Giaglione, Giaveno, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Oulx, Reano, Rosta, Rubiana, Salbertrand, San Didero, San Giorgio di Susa, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Sauze d'Oulx, Sauze di Cesana, Susa, Trana, Vaie, Valgioie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo.
Tribunale di Tortona.
Tribunale di Tortona: Alzano Scrivia, Avolasca, Berzano di Tortona, Brignano Frascata, Carbonara Scrivia, Carezzano, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Castellania, Castellar Guidobono, Castelnuovo Scrivia, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gavazzana, Gremiasco, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Molino dei Torti, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Paderna, Piovera, Pontecurone, Pozzol Groppo, Sale, San Sebastiano Curone, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Spineto Scrivia, Tortona, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Volpedo, Volpeglino.
Tribunale di Verbania.
Tribunale di Verbania: Ameno, Anzola d'Ossola, Arizzano, Armeno, Arola, Arona, Aurano, Baveno, Bee, Belgirate, Brovello Carpugnino, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Casale Corte Cerro, Cavaglio-Spoccia, Cesara, Colazza, Cossogno, Cursolo Orasso, Dormelletto, Falmenta, Germagno, Ghiffa, Gignese, Gravellona Toce, Gurro, Intragna, Invorio, Lesa, Loreglia, Madonna del Sasso, Massino Visconti, Massiola, Meina, Mergozzo, Miasino, Miazzina, Nebbiuno, Nonio, Oggebbio, Oleggio Castello, Omegna, Ornavasso, Orta San Giulio, Paruzzaro, Pella, Pettenasco, Pieve Vergonte, Pisano, Premeno, Premosello-Chiovenda, Quarna Sopra, Quarna Sotto, San Bernardino Verbano, Stresa, Trarego Viggiona, Valstrona, Verbania, Vignone, Vogogna.
Sezione di Domodossola: Antrona Schieranco, Baceno, Bannio Anzino, Beura-Cardezza, Bognanco, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Druogno, Formazza, Macugnaga, Malesco, Masera, Montecrestese, Montescheno, Pallanzeno, Piedimulera, Premia, Re, Santa Maria Maggiore, Seppiana, Toceno, Trasquera, Trontano, Vanzone con San Carlo, Varzo, Viganella, Villadossola, Villette.
Tribunale di Vercelli.
Tribunale di Vercelli: Albano Vercellese, Alice Castello, Arborio, Asigliano Vercellese, Balocco, Bianzè, Borgo d'Ale, Borgo Vercelli, Buronzo, Caresana, Caresanablot, Carisio, Casanova Elvo, Cigliano, Collobiano, Costanzana, Crescentino, Crova, Desana, Fontanetto Po, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Gifflenga, Greggio, Lamporo, Lenta, Lignana, Livorno Ferraris, Lozzolo, Moncrivello, Motta de' Conti, Olcenengo, Oldenico, Palazzolo Vercellese, Pertengo, Pezzana, Prarolo, Quinto Vercellese, Rive, Roasio, Ronsecco, Rovasenda, Salasco, Sali Vercellese, Saluggia, San Germano Vercellese, San Giacomo Vercellese, Santhià, Stroppiana, Tricerro, Trino, Tronzano Vercellese, Vercelli, Villa del Bosco, Villarboit, Villata.
Sezione di Varallo: Ailoche, Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Campertogno, Caprile, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Crevacuore, Fobello, Guardabosone, Mollia, Pila, Piode, Postua, Quarona, Rassa, Rima San Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Serravalle Sesia, Sostegno, Valduggia, Varallo, Vocca.

