Legge 7 marzo 1996, n. 108 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 9
marzo, n. 58). - Disposizioni in materia di usura (1) (2) (3) .
(1) Vedi la legge
23 febbraio 1999, n. 44 e l'articolo
1, comma 385, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
(2) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi
Ministro/Ministero della giustizia ex D.P.R. 13 settembre 1999.
(3) Per l'interpretazione autentica della presente legge vedi il D.L. 29
dicembre 2000, n. 394.
Preambolo
(Omissis).
Articolo 1
Art. 1.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
(1) Sostituisce l'art. 644, cod. pen..
(2) Abroga l'art. 644-bis del cod.
pen..
Articolo 2
Art. 2.
1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio
italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio,
comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse
quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle
banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti
dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli
articoli
106 e
107
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre
precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale
rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale
di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo
nella Gazzetta Ufficiale (1).
2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto
conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle
garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti
la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo
nella Gazzetta Ufficiale .
3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni
altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere
nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al
pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la
classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1
e 2.
4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice
penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso
medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai
sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è
compreso, aumentato della metà.
(1) Vedi il D.M. 21 settembre 2001 e D.M. 26
marzo 2009.
Articolo 3
Art. 3.
1. La prima classificazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 verrà
pubblicata entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Entro i successivi centottanta giorni sarà
pubblicata la prima rilevazione trimestrale di cui al comma 1 del medesimo
articolo 2. Fino alla pubblicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 è punito a
norma dell'
articolo 644,
primo comma, del codice penale chiunque, fuori dei casi previsti dall'
articolo 643 del codice
penale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri,
da soggetto in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, in
corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri
vantaggi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e ai tassi
praticati per operazioni similari dal sistema bancario e finanziario, risultano
sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità. Alla
stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto
dall'
articolo 644, primo
comma, del codice penale, procura a soggetto che si trova in condizioni di
difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o altra utilità facendo
dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso che, avuto
riguardo alle concrete modalità del fatto, risulta sproporzionato rispetto
all'opera di mediazione.
Articolo 4
Art. 4.
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce il secondo comma dell'art. 1815, cod.
civ.
Articolo 5
Art. 5.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica l'art.
132, comma 1, del D.L.gs. 1° settembre 1993, n. 385.
Articolo 6
Art. 6.
1. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell'
articolo
12- sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
dalla
legge 7
agosto 1992, n. 356, introdotto dall'
articolo
2 del D.L. 20 giugno 1994, n. 399, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8
agosto 1994, n. 501.
Articolo 7
Art. 7.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica l'art. 32-quater, cod. civ.
Articolo 8
Art. 8.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
(1) Modifica la lettera f) del comma 1 dell'art. 266, c.p.p.
(2) Modifica l'art.
10, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito in legge18
febbraio 1992, n. 172.
Articolo 9
Art. 9.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
(1) Modifica l'art.
14, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55.
(2) Modifica l'art.
3-quater, legge 31 maggio 1965, n. 575.
Articolo 10
Art. 10.
1. Nel giudizio penale di cui all'articolo 1 della presente legge
possono costituirsi parte civile anche le associazioni e le fondazioni di cui
all'articolo 15.
Articolo 11
Art. 11.
1. (Omissis) (1).
(1) Aggiunge l'art. 644-ter al cod.
pen.
Articolo 12
Art. 12.
1. (Omissis) (1).
(1) Modifica il D.L. 31
dicembre 1991, n. 419, convertito in legge
18 febbraio 1992, n. 172.
Articolo 13
Art. 13.
1. Le domande di cui all'
articolo
3 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni,
dalla
legge
18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, il cui termine di
presentazione sia spirato alla data di entrata in vigore della presente legge,
possono essere presentate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla
stessa data.
2. Per le domande relative a fatti verificatisi tra il 1° gennaio
1990 e il 2 novembre 1991, il termine fissato dal medesimo
articolo
3 del citato
decreto-legge
n. 419 del 1991 decorre dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Anche d'ufficio, il comitato previsto dall'
articolo
5, comma 2, del citato
decreto-legge n. 419 del 1991procede al nuovo esame delle domande per le
quali è stato proposto o deciso il rigetto perché presentate oltre i termini
fissati a pena di decadenza.
4. Su domanda che il soggetto legittimato deve presentare, a pena di
decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il comitato di cui al comma 3 procede all'esame delle domande sulle quali
ha già formulato proposta al Presidente del Consiglio dei ministri senza tener
conto del lucro cessante nelle valutazioni sull'ammontare del danno
patrimoniale.
Articolo 14
Art. 14.
