Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (in Gazz. Uff., 4 febbraio, n.
28). - Ordinamento giudiziario (1) (2) (3).
(1) La denominazione "tribunale" nel presente provvedimento è stata
sostituita da quella "tribunale ordinario", ai sensi dell'art. 10, d.p.r. 22
settembre 1988, n. 449.
(2) Per l'entrata in vigore delle disposizioni sul giudice unico di
primo grado, si vedano gli artt. 33 ss. e 219 e ss., d.lg. 19 febbraio 1998, n.
51.
(3) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi
Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.
Parte 1 [testo DECRETO [ parte 1 di 2]]
Preambolo
(Omissis)
Articolo 1
Art. 1.
È approvato l'unito testo dell'"ordinamento giudiziario", allegato al
presente decreto e visto d'ordine nostro dal Ministro guardasigilli e dal
Ministro delle finanze.
Il testo anzidetto avrà esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1941.
Articolo 2
Art. 2.
Con successivi provvedimenti saranno disciplinate le altre materie
alle quali si riferisce la delegazione contenuta nella legge 24 dicembre 1925,
n. 2260.
Parte 2 [testo DISPOSIZIONI [ parte 2 di 2]]
Preambolo
(Omissis)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
DELLE AUTORITÀ ALLE QUALI È AFFIDATA L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
Articolo 1
Dei giudici.
La giustizia, nelle materie civile e penale, è amministrata:
a) dal giudice di pace;
b) (Omissis) (1);
c) dal tribunale ordinario;
d) dalla corte di appello;
e) dalla corte di cassazione;
f) dal tribunale per i minorenni;
g) dal magistrato di sorveglianza;
h) dal tribunale di sorveglianza (2).
Sono regolati da leggi speciali l'ordinamento giudiziario dell'impero
e degli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato (3), le
giurisdizioni amministrative ed ogni altra giurisdizione speciale nonché le
giurisdizioni per i reati militari e marittimi.
(1) Lettera abrogata dall'art. 1, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
(2) Comma così sostituito prima dall'art. 1, d.p.r. 22 settembre 1988,
n. 449, e poi dall'art. 45, l. 21 novembre 1991, n. 374, con effetto dal 1°
maggio 1995, ai sensi dell'art. 1, l. 4 dicembre 1992, n. 477 e dell'art. 13,
d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, come modificato dalla legge di conversione 6
dicembre 1994, n. 673.
(3) Il riferimento all'impero ed agli altri territori soggetti alla
sovranità dello Stato è da ritenersi superato.
Articolo 2
Del pubblico Ministero.
Presso la corte di cassazione, le corti di appello, i tribunali
ordinari e i tribunali per i minorenni è costituito l'ufficio del pubblico
ministero (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, d.lg. 19 febbraio 1998, n.
51.
Articolo 3
Cancellerie e segreterie giudiziarie. Ufficiali ed uscieri
giudiziari.
Ogni corte, tribunale ed ufficio di conciliazione ha una cancelleria
ed ogni ufficio del pubblico ministero ha una segreteria. L'ufficio di
cancelleria o di segreteria può essere costituito anche presso le sezioni
distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento (1).
Alle corti e ai tribunali sono addetti ufficiali giudiziari, aiutanti
ufficiali giudiziari e coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e
protesti. Tale personale può essere addetto anche alle sezioni distaccate di cui
alla tabella B annessa al presente ordinamento. Negli uffici di conciliazione le
funzioni di ufficiale giudiziario sono esercitate nei modi indicati nell'art. 28
(1).
Il personale e gli uffici delle cancellerie e segreterie giudiziarie,
gli ufficiali giudiziari e gli uscieri giudiziari sono regolati da leggi
particolari.
(1) Comma prima sostituito dall'art. 5, l. 1° febbraio1989, n. 30 e poi
così modificato dall'art. 3, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 4
Ordine giudiziario.
L'ordine giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici di ogni
grado dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico Ministero (1).
Appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorari i giudici
conciliatori (2), i vice conciliatori (2), i giudici onorari di tribunale, i
vice procuratori, gli esperti del tribunale ordinario e della sezione di corte
di appello per i minorenni ed, inoltre, gli assessori della corte di assise (3)
[e gli esperti della magistratura del lavoro nell'esercizio delle loro funzioni
giudiziarie] (4).
Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di ogni
gruppo e grado fa parte dell'ordine giudiziario.
Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario (5).
(1) Comma così modificato dall'art. 4, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
(2) Ora "giudici di pace".
(3) Ora, giudici popolari della corte di assise e della corte di assise
di appello, ai sensi della l. 10 aprile 1951, n. 287.