Allegato 6

All. 6.
Corte di appello di Trento.
Tribunale di Rovereto.
Tribunale di Rovereto: Ala, Arco, Avio, Besenello, Bezzecca, Brentonico, Calliano, Concei, Drena, Dro, Folgaria, Isera, Magasa, Molina di Ledro, Mori, Nago-Torbole, Nogaredo, Nomi, Pieve di Ledro, Pomarolo, Riva del Garda, Ronzo Chienis, Rovereto, Tenno, Terragnolo, Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto, Trambileno, Vallarsa, Valvestino, Villa Lagarina, Volano.
Tribunale di Trento.
Tribunale di Trento: Albiano, Aldeno, Andalo, Baselga di Pinè, Bedollo, Bosentino, Calavino, Caldonazzo, Campodenno, Cavedago, Cavedine, Cembra, Centa San Nicolò, Cimone, Civezzano, Denno, Faedo, Fai della Paganella, Faver, Fierozzo, Fornace, Frassilongo, Garniga Terme, Giovo, Grauno, Grumes, Lasino, Lavarone, Lavis, Lisignago, Lona-Lases, Luserna, Mezzocorona, Mezzolombardo, Molveno, Nave San Rocco, Padergnone, Palù del Fersina, Pergine Valsugana, Roverè della Luna, San Michele all'Adige, Sant'Orsola Terme, Segonzano, Sover, Spormaggiore, Sporminore, Tenna, Terlago, Ton, Trento, Valda, Vattaro, Vezzano, Vignola-Falesina, Vigolo Vattaro, Zambana.
Sezione di Borgo Valsugana: Bieno, Borgo Valsugana, Calceranica al Lago, Canal San Bovo, Carano, Castello Tesino, Castelnuovo, Cinte Tesino, Fiera di Primiero, Grigno, Imer, Ivano Fracena, Levico Terme, Mezzano, Novaledo, Ospedaletto, Pieve Tesino, Roncegno, Ronchi Valsugana, Sagron Mis, Samone, Scurelle, Siror, Spera, Strigno, Telve, Telve di Sopra, Tonadico, Torcegno, Transacqua, Villa Agnedo.
Sezione di Cavalese: Campitello di Fassa, Canazei, Capriana, Carano, Castello Molina di Fiemme, Cavalese, Daiano, Mazzin, Moena, Panchià, Pozza di Fassa, Predazzo, Soraga, Tesero, Valfloriana, Varena, Vigo di Fassa, Ziano di Fiemme.
Sezione di Cles: Amblar, Bresimo, Brez, Cagnò, Caldes, Castelfondo, Cavareno, Cavizzana, Cis, Cles, Cloz, Commezzadura, Coredo, Croviana, Cunevo, Dambel, Dimaro, Don, Flavon, Fondo, Livo, Malè, Malosco, Mezzana, Monclassico, Nanno, Ossana, Peio, Pellizzano, Rabbi, Revò, Romallo, Romeno, Ronzone, Ruffrè, Rumo, Sanzeno, Sarnonico, Sfruz, Smarano, Taio, Tassullo, Terres, Terzolas, Tres, Tuenno, Vermiglio, Vervò.
Sezione di Tione di Trento: Bersone, Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Bocenago, Bolbeno, Bondo, Bondone, Breguzzo, Brione, Caderzone, Carisolo, Castel Condino, Cimego, Condino, Daone, Darè, Dorsino, Fiavè, Giustino, Lardaro, Lomaso, Massimeno, Montagne, Pelugo, Pieve di Bono, Pinzolo, Praso, Preore, Prezzo, Ragoli, Roncone, San Lorenzo in Banale, Spiazzo, Stenico, Storo, Strembo, Tione di Trento, Vigo Rendena, Villa Rendena, Zuclo.
Corte di appello di Trento.
Sezione distaccata di Bolzano/Bozen.
Tribunale di Bolzano/Bozen.
Tribunale di Bolzano/Bozen: Aldino/Aldein, Anterivo/Altrei, Appiano sulla Strada del Vino/Eppan an der Weinstrasse, Barbiano/Barbian, Bolzano/Bozen, Bronzolo/Branzoll, Caldaro sulla Strada del Vino/Kaltern an der Weinstrasse, Castelrotto/Kastelruth, Chiusa/Klausen, Cornedo all'Isarco/Karneid, Cortaccia sulla Strada del Vino/Kurtatsch an der Weinstrasse, Cortina sulla Strada del Vino/Kurtinig an der Weinstrasse, Egna/Neumarkt, Fiè allo Sciliar/Vols am Schlern, Funes/Villn$doss, Laion/Lajen, Laives/Leifers, Lauregno/Laurein, Magrè sulla Strada del Vino/Margreid an der Weinstrasse, Meltina/M$dolten, Montagna/Montan, Nova Levante/Wellschnofen, Nova Ponente/Deutschnofen, Ora/Auer, Ortisei/Sankt Ulrich, Ponte Gardena/Waidbruck, Proves/Proveis, Renon/Ritten, Salorno/Salurn, San Genesio Atesino/Jenesien, Santa Cristina Val Gardena/Sankta Christina in Gr$doden, Sarentino/Sarntal, Selva di Val Gardena/Wolkenstein in Gr$doden, Terlano/Terlan, Termeno sulla Strada del Vino/Tramin an der Weinstrasse, Tires/Tiers, Trodena/Truden, Vadena/Pfatten, Velturno/Feldthurns, Villandro/Villanders.
Sezione di Bressanone/Brixen: Brennero/Brenner, Bressanone/Brixen, Campo di Trens/Freienfeld, Fortezza/Franzensfeste, Luson/L$dusen, Nazsciaves/Natz Schabs, Racines/Ratschings, Rio di Pusteria/M$dulbach, Rodengo/Rodeneck, Val di Vizze/Pfitsch, Vandoies/Vintl, Varna/Vahrn, Vipiteno/Sterzing.
Sezione di Brunico/Bruneck: Badia/Abtei, Braies/Prags, Brunico/Bruneck, Campo Tures/Sand in Taufers, Chienes/Kiens, Corvara in Badia/Kurfar, Dobbiaco/Toblach, Falzes/Pfalzen, Gais, La Valle/Wengen, Marebbe/Enneberg, Monguelfo/Welsberg, Perca/Percha, Predoi/Prettau, Rasun Anterselva/Rasen Antholz, San Candido/Innichen, San Lorenzo di Sebato/Sankt Lorenzen, San Martino in Badia/Sankt Manin in Thurn, Selva dei Molini/M$duhlwald, Sesto/Sexten, Terento/Terenten, Valdaora/Olang, Valle Aurina/Ahrntall, Valle di Casies/Gsies, Villa Bassa/Niederdor.
Sezione di Merano/Meran: Andriano/Andrian, Avelengo/Hafling, Caines/Kuens, Cermes/Tscherms, Gargazzone/Gargazon, Lagundo/Algund, Lana, Marlengo/Marling, Merano/Meran, Moso in Passiria/Moos in Passeier, Nalles/Nals, Naturno/Naturns, Parcines/Partschins, Plaus, Postal/Burgstall, Rifiano/Riffian, San Leonardo in Passiria/Sankt Leonhard in Passeier, San Martino in Passiria/Sankt Martin in Passeier, San Pancrazio/Sankt Pankraz, Scena/Schenna, Senale San Felice/Unsere Liebe Frau Im Valde-Sankt Felix, Tesimo/Tisens, Tirolo/Tirol, Ultimo/Ulten, Verano/V$doran.
Sezione di Silandro/Schlanders: Castelbello Ciardes/Kastelbell Tscharts, Curon Venosta/Graun Im Vinschgau, Glorenza/Glurns, Laces/Latsch, Lasa/Laas, Malles Venosta/Mals, Martello/Martell, Prato allo Stelvio/Prad am Stilfser Joch, Senales/Schnals, Silandro/Schlanders, Sluderno/Schluderns, Stelvio/Stilfs, Tubre/Taufers im M$dunstertal.
