DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22
settembre 1988, n. 448 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 24 ottobre, n.
250). - Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di
imputati minorenni (1).
(1) Per le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
presente decreto
Parte 1
[testo DECRETO [Parte 1 di 2]]
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo
della Repubblica per l'emanazione delle disposizioni sul processo penale a
carico di imputati minorenni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
29 gennaio 1988;
Visto il parere espresso in data 16 maggio 1988 dalla Commissione parlamentare
istituita a norma dell'art. 8 della citata legge n. 81 del 1987;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
18 luglio 1988;
Visto il parere espresso in data 4 agosto 1988 dalla Commissione parlamentare a
norma dell'art. 8, comma 3, della citata legge n. 81 del 1987;
Visto il parere espresso in data 19 luglio 1988 dal Consiglio superiore della
magistratura;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
22 settembre 1988;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
Emana il seguente decreto:
Articolo unico.
1. É approvato il testo, allegato al
presente decreto, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati
minorenni.
2. Le disposizioni sul processo penale a
carico di imputati minorenni entrano in vigore un anno dopo la loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .
Parte 2 [testo DISPOSIZIONI SUL PROCESSO
PENALE A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI [Parte 2 di 2]]
INDICE
DISPOSIZIONI SUL PROCESSO PENALE A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Principi generali del processo minorile ...................
Art. 2 - Organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni ..
Art. 3 - Competenza ................................................
Art. 4 - Informativa al procuratore della Repubblica per i mino-
renni ....................................................
Art. 5 - Sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni ............
Art. 6 - Servizi minorili ..........................................
Art. 7 - Notifiche all'esercente la potestà dei genitori ...........
Art. 8 - Accertamento sull'età del minorenne .......................
Art. 9 - Accertamenti sulla personalità del minorenne ..............
Art. 10 - Inammissibilità dell'azione civile ........................
Art. 11 - Difensore di ufficio dell'imputato minorenne ..............
Art. 12 - Assistenza all'imputato minorenne .........................
Art. 13 - Divieto di pubblicazione e di divulgazione ................
Art. 14 - Casellario giudiziale per i minorenni .....................
Art. 15 - Eliminazione delle iscrizioni .............................
Capo II - Provvedimenti in materia di libertà personale
Art. 16 - Arresto in flagranza ......................................
Art. 17 - Fermo di minorenne indiziato di delitto ...................
Art. 18 - Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di
fermo di un minorenne ....................................
Art. 19 - Misure cautelari per i minorenni ..........................
Art. 20 - Prescrizioni ..............................................
Art. 21 - Permanenza in casa ........................................
Art. 22 - Collocamento in comunità ..................................
Art. 23 - Custodia cautelare ........................................
Art. 24 - Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei
termini ..................................................
Capo III - Definizione anticipata del procedimento e giudizio in
dibattimento
Art. 25 - Procedimenti speciali .....................................
Art. 26 - Obbligo della immediata declaratoria della non imputabi-
lità .....................................................
Art. 27 - Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del
fatto ....................................................
Art. 28 - Sospensione del processo e messa alla prova ...............
Art. 29 - Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo
della prova ..............................................
Art. 30 - Sanzioni sostitutive ......................................
Art. 31 - Svolgimento dell'udienza preliminare ......................
Art. 32 - Provvedimenti .............................................
Art. 33 - Udienza dibattimentale ....................................
Art. 34 - Impugnazione dell'esercente la potestà dei genitori........
Art. 35 - Giudizio di appello .......................................
Capo IV - Procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza
Art. 36 - Applicazione delle misure di sicurezza nei confronti dei
minorenni ................................................
Art. 37 - Applicazione provvisoria ..................................
Art. 38 - Procedimento davanti al tribunale per i minorenni .........
Art. 39 - Applicazione di una misura di sicurezza nel dibattimento
Art. 40 - Esecuzione delle misure di sicurezza ......................
Art. 41 - Impugnazione dei provvedimenti del magistrato di sorve-
glianza per i minorenni .................................
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Principi generali del processo minorile.
Art. 1
1. Nel procedimento a carico di minorenni
si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non
previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono
applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del
minorenne.
2. Il giudice illustra all'imputato il
significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché
il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni.
Organi giudiziari nel procedimento a
carico di minorenni.