(4) Comma così modificato dall'art. 1. d.lg. 28 luglio 1989, n. 273 e
dall'art. 4, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51. Le parole tra parentesi sono da
ritenersi superate a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo.
(5) Vedi, ora, art. 1, l. 12 luglio 1975, n. 322 e d.p.r. 17 gennaio
1990.
Articolo 5
Organici; sedi giudiziarie.
Il numero, le sedi, le circoscrizioni territoriali degli uffici
giudiziari indicati nel primo comma dell'art. 1 ed il ruolo organico della
magistratura sono determinati dalle tabelle allegate al presente ordinamento,
fatta eccezione per i giudici conciliatori (1).
(1) Ora, giudici di pace.
Articolo 6
Provvedimenti riflettenti lo stato dei magistrati (1).
I magistrati sono nominati, promossi, tramutati e revocati dal Re
Imperatore (2), su proposta del Ministro della giustizia, osservate le forme del
presente ordinamento, salvo, per la nomina degli uditori, il disposto
dell'ultimo comma dell'art. 127.
Qualsiasi altro provvedimento riflettente lo stato dei magistrati è
emanato egualmente con decreto reale (3), su proposta del Ministro della
giustizia, con l'osservanza delle norme stabilite nel presente ordinamento,
salvo che non sia diversamente stabilito.
(1) Vedi, ora, artt. 10 e 11, l. 24 marzo 1958, n. 195.
(2) Ora, Presidente della Repubblica.
(3) Ora, decreto del Presidente della Repubblica.
Articolo 7
Provvedimenti riflettenti gli organi giudiziari e il pubblico
ministero.
Qualsiasi provvedimento che attua le disposizioni del presente
ordinamento, relative alla costituzione di sezioni ed alla ripartizione dei
magistrati tra i diversi uffici della stessa sede, nonché i provvedimenti
relativi alle applicazioni, alle sostituzioni ed alle supplenze di magistrati,
sono emanati con decreto reale (1), salvo che non sia diversamente stabilito.
(1) Ora, decreto del Presidente della Repubblica.
Articolo 7 Bis
Tabelle degli uffici giudicanti.
1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 in
sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di
assise, la assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei
magistrati che hanno la direzione di sezioni anorma dell'articolo 47-bis,
secondo comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47-ter, terzo
comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il conferimento delle specifiche
attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi
giudicanti sono stabiliti ogni triennio con decreto del Ministro della
giustizia, in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della
magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello,
sentiti i consigli giudiziari. Decorso il triennio, l'efficacia del decreto è
prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto. La violazione dei criteri
per l’assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non
determina in nessun caso la nullita` dei provvedimenti adottati (1).
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio
superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal
Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n.
195, e possono essere variate nel corso del triennio per sopravvenute esigenze
degli uffici giudiziari, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello,
sentiti i consigli giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza, concernenti le
tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici sulla assegnazione dei magistrati,
sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio superiore
della magistratura per la relativa variazione tabellare (2).
2-bis. Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei
provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché di giudice
dell'udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due
anni funzioni di giudice del dibattimento. Le funzioni di giudice dell'udienza
preliminare sono equiparate a quelle di giudice del dibattimento (3) (4).
2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase
delle indagini preliminari nonché il giudice dell'udienza preliminare non
possono esercitare tali funzioni oltre il periodo stabilito dal Consiglio
superiore della magistratura ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni . Qualora alla
scadenza del termine essi abbiano in corso il compimento di un atto del quale
sono stati richiesti, l'esercizio delle funzioni è prorogato, limitatamente al
relativo procedimento, sino al compimento dell'attività medesima (5).
[ 2-quater. Il tribunale in composizione monocratica è costituito da
un magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di
tre anni (6). ] (7)
2-quinquies. Le disposizioni dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater
possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio.
Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 (6).
3. Per quanto riguarda la corte suprema di cassazione il Consiglio
superiore della magistratura delibera sulla proposta del primo presidente della
stessa corte, sentito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione (8) (9).
(1) Comma sostituito dall'articolo 5 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
e modificato dall'articolo 4, comma 19, della legge 30 luglio 2007, n. 111.
(2) Comma modificato dall'articolo 4, comma 19, della legge 30 luglio
2007, n. 111.
(3) Comma aggiunto dall'art. 57, l. 16 dicembre 1999, n. 479 e così
modificato dall'art. 24, l. 1° marzo 2001, n. 63.
(4) Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai giudici
che assumono le funzioni di giudici incaricati dei provvedimenti previsti per la
fase delle indagini preliminari o di giudici dell'udienza preliminare
successivamente alla data di entrata in vigore della l. 16 dicembre 1999, n.
479.