Corte di appello di Trieste.
Tribunale di Gorizia.
Tribunale di Gorizia: Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano Del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse.
Tribunale di Pordenone.
Tribunale di Pordenone: Andreis, Arba, Aviano, Azzano Decimo, Barcis, Brugnera, Budoia, Caneva, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Cordenons, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Forgaria nel Friuli, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Quirino, Sequals, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d'Asio, Vivaro, Zoppola.
Sezione di San Vito al Tagliamento: Arzene, Casarsa della Delizia, Chions, Cordovado, Morsano al Tagliamento, Pravisdomini, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone.
Tribunale di Tolmezzo.
Tribunale di Tolmezzo: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Artegna, Bordano, Buia, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Comeglians, Dogna, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Lauco, Ligosullo, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Osoppo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tarvisio, Tolmezzo, Trasaghis, Treppo Carnico, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio.
Tribunale di Trieste.
Tribunale di Trieste: Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste.
Tribunale di Udine.
Tribunale di Udine: Basiliano, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Campoformido, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Lestizza, Majano, Martignacco, Mereto di Tomba, Mortegliano, Moruzzo, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Ragogna, Reana Del Roiale, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Sedegliano, Talmassons, Tavagnacco, Udine, Varmo.
Sezione di Cividale del Friuli: Attimis, Buttrio, Cassacco, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Faedis, Grimacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Manzano, Moimacco, Nimis, Povoletto, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Tarcento, Torreano, Treppo Grande, Tricesimo.
Sezione di Palmanova: Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo al Torre, Carlino, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Chiopris Viscone, Fiumicello, Gonars, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pocenia, Porpetto, Precenicco, Rivignano, Ronchis, Ruda, San Giorgio di Nogaro, San Vito al Torre, Santa Maria La Longa, Tapogliano, Teor, Terzo d'Aquileia, Torviscosa, Trivignano Udinese, Villa Vicentina, Visco.
Corte di appello di Venezia.
Tribunale di Bassano del Grappa.
Tribunale di Bassano del Grappa: Asiago, Bassano del Grappa, Campolongo sul Brenta, Cartigliano, Cassola, Cismon del Grappa, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Mussolente, Nove, Pianezze, Pove del Grappa, Pozzoleone, Roana, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Rotzo, Salcedo, San Nazario, Schiavon, Solagna, Tezze sul Brenta, Valdastico, Valstagna.
Tribunale di Belluno.
Tribunale di Belluno: Agordo, Alano di Piave, Alleghe, Arsiè, Belluno, Canale d'Agordo, Castello Lavazzo, Cencenighe Agordino, Cesiomaggiore, Chies d'Alpago, Colle Santa Lucia, Erto e Casso, Falcade, Farra d'Alpago, Feltre, Fonzaso, Forno di Zoldo, Gosaldo, La Valle Agordina, Lamon, Lentiai, Limana, Livinallongo del Col di Lana, Longarone, Mel, Pedavena, Pieve d'Alpago, Ponte nelle Alpi, Puos d'Alpago, Quero, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Gregorio nelle Alpi, San Tomaso Agordino, Santa Giustina, Sedico, Selva di Cadore, Seren del Grappa, Sospirolo, Soverzene, Sovramonte, Taibon Agordino, Tambre, Trichiana, Vallada Agordina, Vas, Voltago Agordino, Zoldo Alto.
Sezione di Pieve di Cadore: Auronzo di Cadore, Borca di Cadore, Calalzo di Cadore, Cibiana di Cadore, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo, Danta di Cadore, Domegge di Cadore, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, San Vito di Cadore, Santo Stefano di Cadore, Sappada, Valle di Cadore, Vigo di Cadore, Vodo Cadore, Zoppè di Cadore.
Tribunale di Padova.
Tribunale di Padova: Abano Terme, Agna, Albignasego, Anguillara Veneta, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Bovolenta, Brugine, Cadoneghe, Campodoro, Candiana, Cartura, Casalserugo, Cervarese Santa Croce, Codevigo, Conselve, Correzzola, Curtarolo, Due Carrare, Legnaro, Limena, Maserà di Padova, Mestrino, Noventa Padovana, Padova, Piazzola sul Brenta, Piove di Sacco, Polverara, Ponte San Nicolò, Pontelongo, Rovolon, Rubano, Saccolongo, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Saonara, Selvazzano Dentro, Teolo, Terrassa Padovana, Torreglia, Tribano, Veggiano, Vigodarzere, Vigonza, Villafranca Padovana.
Sezione di Cittadella: Borgoricco, Campo San Martino, Campodarsego, Camposampiero, Carmignano di Brenta, Cittadella, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu, Santa Giustina in Colle, Tombolo, Trebaseleghe, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero.
Sezione di Este: Arquà Petrarca, Baone, Barbona, Battaglia Terme, Boara Pisani, Carceri, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Cinto Euganeo, Este, Galzignano Terme, Granze, Lozzo Atestino, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Monselice, Montagnana, Montegrotto Terme, Ospedaletto Euganeo, Pernumia, Piacenza d'Adige, Ponso, Pozzonovo Saletto, San Pietro Viminario, Sant'Elena, Sant'Urbano, Santa Margherita d'Adige, Solesino, Stanghella, Urbana, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Villa Estense, Vo.