Art. 2
1. Nel procedimento a carico di minorenni
esercitano le funzioni rispettivamente loro attribuite, secondo le leggi di
ordinamento giudiziario:
a) il procuratore della Repubblica presso
il tribunale per i minorenni;
b) il giudice per le indagini preliminari
presso il tribunale per i minorenni;
c) il tribunale per i minorenni;
d) il procuratore generale presso la corte
di appello;
e) la sezione di corte di appello per i
minorenni;
f) il magistrato di sorveglianza per i
minorenni.
Competenza.
Art. 3
1. Il tribunale per i minorenni è
competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto.
2. Il tribunale per i minorenni e il
magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le attribuzioni della
magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro che commisero il reato
quando erano minori degli anni diciotto. La competenza cessa al compimento del
venticinquesimo anno di età.
Informativa al procuratore della
Repubblica per i minorenni.
Art. 4
1. Al fine dell'eventuale esercizio del
potere di iniziativa per i provvedimenti civili di competenza del tribunale per
i minorenni, l'autorità giudiziaria informa il procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne
abitualmente dimora dell'inizio e dell'esito del procedimento penale promosso
in altra circoscrizione territoriale.
Sezioni di polizia giudiziaria per i
minorenni.
Art. 5
1. In ciascuna procura della Repubblica
presso i tribunali per i minorenni è istituita una sezione specializzata di
polizia giudiziaria, alla quale è assegnato personale dotato di specifiche
attitudini e preparazione.
Servizi minorili.
Art. 6
1. In ogni stato e grado del procedimento
l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione
della giustizia. Si avvale altresì dei servizi di assistenza istituiti dagli
enti locali.
Notifiche all'esercente la potestà dei
genitori.
Art. 7
1. L'informazione di garanzia e il decreto
di fissazione di udienza devono essere notificati, a pena di nullità, anche
all'esercente la potestà dei genitori.
Accertamento sull'età del minorenne.
Art. 8
1. Quando vi è incertezza sulla minore età
dell'imputato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia.
2. Qualora, anche dopo la perizia,
permangono dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si
applicano altresì quando vi è ragione di ritenere che l'imputato sia minore
degli anni quattordici.
Accertamenti sulla personalità del
minorenne.
Art. 9
1. Il pubblico ministero e il giudice
acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari,
sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l'imputabilità e il
grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché
disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti
civili.
2. Agli stessi fini il pubblico ministero
e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto
rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna
formalità.
Inammissibilità dell'azione civile.
Art. 10
1. Nel procedimento penale davanti al
tribunale per i minorenni non è ammesso l'esercizio dell'azione civile per le
restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato.
2. La sentenza penale non ha efficacia di
giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno
cagionato dal reato.
3. Non può essere riconosciuta la sentenza
penale straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno.
Difensore di ufficio dell'imputato
minorenne.
Art. 11
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 97
del codice di procedura penale, il consiglio dell'ordine forense predispone gli
elenchi dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile.
Assistenza all'imputato minorenne.
Art. 12
1. L'assistenza affettiva e psicologica
all'imputato minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento,
dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minorenne e
ammessa dall'autorità giudiziaria che procede.
2. In ogni caso al minorenne è assicurata
l'assistenza dei servizi indicati nell'articolo 6.
3. Il pubblico ministero e il giudice
possono procedere al compimento di atti per i quali è richiesta la
partecipazione del minorenne senza la presenza delle persone indicate nei commi
1 e 2, nell'interesse del minorenne o quando sussistono inderogabili esigenze
processuali.
Divieto di pubblicazione e di divulgazione
(1).
Art. 13
1. Sono vietate la pubblicazione e la
divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire
l'identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento.
2. La disposizione del comma 1 non si
applica dopo l'inizio del dibattimento se il tribunale procede in udienza
pubblica.
(1) A norma dell'articolo 50 del
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il divieto di cui al presente
articolo si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del
minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.
Casellario giudiziale per i minorenni (1).
Art. 14
[1. Presso ciascun tribunale per i
minorenni, sotto la vigilanza del procuratore della Repubblica presso il
medesimo tribunale, l'ufficio del casellario per i minorenni raccoglie e
conserva, oltre alle annotazioni di cui è prevista l'iscrizione da particolari
disposizioni di legge, l'estratto dei provvedimenti indicati nell'art. 686 del
codice di procedura penale riguardanti i minorenni nati nel distretto.
2. I provvedimenti e le annotazioni
riguardanti minorenni nati all'estero o dei quali non si è potuto accertare il
luogo di nascita nel territorio dello Stato si conservano nell'ufficio del
casellario presso il tribunale per i minorenni di Roma.