(5) Comma aggiunto dall'art. 57, l. 16 dicembre 1999, n. 479, e,
successivamente, modificato dall'articolo 2, comma 27, della legge 25 luglio
2005, n. 150 e dall'articolo 4, comma 19, della legge 30 luglio 2007, n. 111.
(6) Comma aggiunto dall'art. 57, l. 16 dicembre 1999, n. 479.
(7) Comma abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio
2007, n. 111.
(8) Comma modificato dall'articolo 4, comma 19, della legge 30 luglio
2007, n. 111.
(9) Articolo aggiunto dall'art. 3, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 449.
Articolo 7 Ter
Criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici
impediti (1) .
1. L'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli
collegi e giudici è effettuata, rispettivamente, dal dirigente dell'ufficio e
dal presidente della sezione o dal magistrato che la dirige, secondo criteri
obiettivi e predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio superiore
della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con
la medesima procedura. Nel determinare i criteri per l'assegnazione degli affari
penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio superiore della
magistratura stabilisce la concertazione, ove possibile, in capo allo stesso
giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento e la designazione di
un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell'udienza
preliminare. Qualora il dirigente dell'ufficio o il presidente della sezione
revochino la precedente assegnazione ad una sezione o ad un collegio o ad un
giudice, copia del relativo provvedimento motivato viene comunicata al
presidente della sezione e al magistrato interessato (2).
2. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce altresì i
criteri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito.
[ 3. Il Consiglio superiore della magistratura determina i criteri
generali per l'organizzazione degli uffici del pubblico ministero e per
l'eventuale ripartizione di essi in gruppi di lavoro (3)] (4).
3-bis. Al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli
uffici giudiziari sono istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici
requirenti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei
capi degli uffici (5).
3-ter. Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici
giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne dà
immediata comunicazione al Ministro della giustizia per la emanazione del
relativo decreto (5).
3-quater. L'individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima
tabella infradistrettuale è operata sulla base dei seguenti criteri:
a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere
inferiore alle quindici unità per gli uffici giudicanti;
b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando
l'accorpamento tra loro degli uffici con organico fino ad otto unità se
giudicanti e fino a quattro unità se requirenti;
c) nelle esigenze di funzionalità degli uffici si deve tener conto
delle cause di incompatibilità funzionali dei magistrati;
d) si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche dei
luoghi e dei collegamenti viari, in modo da determinare il minor onere per
l'erario (5).
3-quinquies. Il magistrato può essere assegnato anche a più uffici
aventi la medesima attribuzione o competenza, ma la sede di servizio principale,
ad ogni effetto giuridico ed economico, è l'ufficio del cui organico il
magistrato fa parte. La supplenza infradistrettuale non opera per le assenze o
impedimenti di durata inferiore a sette giorni (5).
3-sexies. Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al
comma 3-bis, si osservano le procedure previste dal comma 2 (5) (6).
(1) Rubrica così sostituita dall'art. 1, d.lg. 4 maggio 1999, n. 138.
(2) Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 1, d.lg. 4 maggio 1999,
n. 138.
(3) Comma aggiunto dall'art. 6, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51. Per
l'abrogazione vedi l'articolo 2, comma 4, lettera d), della legge 25 luglio
2005, n. 150.
(4) Comma abrogato dall'articolo 7 del D.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106
con la decorrenza indicata nell'articolo 8 del medesimo D.lgs.
(5) Comma aggiunto dall'art. 6, l. 4 maggio 1998, n. 133.
(6) Articolo aggiunto dall'art. 4, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 449.
Articolo 8
Requisiti per l'ammissione a funzioni giudiziarie.
[ Per essere ammesso a funzioni giudiziarie è necessario:
1) essere cittadino italiano, di razza italiana (1), di sesso
maschile (2), ed iscritto al P.N.F. (3);
2) avere l'esercizio dei diritti civili;
3) avere sempre tenuto illibata condotta civile, morale e politica
(4);
4) possedere gli altri requisiti previsti dalla legge per le varie
funzioni] (5) .
(1) Requisito non più previsto, ai sensi dell'art. 3 Cost.
(2) Requisito non più previsto, ai sensi dell'art. 1, l. 9 febbraio
1963, n. 66.
(3) Requisito non più previsto, per effetto della caduta del regime
fascista.
(4) L'art. 3 Cost. ha eliminato qualsiasi discriminazione tra i
cittadini in relazione alle opinioni politiche.
(5) Articolo abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160
con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.
Articolo 9
Giuramento.
I magistrati prestano giuramento col rito prescritto dal regolamento
e con la formula seguente: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed
al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con
coscienza i doveri inerenti al mio ufficio" (1).