Tribunale di Rovigo.
Sezione di Rovigo: Arquà Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Costa di Rovigo, Crespino, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Lusia, Melara, Occhiobello, Pincara, Polesella, Pontecchio Polesine, Rovigo, Salara, San Bellino, San Martino di Venezze, Stienta, Trecenta, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana.
Sezione di Adria: Adria, Ariano nel Polesine, Corbola, Loreo, Papozze, Pettorazza Grimani, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Taglio di Po.
Tribunale di Treviso.
Tribunale di Treviso: Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Istrana, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Monastier di Treviso, Morgano, Oderzo, Paese, Ponzano Veneto, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, San Biagio di Callalta, Silea, Spresiano, Treviso, Villorba, Zenson di Piave, Zero Branco.
Sezione di Castelfranco Veneto: Altivole, Asolo, Borso del Grappa, Castelcucco, Castelfanco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Fonte, Loria, Maser, Monfumo, Paderno del Grappa, Possagno, Resana, Riese Pio X, San Zenone degli Ezzelini, Vedelago.
Sezione di Conegliano: Cappella Maggiore, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Follina, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Mareno di Piave, Meduna di Livenza, Miane, Motta di Livenza, Ormelle, Orsago, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Portobuffolè, Refrontolo, Revine Lago, Salgareda, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Sernaglia della Battaglia, Susegana, Tarzo, Vazzola, Vittorio Veneto.
Sezione di Montebelluna: Arcade, Caerano di San Marco, Cornuda, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Giavera del Montello, Montebelluna, Moriago della Battaglia, Nervesa della Battaglia, Pederobba, Segusino, Trevignano, Valdobbiadene, Vidor, Volpago del Montello.
Tribunale di Venezia.
Tribunale di Venezia: Marcon, Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Venezia.
Sezione di Chioggia: Cavarzere, Chioggia, Cona.
Sezione di Dolo: Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Mira, Pianiga, Stra, Vigonovo.
Sezione di Portogruaro: Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto.
Sezione di San Donà di Piave: Ceggia, Eraclea, Fossalta di Piave, Iesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Quarto d'Altino, San Donà di Piave, Torre di Mosto.
Tribunale di Verona.
Tribunale di Verona: Affi, Bardolino, Bosco Chiesanuova, Brentino Belluno, Brenzone, Bussolengo, Buttapietra, Caprino Veronese, Castel d'Azzano, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cerro Veronese, Costermano, Dolcè, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Garda, Grezzana, Lavagno, Lazise, Malcesine, Marano di Valpolicella, Mezzane di Sotto, Mozzecane, Negrar, Nogarole Rocca, Palù, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Rivoli Veonese, Ronco all'Adige, Roverè Veronese, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, San Pietro in Cariano, San Zeno di Montagna, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo, Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco, Valeggio sul Mincio, Velo Veronese, Verona, Villafranca di Verona, Zevio.
Sezione di Legnago: Angiari, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bovolone, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Nogara, Oppeano, Roverchiara, Salizzole, San Pietro di Morubio, Sanguinetto, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Vigasio, Villa Bartolomea.
Sezione di Soave: Albaredo d'Adige, Arcole, Badia Calavena, Belfiore, Caldiero, Cazzano di Tramigna, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Illasi, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Pressana Roncà, Roveredo di Guà, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, Selva di Progno, Soave, Tregnago, Veronella, Vestenanova, Zimella.
Tribunale di Vicenza.
Tribunale di Vicenza: Agugliaro, Albettone, Alonte, Altavilla Vicentina, Altissimo, Arcugnano, Arzignano, Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino, Bolzano Vicentino, Brendola, Bressanvido, Caldogno, Camisano Vicentino, Campiglia dei Berici, Castegnero, Chiampo, Costabissara, Creazzo, Crespadoro, Dueville, Gambellara, Gambugliano, Grancona, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Longare, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montecchio Precalcino, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso Vicentino, Mossano, Nanto, Nogarole Vicentino, Noventa Vicentina, Orgiano, Poiana Maggiore, Quinto Vicentino, San Germano dei Berici, San Pietro Mussolino, Sandrigo, Sarego, Sossano, Sovizzo, Torri di Quartesolo, Vicenza, Villaga, Zermeghedo, Zovencedo.
Sezione di Schio: Arsiero, Breganze, Brogliano, Caltrano, Calvene, Carrè, Castelgomberto, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Cornedo Vicentino, Fara Vicentino, Laghi, Lastebasse, Lugo di Vicenza, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Recoaro Terme, San Vito di Leguzzano, Santorso, Sarcedo, Schio, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Trissino, Valdagno, Valli del Pasubio, Velo d'Astico, Villaverla, Zanè, Zugliano.