3. Le certificazioni relative alle
iscrizioni nel casellario per i minorenni possono essere rilasciate soltanto
alla persona alla quale si riferiscono o alla autorità giudiziaria.] (2)
(1) Vedi le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 del D.Lgs. 28
luglio 1989, n. 272; successivamente gli articoli 18 e 19 sono
stati abrogati dall'articolo
52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313
(2) Articolo abrogato dall'articolo 52 del
D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con effetto a decorrere dalla data
prevista dall'articolo
55 del medesimo D.P.R. . Vedi ora l'articolo 28 del
D.P.R. 313/2002.
Eliminazione delle iscrizioni (1).
Art. 15
[1. Le iscrizioni relative a provvedimenti
di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa, sono trasmesse
all'ufficio del casellario giudiziale previsto dall'art. 685 del codice di
procedura penale al compimento del diciottesimo anno della persona alla quale
si riferiscono.
2. Le iscrizioni relative alla concessione
del perdono giudiziale sono conservate sino al compimento del ventunesimo anno
di età della persona alla quale si riferiscono. Tutte le altre iscrizioni sono
eliminate al compimento del diciottesimo anno di età.] (2)
(1) Vedi le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 del D.Lgs. 28
luglio 1989, n. 272; successivamente gli articoli 18 e 19 sono
stati abrogati dall'articolo
52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313
(2) Articolo abrogato dall'articolo 52 del
D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con effetto a decorrere dalla data
prevista dall'articolo
55 del medesimo D.P.R. . Vedi ora l'articolo 28 del
D.P.R. 313/2002.
CAPO II
PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI LIBERTÀ
PERSONALE
Arresto in flagranza.
Art. 16
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria possono procedere all'arresto del minorenne colto in flagranza di
uno dei delitti per i quali, a norma dell'articolo 23,
può essere disposta la misura della custodia cautelare.
[ 2. Fuori dei casi previsti dal comma 1,
gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare il
minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo, per il quale la legge
stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni,
nella sua abitazione familiare ovvero, se questa manca o non è indicata, in una
comunità pubblica o autorizzata provvedendo a informare senza ritardo
l'autorità giudiziaria minorile per i provvedimenti di sua competenza.] (1)
3. Nell'avvalersi della facoltà prevista
dal comma 1 gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono tenere
conto della gravità del fatto nonché dell'età e della personalità del minorenne
(2).
(1) Comma abrogato dall'articolo 36 del
D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, con la decorrenza prevista dall'articolo 56
del medesimo D.Lgs. 12/1991.
(2) Comma modificato dall'articolo 36 del
D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, con la decorrenza prevista dall'articolo 56
del medesimo D.Lgs. 12/1991.
Fermo di minorenne indiziato di delitto
(1).
Art. 17
1. È consentito il fermo del minorenne
indiziato di un delitto per il quale, a norma dell'articolo 23,
può essere disposta la misura della custodia cautelare, sempre che, quando la
legge stabilisce la pena della reclusione, questa non sia inferiore nel minimo
a due anni.
(1) Articolo sostituito dall'articolo 37 del
D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, con la decorrenza prevista dall'articolo 56
del medesimo D.Lgs. 12/1991.
Provvedimenti in caso di arresto o di
fermo del minorenne (1).
Art. 18
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo del minorenne ne danno
immediata notizia al pubblico ministero nonché all'esercente la potestà dei
genitori e all'eventuale affidatario e informano tempestivamente i servizi
minorili dell'amministrazione della giustizia.
2. Quando riceve la notizia dell'arresto o
del fermo, il pubblico ministero dispone che il minorenne sia senza ritardo
condotto presso un centro di prima accoglienza o presso una comunità pubblica o
autorizzata che provvede a indicare. Qualora, tenuto conto delle modalità del
fatto, dell'età e della situazione familiare del minorenne, lo ritenga
opportuno, il pubblico ministero può disporre che il minorenne sia condotto
presso l'abitazione familiare perché vi rimanga a sua disposizione.
3. Oltre nei casi previsti dall'articolo 389 del codice di procedura penale, il
pubblico ministero dispone con decreto motivato che il minorenne sia posto
immediatamente in libertà quando ritiene di non dovere richiedere
l'applicazione di una misura cautelare.
4. Al fine di adottare i provvedimenti di
sua competenza, il pubblico ministero può disporre che il minorenne sia
condotto davanti a sé.