1. È istituito presso l'ufficio del Commissario straordinario del
Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket il "Fondo di
solidarietà per le vittime dell'usura".
2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di
durata non superiore al decennio a favore di soggetti che esercitano attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una
libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di
usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è
surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei
diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo
è esente da oneri fiscali (1).
3. Il mutuo non può essere concesso prima del decreto che dispone il
giudizio nel procedimento di cui al comma 2. Tuttavia, prima di tale momento,
può essere concessa, previo parere favorevole del pubblico ministero,
un'anticipazione non superiore al 50 per cento dell'importo erogabile a titolo
di mutuo quando ricorrono situazioni di urgenza specificamente documentate;
l'anticipazione può essere erogata trascorsi sei mesi dalla presentazione della
denuncia ovvero dalla iscrizione dell'indagato per il delitto di usura nel
registro delle notizie di reato, se il procedimento penale di cui al comma 2 è
ancora in corso.
4. L'importo del mutuo è commisurato al danno subìto dalla vittima
del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari
corrisposti all'autore del reato. Il Fondo può erogare un importo maggiore
quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalità di
riscossione o la sua riferibilità a organizzazioni criminali, sono derivati alla
vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati
guadagni.
5. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al
Fondo entro il termine di sei mesi dalla data in cui la persona offesa ha
notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere
corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che
risponda alla finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura nella
economia legale. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di
anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di
rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del
reato.
6. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario
straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket
sulla base della istruttoria operata dal comitato di cui all'
articolo
5, comma 2, del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla
legge
18 febbraio 1992, n. 172. Il Commissario straordinario può procedere alla
erogazione della provvisionale anche senza il parere di detto comitato. Può
altresì valersi di consulenti.
7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a
favore di soggetti condannati per il reato di usura o sottoposti a misure di
prevenzione personale. Nei confronti di soggetti indagati o imputati per detto
reato ovvero proposti per dette misure, la concessione del mutuo è sospesa fino
all'esito dei relativi procedimenti. La concessione dei mutui è subordinata
altresì al verificarsi delle condizioni di cui all'
articolo
1 , comma 2, lettere c) e d) del citato
decreto-legge
n. 419 del 1991.
8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla concessione del
mutuo se nel procedimento penale per il delitto di usura in cui sono parti
offese, ed in relazione al quale hanno proposto la domanda di mutuo, hanno reso
dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le dichiarazioni false o reticenti
sia in corso procedimento penale, la concessione del mutuo è sospesa fino
all'esito di tale procedimento.
9. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione del
mutuo e della provvisionale ed al recupero delle somme già erogate nei casi
seguenti:
a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al
quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con
provvedimento di archiviazione ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di
proscioglimento o di assoluzione;
b) se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono
utilizzate in conformità al piano di cui al comma 5;
c) se sopravvengono le condizioni ostative alla concessione del mutuo
previste nei commi 7 e 8.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti
verificatisi a partire dal 1° gennaio 1996. Le erogazioni di cui al presente
articolo sono concesse nei limiti delle disponibilità del Fondo.
11. Il Fondo è alimentato:
a) da uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato pari a lire
10 miliardi per l'anno 1996 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 1997; al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio;
c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.
(1) Comma, da ultimo, così modificato dall'art.
145, legge 23 dicembre 2000, n. 388.
(2) Per il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, vedi il D.P.R.
29 gennaio 1997, n. 51.
(3) Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo,
vedi l' articolo
6-ter del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300.
Articolo 15
Art. 15.
1. È istituito presso il Ministero del tesoro il "Fondo per la
prevenzione del fenomeno dell'usura" di entità pari a lire 300 miliardi, da
costituire con quote di 100 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari
1996, 1997 e 1998. Il Fondo dovrà essere utilizzato quanto al 70 per cento per
l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai
confidi, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e
quanto al 30 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute
per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui al comma 4 (1) (2).
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi ai Confidi
alle seguenti condizioni:
a) che essi costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai
fondi rischi ordinari, destinati a garantire fino all'80 per cento le banche e
gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine e
all'incremento di linee di credito a breve termine a favore delle piccole e
medie imprese a elevato rischio finanziario, intendendosi per tali le imprese
cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia
pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del finanziamento stesso pur in
presenza della disponibilità del Confidi al rilascio della garanzia;
b) che i contributi di cui al comma 1 siano cumulabili con eventuali
contributi concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
3. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, determina con decreto i requisiti patrimoniali dei
fondi speciali antiusura di cui al comma 2 e i requisiti di onorabilità e di
professionalità degli esponenti dei fondi medesimi (3).