Allegato 7

All. 7.
Tabella B SEZIONI DISTACCATE DI TRIBUNALE
1. Corte d'appello di Ancona.
1 - Tribunale di Ancona.
Sezioni distaccate di: 1) Fabriano
2) Iesi
3) Osimo
4) Senigallia
2 - Tribunale di Ascoli Piceno.
Sezioni distaccate di: 1) San Benedetto del Tronto
3 - Tribunale di Camerino.
4 - Tribunale di Fermo.
Sezioni distaccate di: 1) Sant'Elpidio a Mare
5 - Tribunale di Macerata.
Sezioni distaccate di: 1) Civitanova Marche
6 - Tribunale di Pesaro.
Sezioni distaccate di: 1) Fano
7 - Tribunale di Urbino.
2. Corte d'appello di Bari.
1 - Tribunale di Bari.
Sezioni distaccate di: 1) Acquaviva delle Fonti
2) Altamura
3) Bitonto
4) Monopoli
5) Putignano
7) Rutigliano
2 - Tribunale di Foggia.
Sezioni distaccate di: 1) Cerignola
2) Manfredonia
3) San Severo
4) Trinitapoli
3 - Tribunale di Lucera.
Sezioni distaccate di: 1) Apricena
2) Rodi Garganico
4 - Tribunale di Trani.
Sezioni distaccate di: 1) Andria
2) Barletta
3) Canosa di Puglia
4) Molfetta
5) Ruvo di Puglia
3. Corte d'appello di Bologna.
1 - Tribunale di Bologna.
Sezioni distaccate di: 1) Imola
2) Porretta Terme
2 - Tribunale di Ferrara.
3 - Tribunale di Forlì.
Sezioni distaccate di: 1) Cesena
4 - Tribunale di Modena.
Sezioni distaccate di: 1) Carpi
2) Pavullo nel Frignano
3) Sassuolo
5 - Tribunale di Parma.
Sezioni distaccate di: 1) Fidenza
6 - Tribunale di Piacenza.
7 - Tribunale di Ravenna.
Sezioni distaccate di: 1) Faenza
2) Lugo
8 - Tribunale di Reggio Emilia.
Sezioni distaccate di: 1) Guastalla
9 - Tribunale di Rimini.
4. Corte d'appello di Brescia.
1 - Tribunale di Bergamo.
Sezioni distaccate di: 1) Clusone
2) Grumello del Monte
3) Treviglio
2 - Tribunale di Brescia.
Sezioni distaccate di: 1) Breno
2) Salò
3 - Tribunale di Crema.
4 - Tribunale di Cremona.
5 - Tribunale di Mantova.
Sezioni distaccate di: 1) Castiglione delle Stiviere
5. Corte d'appello di Cagliari.
1 - Tribunale di Cagliari.
Sezioni distaccate di: 1) Carbonia
2) Iglesias
3) Sanluri
2 - Tribunale di Lanusei.
3 - Tribunale di Oristano.
Sezioni distaccate di: 1) Macomer
2) Sorgono
6. Corte d'appello di Sassari.
Sezione della Corte d'appello di Cagliari.
1 - Tribunale di Nuoro.
2 - Tribunale di Sassari.
Sezioni distaccate di: 1) Alghero
3 - Tribunale di Tempio Pausania.
Sezioni distaccate di: 1) La Maddalena
2) Olbia
7. Corte d'appello di Caltanissetta.
1 - Tribunale di Caltanissetta.
2 - Tribunale di Enna.
3 - Tribunale di Gela.
4 - Tribunale di Nicosia.
8. Corte d'appello di Campobasso.
1 - Tribunale di Campobasso.
2 - Tribunale di Isernia.
3 - Tribunale di Larino.
Sezioni distaccate di: 1) Termoli
9. Corte d'appello di Catania.
1 - Tribunale di Caltagirone.
Sezioni distaccate di: 1) Grammichele
2 - Tribunale di Catania.
Sezioni distaccate di: 1) Acireale
2) Adrano
3) Belpasso
4) Bronte
5) Giarre
7) Mascalucia
8) Paternò
3 - Tribunale di Modica.
4 - Tribunale di Ragusa.
Sezioni distaccate di: 1) Vittoria
5 - Tribunale di Siracusa.
Sezioni distaccate di: 1) Augusta
2) Avola
3) Lentini
10. Corte d'appello di Catanzaro.
1 - Tribunale di Castrovillari.
2 - Tribunale di Catanzaro.
Sezioni distaccate di: 1) Chiaravalle Centrale
3 - Tribunale di Cosenza.
Sezioni distaccate di: 1) Acri
2) San Marco Argentano
4 - Tribunale di Crotone.
Sezioni distaccate di: 1) Strongoli
5 - Tribunale di Lamezia Terme.
6 - Tribunale di Paola.
Sezioni distaccate di: 1) Scalea
7 - Tribunale di Rossano.
8 - Tribunale di Vibo Valentia.
Sezioni distaccate di: 1) Tropea
11. Corte d'appello di Firenze.
1 - Tribunale di Arezzo.
Sezioni distaccate di: 1) Montevarchi
2) Sansepolcro
2 - Tribunale di Firenze.
Sezioni distaccate di: 1) Empoli
2) Pontassieve
3 - Tribunale di Grosseto.
Sezioni distaccate di: 1) Orbetello
4 - Tribunale di Livorno.
Sezioni distaccate di: 1) Cecina
2) Piombino
3) Portoferraio
5 - Tribunale di Lucca.
Sezioni distaccate di: 1) Viareggio
6 - Tribunale di Montepulciano.
7 - Tribunale di Pisa.
Sezioni distaccate di: 1) Pontedera
8 - Tribunale di Pistoia.
Sezioni distaccate di: 1) Monsummano Terme
2) Pescia
9 - Tribunale di Prato.
10 - Tribunale di Siena.
Sezioni distaccate di: 1) Poggibonsi
12. Corte d'appello di Genova.
1 - Tribunale di Chiavari.
2 - Tribunale di Genova.
3 - Tribunale di Imperia.
4 - Tribunale di La Spezia.
Sezioni distaccate di: 1) Sarzana
5 - Tribunale di Massa.
Sezioni distaccate di: 1) Carrara
2) Pontremoli
6 - Tribunale di Sanremo.
Sezioni distaccate di: 1) Ventimiglia
7 - Tribunale di Savona.
Sezioni distaccate di: 1) Albenga