5. Si applicano in ogni caso le disposizioni
degli articoli 390 e 391 del codice di procedura penale.
(1) Articolo sostituito dall'articolo 38 del
D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, con la decorrenza prevista dall'articolo 56
del medesimo D.Lgs. 12/1991.
Accompagnamento a seguito di flagranza
(1).
Art. 18-bis
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria possono accompagnare presso i propri uffici il minorenne colto in
flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena
dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e
trattenerlo per il tempo strettamente necessario alla sua consegna
all'esercente la potestà dei genitori o all'affidatario o a persona da questi
incaricata. In ogni caso il minorenne non può essere trattenuto oltre dodici
ore.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria che hanno proceduto all'accompagnamento ne danno immediata notizia
al pubblico ministero e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione
della giustizia. Provvedono inoltre a invitare l'esercente la potestà dei
genitori e l'eventuale affidatario a presentarsi presso i propri uffici per
prendere in consegna il minorenne.
3. L'esercente la potestà dei genitori,
l'eventuale affidatario e la persona da questi incaricata alla quale il
minorenne è consegnato sono avvertiti dell'obbligo di tenerlo a disposizione
del pubblico ministero e di vigilare sul suo comportamento.
4. Quando non è possibile provvedere
all'invito previsto dal comma 2 o il destinatario di esso non vi ottempera
ovvero la persona alla quale il minorenne deve essere consegnato appare
manifestamente inidonea ad adempiere l'obbligo previsto dal comma 3, la polizia
giudiziaria né dà immediata notizia al pubblico ministero, il quale dispone che
il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza
ovvero presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare.
5. Si applicano le disposizioni degliarticoli 16
comma 3, 18
commi 2 secondo periodo, 3, 4 e 5 e 19 comma
5.
(1) Articolo aggiunto dall'articolo 39 del
D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, con la decorrenza prevista dall'articolo 56
del medesimo D.Lgs. 12/1991.
Misure cautelari per i minorenni.
Art. 19
1. Nei confronti dell'imputato minorenne
non possono essere applicate misure cautelari personali diverse da quelle
previste nel presente capo.
2. Nel disporre le misure il giudice tiene
conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo
275 del codice di procedura penale, dell'esigenza di non
interrompere i processi educativi in atto. Non si applica la disposizione dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di
procedura penale(1).
3. Quando è disposta una misura cautelare,
il giudice affida l'imputato ai servizi minorili dell'amministrazione della
giustizia, i quali svolgono attività di sostegno e controllo in collaborazione
con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.
4. Le misure diverse dalla custodia
cautelare possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i
quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non
inferiore nel massimo a cinque anni (2).
5. Nella determinazione della pena agli
effetti della applicazione delle misure cautelari si tiene conto, oltre che dei
criteri indicati nell'articolo 278, della diminuente della minore età.
(1) Comma modificato dall'articolo 5 del D.L.
13 maggio 1991, n. 152.
(2) Comma modificato dall'articolo 40 del
D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, con la decorrenza prevista dall'articolo 56
del medesimo D.Lgs. 12/1991.
Prescrizioni.
Art. 20
1. Se, in relazione a quanto disposto
dall'articolo
19comma 2, non risulta necessario fare ricorso ad altre misure
cautelari, il giudice, sentito l'esercente la potestà dei genitori, può
impartire al minorenne specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio
o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione. Si applica l'articolo 19
comma 3.
2. Le prescrizioni previste dal comma 1
perdono efficacia decorsi due mesi dal provvedimento con il quale sono state
impartite. Quando ricorrono esigenze probatorie, il giudice può disporre la
rinnovazione, per non più di una volta, delle prescrizioni imposte.
3. Nel caso di gravi e ripetute violazioni
delle prescrizioni, il giudice può disporre la misura della permanenza in casa.
Permanenza in casa.
Art. 21
1. Con il provvedimento che dispone la
permanenza in casa il giudice prescrive al minorenne di rimanere presso
l'abitazione familiare o altro luogo di privata dimora. Con il medesimo
provvedimento il giudice può imporre limiti o divieti alla facoltà del minorenne
di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo
assistono.
2. Il giudice può, anche con separato
provvedimento, consentire al minorenne di allontanarsi dall'abitazione in
relazione alle esigenze inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad
altre attività utili per la sua educazione.
3. I genitori o le persone nella cui
abitazione è disposta la permanenza del minorenne vigilano sul suo
comportamento. Essi devono consentire gli interventi di sostegno e di controllo
dei servizi previsti dall'articolo
6 nonché gli eventuali ulteriori controlli disposti dal giudice.