4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione
del fenomeno dell'usura sono iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministro del
tesoro. Lo scopo della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso
forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare dall'atto
costitutivo e dallo statuto (4).
5. Il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell'interno ed il
Ministro per gli affari sociali, determina con decreto i requisiti patrimoniali
delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura
ed i requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti delle
medesime fondazioni e associazioni (3).
6. Le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno
dell'usura prestano garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari al fine
di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo meritevoli
in base ai criteri fissati nei relativi statuti, incontrano difficoltà di
accesso al credito.
7. Fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, le
fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura
esercitano le altre attività previste dallo statuto.
8. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 e l'assegnazione dei
contributi, il Governo provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, all'istituzione di una commissione costituita da
rappresentanti dei Ministeri del tesoro e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del Dipartimento per gli affari sociali presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri nonché all'adozione del relativo regolamento di
gestione. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.
9. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti
dello stanziamento previsto al comma 1.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
(1) Comma modificato dall'articolo
13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(2) Vedi articolo
1, commi 385 e 386 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
(3) Per il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, vedi il D.P.R.
11 giugno 1997, n. 315. Vedi, anche, il D.M. 6
agosto 1996.
(4) Vedi il D.M. 24
ottobre 2007, n.220.
Articolo 16
Art. 16.
1. L'attività di mediazione o di consulenza nella concessione di
finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari è riservata ai
soggetti iscritti in apposito albo istituito presso il Ministero del tesoro, che
si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi.
2. Con regolamento del Governo adottato ai sensi dell'
articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio
italiano dei cambi, è specificato il contenuto dell'attività di mediazione
creditizia e sono fissate le modalità per l'iscrizione e la cancellazione
dall'albo, nonché le forme di pubblicità dell'albo medesimo. La cancellazione
può essere disposta per il venire meno dei requisiti indicati al comma 3 e per
gravi violazioni degli obblighi indicati al comma 4.
4. Ai soggetti che svolgono l'attività di mediazione creditizia si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo VI del
decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del
decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5
luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.
5. L'esercizio dell'attività di mediazione creditizia è compatibile
con lo svolgimento di altre attività professionali.
6. La pubblicità a mezzo stampa dell'attività di cui al comma 1 è
subordinata all'indicazione, nella pubblicità medesima, degli estremi della
iscrizione nell'albo di cui allo stesso comma 1.
7. Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere
iscritto nell'albo indicato al comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a
quattro anni e con la multa da quattro a venti milioni di lire.
9. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi,
nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di
mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o
finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o
finanziaria, è punito con l'arresto fino a due anni ovvero con l'ammenda da
quattro a venti milioni di lire (1).
(1) Vedi disposizioni di cui all'articolo
17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
Articolo 17
Art. 17.
1. Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la
quale il protesto è stato levato e non abbia subìto ulteriore protesto ha
diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione.
2. La riabilitazione è accordata con decreto del presidente del
tribunale su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi.
3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore può proporre
reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione, alla corte di appello che
decide in camera di consiglio.
4. Il decreto di riabilitazione è pubblicato nel Bollettino dei
protesti cambiari ed è reclamabile ai sensi del comma 3 da chiunque vi abbia
interesse entro dieci giorni dalla pubblicazione.
5. Nelle stesse forme di cui al comma 4 è pubblicato il provvedimento
della corte di appello che accoglie il reclamo.
6. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti
gli effetti, come mai avvenuto.
6- bis . Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere
la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro
informatico di cui all'
articolo
3- bis , del decreto legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con
modificazioni, dalla
legge
15 novembre 1995, n. 480. La cancellazione dei dati del protesto è disposta
dal responsabile dirigente dell'ufficio protesti competente per territorio non
oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa
istanza, corredata del provvedimento di riabilitazione (1).
(1) Comma aggiunto dall'art.
3, legge 18 agosto 2000, n. 235, a decorrere dal 28 dicembre 2000;
successivamente modificato dall' art.
45, legge 12 dicembre 2002, n. 273.
Articolo 18
Art. 18.
1. Su istanza del debitore che sia parte offesa del delitto di usura
il presidente del tribunale può, con decreto non impugnabile, disporre la
sospensione della pubblicazione, ovvero la cancellazione del protesto elevato a
seguito di presentazione per il pagamento di un titolo di credito da parte
dell'imputato del predetto delitto, direttamente o per interposta persona,
quando l'imputato sia stato rinviato a giudizio. Il decreto di sospensione o
cancellazione perde effetto nel caso di assoluzione dell'imputato del delitto di
usura con sentenza definitiva.