Allegato 8

All. 8.
13. Corte d'appello di L'Aquila.
1 - Tribunale di Avezzano.
2 - Tribunale di Chieti.
Sezioni distaccate di: 1) Ortona
3 - Tribunale di L'Aquila.
4 - Tribunale di Lanciano.
Sezioni distaccate di: 1) Atessa
5 - Tribunale di Pescara.
Sezioni distaccate di: 1) Penne
2) San Valentino in Abruzzo Citeriore
6 - Tribunale di Sulmona.
7 - Tribunale di Teramo.
Sezioni distaccate di: 1) Atri
2) Giulianova
8 - Tribunale di Vasto.
14. Corte d'appello di Lecce.
1 - Tribunale di Brindisi.
Sezioni distaccate di: 1) Fasano
2) Francavilla Fontana
3) Mesagne
4) Ostuni
2 - Tribunale di Lecce.
Sezioni distaccate di: 1) Campi Salentina
2) Casarano
3) Galatina
4) Gallipoli
5) Maglie
6) Nardò
7) Tricase
15. Corte d'appello di Taranto.
Sezione della Corte d'appello di Lecce.
1 - Tribunale di Taranto.
Sezioni distaccate di: 1) Ginosa
2) Grottaglie
3) Manduria
4) Martina Franca
16. Corte d'appello di Messina.
1 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
Sezioni distaccate di: 1) Lipari
2) Milazzo
2 - Tribunale di Messina.
Sezioni distaccate di: 1) Taormina
3 - Tribunale di Mistretta.
4 - Tribunale di Patti.
Sezioni distaccate di: 1) Sant'Agata di Militello
17. Corte d'appello di Milano.
1 - Tribunale di Busto Arsizio.
Sezioni distaccate di: 1) Gallarate
2) Saronno
2 - Tribunale di Como.
Sezioni distaccate di: 1) Cantù
2) Erba
3) Menaggio
3 - Tribunale di Lecco.
4 - Tribunale di Lodi.
5 - Tribunale di Milano.
Sezioni distaccate di: 1) Abbiategrasso
2) Cassano D'Adda
3) Legnano
4) Rho
6 - Tribunale di Monza.
Sezioni distaccate di: 1) Desio
7 - Tribunale di Pavia.
8 - Tribunale di Sondrio.
Sezioni distaccate di: 1) Morbegno
9 - Tribunale di Varese.
Sezioni distaccate di: 1) Gavirate
10 - Tribunale di Vigevano.
11 - Tribunale di Voghera.
18. Corte d'appello di Napoli.
1 - Tribunale di Ariano Irpino.
2 - Tribunale di Avellino.
Sezioni distaccate di: 1) Cervinara
3 - Tribunale di Benevento.
Sezioni distaccate di: 1) Airola
2) Guardia Sanframondi
4 - Tribunale di Napoli.
Sezioni distaccate di: 1) Afragola
2) Capri
3) Frattamaggiore
4) Ischia
5) Marano di Napoli
6) Portici
7) Pozzuoli
5 - Tribunale di Nola.
6 - Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi.
7 - Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Sezioni distaccate di: 1) Aversa
2) Carinola
3) Caserta
4) Marcianise
5) Piedimonte Matese
8 - Tribunale di Torre Annunziata.
Sezioni distaccate di: 1) Castellammare di Stabia
2) Gragnano
3) Sorrento
4) Torre del Greco
19. Corte d'appello di Palermo.
1 - Tribunale di Agrigento.
Sezioni distaccate di: 1) Canicattì
2) Licata
2 - Tribunale di Marsala.
Sezioni distaccate di: 1) Castelvetrano
2) Mazara del Vallo
3) Partanna
3 - Tribunale di Palermo.
Sezioni distaccate di: 1) Bagheria
2) Carini
3) Corleone
4) Monreale
5) Partinico
4 - Tribunale di Sciacca.
5 - Tribunale di Termini Imerese.
Sezioni distaccate di: 1) Cefalù
6 - Tribunale di Trapani.
Sezioni distaccate di: 1) Alcamo
20. Corte d'appello di Perugia.
1 - Tribunale di Orvieto.
2 - Tribunale di Perugia.
Sezioni distaccate di: 1) Assisi
2) Città di Castello
3) Foligno
4) Gubbio
5) Todi
3 - Tribunale di Spoleto.
4 - Tribunale di Terni.
21. Corte d'appello di Potenza.
1 - Tribunale di Lagonegro.
2 - Tribunale di Matera.
Sezioni distaccate di: 1) Pisticci
3 - Tribunale di Melfi.
4 - Tribunale di Potenza.
22. Corte d'appello di Reggio Calabria.
1 - Tribunale di Locri.
Sezioni distaccate di: 1) Siderno
2 - Tribunale di Palmi.
Sezioni distaccate di: 1) Cinquefrondi
3 - Tribunale di Reggio Calabria.
Sezioni distaccate di: 1) Melito di Porto Salvo
23. Corte d'appello di Roma.
1 - Tribunale di Cassino.
Sezioni distaccate di: 1) Sora
2 - Tribunale di Civitavecchia.
3 - Tribunale di Frosinone.
Sezioni distaccate di: 1) Alatri
2) Anagni
4 - Tribunale di Latina.
Sezioni distaccate di: 1) Gaeta
2) Terracina
5 - Tribunale di Rieti.
6 - Tribunale di Roma.
Sezioni distaccate di: 1) Bracciano
2) Castelnuovo di Porto
3) Frascati
4) Palestrina
5) Tivoli
7 - Tribunale di Velletri.
Sezioni distaccate di: 1) Albano Laziale
2) Anzio
8 - Tribunale di Viterbo.
Sezioni distaccate di: 1) Civita Castellana
2) Montefiascone
24. Corte d'appello di Salerno.
1 - Tribunale di Nocera Inferiore.
2 - Tribunale di Sala Consilina.
Sezioni distaccate di: 1) Sapri
3 - Tribunale di Salerno.
Sezioni distaccate di: 1) Amalfi
2) Cava De' Tirreni
3) Eboli
4) Mercato San Severino
5) Montecorvino Rovella
4 - Tribunale di Vallo della Lucania.