4. Il minorenne al quale è imposta la
permanenza in casa è considerato in stato di custodia cautelare, ai soli fini
del computo della durata massima della misura, a decorrere dal momento in cui
la misura è eseguita ovvero dal momento dell'arresto, del fermo o
dell'accompagnamento. Il periodo di permanenza in casa è computato nella pena
da eseguire, a norma dell'articolo 657 del
codice di procedura penale (1).
5. Nel caso di gravi e ripetute violazioni
degli obblighi a lui imposti o nel caso di allontanamento ingiustificato dalla abitazione,
il giudice può disporre la misura del collocamento in comunità.
(1) Comma sostituito dall'articolo 41 del
D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, con la decorrenza prevista dall'articolo 56
del medesimo D.Lgs. 12/1991.
Collocamento in comunità (1).
Art. 22
1. Con il provvedimento che dispone il
collocamento in comunità il giudice ordina che il minorenne sia affidato a una
comunità pubblica o autorizzata, imponendo eventuali specifiche prescrizioni
inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per
la sua educazione.
2. Il responsabile della comunità
collabora con i servizi previsti dall'articolo 19
comma 3.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 21
commi 2 e 4.
4. Nel caso di gravi e ripetute violazioni
delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunità,
il giudice può disporre la misura della custodia cautelare, per un tempo non
superiore a un mese, qualora si proceda per un delitto per il quale è prevista
la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
(1) Vedi l'articolo
10 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272.
Custodia cautelare (1).
Art. 23
1. La custodia cautelare può essere
applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo
a nove anni. Anche fuori dei casi predetti, la custodia cautelare può essere
applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 380 comma 2 lettere e), f),
g), h) del codice di procedura penale nonché, in ogni caso, per il
delitto di violenza carnale.
2. Il giudice può disporre la custodia
cautelare:
a) se sussistono gravi e inderogabili
esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto
pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova;
b) se l'imputato si è dato alla fuga o
sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga (2);
c) se, per specifiche modalità e
circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, vi è il concreto
pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di
violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di
criminalità organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede.
3. I termini previsti dall'articolo 303
del codice di procedura penale sono ridotti della metà per i reati commessi da
minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori degli
anni sedici e decorrono dal momento della cattura, dell'arresto, del fermo o
dell'accompagnamento.
(1) Articolo sostituito dall'articolo 42 del
D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, con la decorrenza prevista dall'articolo 56
del medesimo D.Lgs. 12/1991.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 26 luglio 2000, n. 359,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera.
Provvedimenti in caso di scarcerazione per
decorrenza dei termini.
Art. 24
1. Quando l'imputato è scarcerato per
decorrenza dei termini, il giudice può imporre le prescrizioni previste dall'articolo 20.
CAPO III
DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO E
GIUDIZIO IN DIBATTIMENTO
Procedimenti speciali.
Art. 25
1. Nel procedimento davanti al tribunale
per i minorenni non si applicano le disposizioni dei titoli II e V del libro VI
del codice di procedura penale.
2. Le disposizioni del titolo III del
libro VI del codice di procedura penale si applicano solo se è possibile
compiere gli accertamenti previsti dall'articolo 9
e assicurare al minorenne l'assistenza prevista dall'articolo 12.
2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 2,
il pubblico ministero può procedere al giudizio direttissimo anche nei
confronti del minorenne accompagnato a norma dell'articolo 18-bis(1).
2-ter. Il pubblico ministero non può
procedere al giudizio direttissimo o richiedere il giudizio immediato nei casi
in cui ciò pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore (2).
(1) Comma aggiunto dall'articolo 43 del
D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, con la decorrenza prevista dall'articolo 56
del medesimo D.Lgs. 12/1991.
(2) Comma aggiunto dall' articolo 12-quater
del D.L. 23 maggio 2008 n.92 .
Obbligo della immediata declaratoria della
non imputabilità.
Art. 26
1. In ogni stato e grado del procedimento
il giudice, quando accerta che l'imputato è minore degli anni quattordici,
pronuncia, anche di ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di
persona non imputabile.
Sentenza di non luogo a procedere per
irrilevanza del fatto (1) .
Art. 27
1. Durante le indagini preliminari, se
risulta la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento, il pubblico
ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza
del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze
educative del minorenne.
2. Sulla richiesta il giudice provvede in
camera di consiglio sentiti il minorenne e l'esercente la potestà dei genitori,
nonché la persona offesa dal reato. Quando non accoglie la richiesta il giudice
dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.
3. Contro la sentenza possono proporre
appello il minorenne e il procuratore generale presso la corte di appello. La
corte di appello decide con le forme previste dall'articolo
127 del codice di procedura penale e, se non conferma la sentenza,
dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.
4. Nell'udienza preliminare, nel giudizio
direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza
di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, se ricorrono le condizioni
previste dal comma 1 (2) .
(1) Articolo sostituito dall'articolo 1 della
legge 5 febbraio 1992, n. 123. A norma dell'articolo 3
della medesima legge
123/1992 nei procedimenti pendenti al 20 febbraio 1992 la sentenza
di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto prevista dal presente
articolo, può essere pronunciata in ogni stato e grado del procedimento.
(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 9 maggio 2003, n. 149,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in
cui prevede che la sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto possa
essere pronunciata solo nell'udienza preliminare, nel giudizio immediato e nel
giudizio direttissimo.
Sospensione del processo e messa alla
prova.
Art. 28
1. Il giudice, sentite le parti, può
disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover
valutare la personalità del minorenne all'esito della prova disposta a norma
del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni
quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o
della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per
un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso
della prescrizione (1).
2. Con l'ordinanza di sospensione il
giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della
giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali,
delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il
medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare
le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la
persona offesa dal reato.
3. Contro l'ordinanza possono ricorrere
per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore.
4. La sospensione non può essere disposta
se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato (2).
5. La sospensione è revocata in caso di
ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.
(1) Comma modificato dall'articolo 44 del
D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, con la decorrenza prevista dall'articolo 56
del medesimo D.Lgs. 12/1991.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 14 aprile 1995, n. 125,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, sia nella
parte in cui prevede che la sospensione non può essere disposta se l'imputato
chiede il giudizio abbreviato, sia nella parte in cui prevede che la
sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio immediato.
Dichiarazione di estinzione del reato per
esito positivo della prova.
Art. 29
1. Decorso il periodo di sospensione, il
giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il
reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della
sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Altrimenti
provvede a norma degli articoli
32 e
33.
Sanzioni sostitutive.
Art. 30
1. Con la sentenza di condanna il giudice,
quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a due anni,
può sostituirla con la sanzione della semidetenzione o della libertà
controllata, tenuto conto della personalità e delle esigenze di lavoro o di
studio del minorenne nonché delle sue condizioni familiari, sociali e
ambientali.
2. Il pubblico ministero competente per
l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza al magistrato di sorveglianza
per i minorenni del luogo di abituale dimora del condannato. Il magistrato di
sorveglianza convoca, entro tre giorni dalla comunicazione, il minorenne,
l'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi
minorili e provvede in ordine alla esecuzione della sanzione a norma delle
leggi vigenti, tenuto conto anche delle esigenze educative del minorenne.
Svolgimento dell'udienza preliminare.
Art. 31
1. Fermo quanto previsto dagli articoli 420-bis e 420-ter del codice di procedura
penale, il giudice può disporre l'accompagnamento coattivo
dell'imputato non comparso (1).
2. Il giudice, sentite le parti, può
disporre l'allontanamento del minorenne, nel suo esclusivo interesse, durante
l'assunzione di dichiarazioni e la discussione in ordine a fatti e circostanze
inerenti alla sua personalità.
3. Dell'udienza è dato avviso alla persona
offesa, ai servizi minorili che hanno svolto attività per il minorenne e
all'esercente la potestà dei genitori.
4. Se l'esercente la potestà non compare
senza un legittimo impedimento, il giudice può condannarlo al pagamento a
favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquantamila a lire un
milione. In qualunque momento il giudice può disporre l'allontanamento
dell'esercente la potestà dei genitori quando ricorrono le esigenze indicate
nell'articolo
12comma 3.
5. La persona offesa partecipa all'udienza
preliminare ai fini di quanto previsto dall'articolo 90 del codice di procedura
penale. Il minorenne, quando è presente, è sentito dal giudice. Le altre
persone citate o convocate sono sentite se risulta necessario ai fini indicati
nell'articolo
9 (2).
(1) Comma modificato dall'articolo 49 della
legge 16 dicembre 1999, n. 479.
(2) Comma sostituito dall'articolo 45 del
D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, con la decorrenza prevista dall'articolo 56
del medesimo D.Lgs. 12/1991.