Allegato 9

All. 9.
25. Corte d'appello di Torino.
1 - Tribunale di Acqui Terme.
2 - Tribunale di Alba.
Sezioni distaccate di: 1) Bra
3 - Tribunale di Alessandria.
Sezioni distaccate di: 1) Novi Ligure
4 - Tribunale di Aosta.
5 - Tribunale di Asti.
6 - Tribunale di Biella.
7 - Tribunale di Casale Monferrato.
8 - Tribunale di Cuneo.
9 - Tribunale di Ivrea.
10 - Tribunale di Mondovì.
11 - Tribunale di Novara.
Sezioni distaccate di: 1) Borgomanero
12 - Tribunale di Pinerolo.
13 - Tribunale di Saluzzo.
14 - Tribunale di Torino.
Sezioni distaccate di: 1) Chivasso
2) Ciriè
3) Moncalieri
4) Susa
15 - Tribunale di Tortona.
16 - Tribunale di Verbania.
Sezioni distaccate di: 1) Domodossola
17 - Tribunale di Vercelli.
Sezioni distaccate di: 1) Varallo
26. Corte d'appello di Trento.
1 - Tribunale di Rovereto.
2 - Tribunale di Trento.
Sezioni distaccate di: 1) Borgo Valsugana
2) Cavalese
3) Cles
4) Tione di Trento
27. Corte d'appello di Bolzano/Bozen.
Sezione della Corte d'appello di Trento.
1 - Tribunale di Bolzano/Bozen.
Sezioni distaccate di: 1) Bressanone/Brixen
2) Brunico/Bruneck
3) Merano/Meran
4) Silandro/Schlanders
28. Corte d'appello di Trieste.
1 - Tribunale di Gorizia.
2 - Tribunale di Pordenone.
Sezioni distaccate di: 1) San Vito al Tagliamento
3 - Tribunale di Tolmezzo.
4 - Tribunale di Trieste.
5 - Tribunale di Udine.
Sezioni distaccate di: 1) Cividale del Friuli
2) Palmanova
29. Corte d'appello di Venezia.
1 - Tribunale di Bassano del Grappa.
2 - Tribunale di Belluno.
Sezioni distaccate di: 1) Pieve di Cadore
3 - Tribunale di Padova.
Sezioni distaccate di: 1) Cittadella
2) Este
4 - Tribunale di Rovigo.
Sezioni distaccate di: 1) Adria
5 - Tribunale di Treviso.
Sezioni distaccate di: 1) Castelfranco Veneto
2) Conegliano
3) Montebelluna
6 - Tribunale di Venezia.
Sezioni distaccate di: 1) Chioggia
2) Dolo
3) Portogruaro
4) San Donà di Piave
7 - Tribunale di Verona.
Sezioni distaccate di: 1) Legnago
2) Soave
8 - Tribunale di Vicenza.
Sezioni distaccate di: 1) Schio

Allegato 10

All. 10.
Allegato 1
Importi previsti negli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 59 e successive modificazioni.

----------------------------------+--------------------------------
|Importo delle marche da applicare
| o dei versamenti da effettuare a
| mezzo di conti correnti postali
+----------------+-----------------
| |Per diritti di
| |cancelleria, per
| |diritti, indenni-
| |tà di trasferta,
| |per spese posta-
Natura e grado dei procedimenti | Per imposta |li, per l'attivi-
| di bollo |tà dell'ufficiale
| | giudiziario di
| |cui all'art. 1,
| |2° comma, nonchè
| |per il diritto di
| |chiamata di causa
----------------------------------+---------------+----------------
1 | 2 | 3
----------------------------------+----------------+---------------
A)Procedimenti davanti al Giudice | |
di pace | 90.000 | 21.000
B)Procedimenti davanti al Tribu- | |
nale: | |
1)di cognizione.................| 105.000 | 21.000
2)di esecuzione: | |
a) immobiliare................ | 240.000 | 109.000
b) di altra natura............ | 120.000 | 24.000
C)Procedimenti davanti alla | |
Corte di appello | 90.000 | 21.000
D)Procedimenti davanti alla | |
Corte di cassazione...........| 60.000 | 27.000
E)Procedimenti speciali: | |
1)di ingiunzione................| 60.000 | 9.000
2)altri.........................| 60.000 | 10.500
3)procedimento in camera di | |
consiglio.....................| 60.000 | 12.000
N.B. - Nella forma forfettaria indicata alla colonna 3 non sono compresi i diritti e le spese per eventuali copie di atti e provvedimenti eseguiti nel corso del procedimento.
Per i procedimenti di ingiunzione la somma di cui alla colonna 3 non è comprensiva dei diritti, indennità di trasferta, spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento su richiesta del cancelliere.
Mediante marche si corrisponde, se dovuta, la tassa di iscrizione a ruolo (art. 3, legge 25 aprile 1957, n. 283).

Allegato 11

All. 11.
Allegato 2

-----------------------+--------------------------------------------
|Per l'attività dell'ufficiale giudiziario
|di cui all'art. 1, secondo comma
| della legge 7 febbraio 1979, n. 59
+--------+--------+----------+--------+-------
| | |Per dirit-| |
Natura e | |Per in- |ti, tasse |Per di- |
grado dei |Per di- |dennità |(art. 154,|ritto di|Totale
procedimenti |ritti di|di tra- | comma 2, |chiamata|(col. 3
|cancel- |sferta e|ord.) som-|di causa| + 4
|leria |spese | ma fissa |cronolo-|+5)(ar-
| |postali |(art. 154,| gico | roton-
| | | comma 5, | tassa | dato)
| | | ord.) | 10% |
-----------------------+--------+--------+----------+--------+------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |6
-----------------------+--------+--------+----------+--------+------
A) Procedimenti davanti| | | | |
al Giudice di pace..| 15.800 | 2.500 | 2.270 | 440 | 5.200
B) Procedimenti davanti| | | | |
al Tribunale: | | | | |
1) di cognizione....| 15.800 | 2.500 | 2.270 | 440 | 5.200
2) di esecuzione: | | | | |
a) immobiliare......| 99.500 | 5.000 | 4.550 | -- | 9.500
b) di altra natura..| 16.900 | 3.750 | 3.410 | -- | 7.100
C) Procedimenti davanti| | | | |
alla Corte di | 15.800 | 2.500 | 2.270 | 440 | 5.200
appello | | | | |
D) Procedimenti davanti| | | | |
alla Corte di cassa-| | | | |
zione...............| 21.800 | 2.500 | 2.270 | 440 | 5.200
E) Procedimenti spe- | | | | |
ciali: | | | | |
1) di ingiunzione...| 9.000 | -- | -- | -- | --
2) altri............| 9.000 | 1000 | 500 | -- | 1.500
3) procedimento in | | | | |
camera di ... | 6.000 | 3.300 | 2.270 | 440 | 6.000
consiglio