Provvedimenti.
Art. 32
1. Nell'udienza preliminare, prima
dell'inizio della discussione, il giudice chiede all'imputato se consente alla
definizione del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato
validamente prestato in precedenza. Se il consenso è prestato, il giudice, al
termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi
previsti dall'articolo 425 del codice di procedura
penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza
del fatto (1).
2. Il giudice, se vi è richiesta del
pubblico ministero, pronuncia sentenza di condanna quando ritiene applicabile
una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva. In tale caso la pena può essere
diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale.
3. Contro la sentenza prevista dal comma 2
l'imputato e il difensore munito di procura speciale possono proporre
opposizione, con atto depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la
sentenza, entro cinque giorni dalla pronuncia o, quando l'imputato non è
comparso, dalla notificazione dell'estratto. La sentenza è irrevocabile quando
è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per
impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile (2) (3).
3-bis. L'esecuzione della sentenza di
condanna pronunciata a carico di più minorenni imputati dello stesso reato
rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino
a quando il giudizio conseguente all'opposizione non sia definito con pronuncia
irrevocabile (4).
4. In caso di urgente necessità, il giudice,
con separato decreto, può adottare provvedimenti civili temporanei a protezione
del minorenne. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e cessano di
avere effetto entro trenta giorni dalla loro emissione.
(1) Comma, da ultimo, sostituito dall'articolo 22 della
legge 1° marzo 2001, n. 63. Successivamente la Corte Costituzionale,
con sentenza 16 maggio 2002, n. 195, ha dichiarato l'illegittimità del presente
comma, nella parte in cui, in mancanza del consenso dell'imputato, preclude al
giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un
accertamento di responsabilità.
(2) Comma così sostituito dall'articolo 46 del
D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 11 marzo 1993, n. 77, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in
cui non prevede che possa essere proposta opposizione avverso le sentenze di
non luogo a procedere con le quali è stata comunque presupposta la
responsabilità dell'imputato.
(4) Comma aggiunto dall'articolo 46 del
D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
Opposizione (1).
Art. 32-bis
1. Con l'atto di opposizione è richiesto
il giudizio davanti al tribunale per i minorenni.
2. L'opposizione è inammissibile quando è proposta
fuori termine o da persona non legittimata. L'inammissibilità è dichiarata dal
giudice che ha emesso la sentenza con ordinanza avverso la quale l'opponente
può proporre ricorso per cassazione.
3. Quando non deve dichiararne
l'inammissibilità, il giudice trasmette l'opposizione con il fascicolo formato
a norma dell'articolo 431 del codice di procedura
penale al tribunale per i minorenni competente per il giudizio.
4. Nel giudizio conseguente
all'opposizione il tribunale per i minorenni revoca la sentenza di condanna.
5. Il tribunale per i minorenni può
applicare in ogni caso una pena anche diversa e più grave di quella fissata
nella sentenza revocata e revocare i benefici già concessi.
6. Con la sentenza che proscioglie l'imputato
perché il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è
commesso in presenza di una causa di giustificazione, il tribunale per i
minorenni, revoca la sentenza di condanna anche nei confronti degli imputati
dello stesso reato che non hanno proposto opposizione.
(1) Articolo aggiunto dall'articolo 47 del
D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, con la decorrenza prevista dall'articolo 56
del medesimo D.Lgs. 12/1991.
Udienza dibattimentale.
Art. 33
1. L'udienza dibattimentale davanti al
tribunale per i minorenni è tenuta a porte chiuse.
2. L'imputato che abbia compiuto gli anni
sedici può chiedere che l'udienza sia pubblica. Il tribunale decide, valutata
la fondatezza delle ragioni addotte e l'opportunità di procedere in udienza
pubblica, nell'esclusivo interesse dell'imputato. La richiesta non può essere
accolta se vi sono coimputati minori degli anni sedici o se uno o più
coimputati non vi consente.
3. L'esame dell'imputato è condotto dal
presidente. I giudici, il pubblico ministero e il difensore possono proporre al
presidente domande o contestazioni da rivolgere all'imputato.
4. Si applicano le disposizioni degli articoli 31
e 32 comma
4.
Impugnazione dell'esercente la potestà dei
genitori.
Art. 34
1. L'esercente la potestà dei genitori
può, anche senza avere diritto alla notificazione del provvedimento, proporre
l'impugnazione che spetta all'imputato minorenne.
2. Qualora sia l'imputato che l'esercente
la potestà dei genitori abbiano proposto l'impugnazione, si tiene conto, a ogni
effetto, soltanto dell'impugnazione proposta dall'imputato, quando tra i due
atti vi sia contraddizione. Negli altri casi, la regolarità di una impugnazione
sana l'irregolarità dell'altra anche in relazione ai motivi.
Giudizio di appello.
Art. 35
1. Nel procedimento di appello si
osservano in quanto applicabili le disposizioni riguardanti il procedimento
davanti al tribunale per i minorenni.
CAPO IV
PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE
MISURE DI SICUREZZA
Applicazione delle misure di sicurezza nei
confronti dei minorenni.
Art. 36
1. La misura di sicurezza della libertà
vigilata applicata nei confronti di minorenni è eseguita nelle forme previste
dagli articoli
20 e 21.
2. La misura di sicurezza del riformatorio
giudiziario è applicata soltanto in relazione ai delitti previsti dall'articolo 23
comma 1 ed è eseguita nelle forme dell'articolo 22.
Applicazione provvisoria.
Art. 37
1. Con la sentenza di non luogo a
procedere a norma degli articoli 97
e 98 del codice penale, il
giudice, su richiesta del pubblico ministero, può applicare in via provvisoria
una misura di sicurezza.
2. La misura è applicata se ricorrono le
condizioni previste dall'articolo 224 del
codice penalee quando, per le specifiche modalità e circostanze del
fatto e per la personalità dell'imputato, sussiste il concreto pericolo che
questi commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale
o diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine costituzionale ovvero gravi
delitti di criminalità organizzata.
3. Quando applica in via provvisoria una
misura di sicurezza, il giudice dispone la trasmissione degli atti al tribunale
per i minorenni. Allo stesso modo provvede nel caso di rigetto della richiesta
del pubblico ministero. La misura cessa di avere effetto decorsi 30 giorni
dalla pronuncia senza che abbia avuto inizio il procedimento previsto
dall'articolo 38.
4. Le disposizioni dei commi precedenti si
applicano nel giudizio abbreviato quando il giudice, anche di ufficio, ritiene
che sussistono le condizioni previste dal comma 2.
Procedimento davanti al tribunale per i
minorenni.
Art. 38
1. Nei casi previsti dall'articolo 37
il tribunale per i minorenni procede al giudizio sulla pericolosità nelle forme
previste dall'articolo 678 del codice di procedura
penale e decide con sentenza, sentiti il minorenne, l'esercente la
potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi indicati
nell'articolo 6. Nel corso del procedimento può modificare o revocare la misura
applicata a norma dell'articolo
37comma 1 o applicarla in via provvisoria.
2. Con la sentenza il tribunale per i
minorenni applica la misura di sicurezza se ricorrono le condizioni previste
dall'articolo
37 comma 2.
Applicazione di una misura di sicurezza
nel dibattimento.
Art. 39
1. Con la sentenza emessa a norma degli articoli 97 e 98
del codice penale o con la sentenza di condanna, il tribunale per i
minorenni può disporre l'applicazione di una misura di sicurezza, se ricorrono
le condizioni previste dall'articolo
37 comma 2.
Esecuzione delle misure di sicurezza.
Art. 40
1. La competenza per l'esecuzione delle
misure di sicurezza applicate nei confronti di minorenni è attribuita al
magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo dove la misura stessa deve
essere eseguita.
2. Il magistrato di sorveglianza per i
minorenni impartisce le disposizioni concernenti le modalità di esecuzione
della misura, sulla quale vigila costantemente anche mediante frequenti
contatti, senza alcuna formalità, con il minorenne, l'esercente la potestà dei
genitori, l'eventuale affidatario e i servizi minorili. In caso di revoca della
misura ne dà comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale
per i minorenni per l'eventuale esercizio dei poteri di iniziativa in materia
di provvedimenti civili.
Impugnazione dei provvedimenti del
magistrato di sorveglianza per i minorenni.
Art. 41
1. Contro i provvedimenti emessi dal
magistrato di sorveglianza per i minorenni in materia di misure di sicurezza
possono proporre appello dinanzi al tribunale per i minorenni l'imputato,
l'esercente la potestà dei genitori, il difensore e il pubblico ministero.
2. Si osservano le disposizioni generali
sulle impugnazioni, ma l'appello non ha effetto sospensivo, salvo che il
tribunale per i minorenni disponga altrimenti.