-----------------------+-----------
| Importo
|complessivo
| delle
| mar-
| che o dei
| versamenti
Natura e grado | di cui a
dei procedimenti | col. 3
| Tabella B
| Totale
|(col. 2+6)
|
|
|
-----------------------+-----------
1 | 7
-----------------------+-----------
A) Procedimenti davanti|
al Giudice di pace....| 21.000
B) Procedimenti davanti|
al Tribunale: |
1)di cognizione......| 21.000
2) di esecuzione: |
a)immobiliare.......| 109.000
b)di altra natura...| 24.000
C) Procedimenti davanti|
alla Corte di appello | 21.000
D) Procedimenti davanti|
alla Corte di cassa- |
zione................| 27.000
E) Procedimenti spe- |
ciali: |
1) di ingiunzione....| 9.000
2) altri.............| 10.500
3) procedimento in |
camera di consiglio...| 12.000

Allegato 12

All. 12.
Allegato 3

---------+--------------------------------------+-------------------
| | Imposte dovute
Articolo | | (lire)
della | Indicazione degli altri soggetti |
riffa | ad imposta +----------+--------
| | Fisse | Propor-
| | | zionali
---------+--------------------------------------+----------+--------
20 | 1. Atti e provvedimenti dei procedi- | |
| ti giurisdizionali civili e ammi- | |
| nistrativi; atti e provvedimenti | |
| dei procedimenti arbitrali: per | |
| ogni foglio.......................| 20.000 | --
Modo di pagamento:
1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.
2. Gli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e i provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili sono redatti su carta libera: con esclusione delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione. L'imposta è corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma nelle misure di seguito indicate:

1) davanti al Giudice di pace..................... L. 90.000
2) davanti al Tribunale:
a) per i procedimenti di cognizione............ L. 105.000
b) per i procedimenti di esecuzione
immobiliare................................. L. 240.000
di altra natura, limitatamente a quelli il
cui valore supera L. 5.000.000.............. L. 120.000
3) davanti alla Corte di appello.................. L. 90.000
4) davanti alla Corte di cassazione............... L. 60.000
5) per i procedimenti speciali.................... L. 60.000
3. L'imposta di bollo per gli atti compiuti dal giudice e dai segretari, compresa quella per gli originali delle decisioni e dei provvedimenti, è corrisposta per ogni procedimento dinanzi ai Consiglio di Stato ed al tribunale amministrativo regionale nella misura di L. 180.000, con le modalità di cui al comma 2.
4. Per gli originali delle sentenze e dei verbali di conciliazione nei procedimenti giurisdizionali civili, l'imposta di bollo, commisurata al numero dei fogli, è riscossa dall'ufficio del registro competente all'atto della registrazione.
5. Per le sentenze, i verbali di conciliazione e i decreti ingiuntivi del giudice di pace l'imposta, se dovuta, è assolta mediante carta bollata, marche, o bollo a punzone.
6. Per le procure speciali alle liti apposte in calce o a margine degli atti indicati nell'art. 83, terzo comma, del codice di procedura civile, e loro certificazioni, per le procure conferite dai creditori per l'intervento all'adunanza per il concordato preventivo (art. 174 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni) quando sono scritte sull'avviso di convocazione, l'imposta è assolta con marche.
7. La tassa di iscrizione a ruolo (art. 3 della legge 25 aprile 1957, n. 283), se dovuta, si corrisponde mediante marche. Note:
1. L'imposta assolta per le procure speciali alle liti, apposta in calce o a margine degli atti indicati nel terzo comma dell'art. 83 del codice di procedura civile, comprende quella dovuta per la certificazione della firma.
2. Non sono soggette ad imposta: le copie delle difese, delle memorie e delle note aggiunte nei giudizi innanzi ai giudici di pace le copie delle comparse, delle difese e degli altri atti e documenti esistenti nel fascicolo di causa distribuite al giudice o ai componenti dei collegi giudicanti; gli atti e documenti prodotti dal pubblico ministero o compiuti su sua richiesta.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 11 della legge 7 febbraio 1979, n. 59.
4. La parte, che per prima si costituisce in giudizio, che deposita in cancelleria o in segreteria il ricorso o il controricorso o che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento dell'imposta nella misura e con le modalità stabilite nel presente articolo.
5. La parte applica sulla nota di iscrizione a ruolo di cui all'art. 165 del codice di procedura civile o, in mancanza, su un foglio di carta contenente l'indicazione degli estremi della causa, le marche e le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali.
6. Il cancelliere o il segretario provvede ad annullare le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mediante timbro ad inchiostro indelebile con datario e numerazione progressiva annuale, annotandone gli estremi nel ruolo generale nel quale è iscritto il procedimento. Il foglio, sul quale sono applicate le marche o le ricevute, deve essere allegato a cura del cancelliere o del segretario nel fascicolo di ufficio.

---------+--------------------------------------+------------------
| | Imposte dovute
Articolo | | (lire)
della | Indicazione degli altri soggetti |
tariffa | ad imposta +----------+--------
| | Fisse | Propor-
| | | zionali
---------+--------------------------------------+----------+--------
20 | 2. Atti d'intimazione ai | |
| testimoni nei giudizi di qual | |
| siasi grado especie: | |
per ogni foglio........... | 20.000 | --
Modo di pagamento:
1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.
Note:
1. Non sono soggetti ad imposta gli atti d'intimazione ai testimoni nei procedimenti avanti i giudici di pace, nonchè le copie degli atti consegnate ai testimoni.

--------+--------------------------------------+-------------------
| | Imposte dovute
Articolo| | (lire)
della | Indicazione degli altri soggetti |
tariffa | ad imposta +----------+---------
| | Fisse | Propor-
| | | zionali
--------+--------------------------------------+----------+---------
20 | 3. Provvedimento del tribunale che | |
| rende esecutivo il lodo arbitrale | |
| di cui all'art. 825 del codice | |
| di procedura civile..............| 80.000 | --
Modo di pagamento:
1. Modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Note:
1. L'imposta va corrisposta all'atto della registrazione del provvedimento.