Il giuramento viene prestato entrando a far parte dell'ordine
giudiziario e non deve essere rinnovato. I magistrati onorari prestano
giuramento prima di assumere le loro funzioni.
(1) La formula di giuramento di cui al presente comma è stata così
sostituita dall'art. 4, l. 23 dicembre 1946, n. 478.
Articolo 10
Termine per l'assunzione delle funzioni.
I magistrati debbono assumere le loro funzioni nel termine di giorni
trenta dalla data del bollettino ufficiale che pubblica la registrazione alla
corte dei conti del decreto di nomina o destinazione.
Tale termine non può essere prorogato per nessuna ragione, ma può
essere abbreviato dal Ministro della giustizia per necessità di servizio.
Il Ministro può anche ordinare, per ragioni di servizio, che il
magistrato tramutato o promosso continui ad esercitare il precedente suo ufficio
per un periodo di tempo non superiore a giorni trenta (1). In questo caso, il
termine stabilito nel primo comma del presente articolo decorre dal giorno in
cui cessa tale esercizio, e può essere abbreviato per disposizione del Ministro.
Nei casi di necessità di servizio, il Ministro può disporre che i
magistrati promossi o tramutati assumano servizio presso il nuovo ufficio anche
prima della registrazione del relativo decreto alla corte dei conti. Nel caso di
revoca del decreto per mancata registrazione, il magistrato è considerato come
in missione, ed ha il diritto alla corrispondente indennità per il tempo in cui
ha prestato servizio in esecuzione del decreto stesso.
(1) Termine elevato a mesi 6 dall'art. 34, l. 4 gennaio 1963, n. 1.
Articolo 11
(Decadenza per inosservanza del termine per assumere le funzioni)
(1).
Il magistrato, che non assume le funzioni nel termine stabilito
dall'articolo precedente, o in quello che gli è stato assegnato con disposizione
del Ministro, decade dall'impiego.
Il magistrato decaduto dall'impiego ai sensi del primo comma si
considera aver cessato di far parte dell'ordine giudiziario in seguito a
dimissioni.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche alla ipotesi
di decadenza prevista dall' articolo 127, primo comma, lettera c), seconda
parte, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
.
(1) Articolo sostituito dalll'articolo 28 del D.Lgs. 23 febbraio 2006,
n. 109.
Articolo 12
Obbligo della residenza. Sanzioni.
Omissis (1).
(1) Articolo abrogato dall'articolo 29 del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n.
109.
Articolo 13
Esenzione da uffici e servizi pubblici.
I magistrati sono esenti da qualunque ufficio o pubblico servizio
estraneo alle loro funzioni, eccettuato il servizio militare.
Articolo 14
Potestà di polizia dei giudici.
Ogni giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, può richiedere,
quando occorre, l'intervento della forza pubblica e può prescrivere tutto ciò
che è necessario per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali
procede.
Articolo 15
Potestà dei magistrati del pubblico ministero di richiedere la forza
armata.
I magistrati del pubblico ministero hanno, nell'esercizio delle loro
funzioni, il diritto di richiedere direttamente l'intervento della forza armata.
CAPO II
DELLE INCOMPATIBILITÀ
Articolo 16
Incompatibilità di funzioni.
I magistrati privati non possono assumere pubblici o privati impieghi
od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale (1) o di
amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza. Non possono
nemmeno esercitare industrie o commerci, né qualsiasi libera professione.
Salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 61 dello statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3,
non possono, inoltre, accettare incarichi di qualsiasi specie né possono
assumere le funzioni di arbitro, senza l'autorizzazione del Consiglio superiore
della magistratura (2).
In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di
presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali è
parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto
previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei
lavori pubblici, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (2).
(1) Ora, deputato.
(2) Gli attuali commi secondo e terzo così sostituiscono l'originario
comma secondo per effetto dell'art. 14, l. 2 aprile 1979, n. 97.
Articolo 17
Incompatibilità speciali per i primi presidenti e i procuratori
generali della Repubblica (1).
I primi presidenti (2) ed i procuratori generali della Repubblica (3)
non possono assumere alcun incarico fuori della residenza, tranne quelli ad essi
attribuiti da leggi e regolamenti o quelli conferiti con decreto reale (4).
(1) Rubrica così modificata dal d.lg.c.p.s. 2 agosto 1946, n. 72.
(2) Ora, primo presidente e presidente aggiunto della Corte di
cassazione e presidenti delle Corti di appello.
(3) Termine così modificato dal d.lg.c.p.s. 2 agosto 1946, n. 72.
(4) Ora, decreto del Presidente della Repubblica.
Articolo 18
(Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con
esercenti la professione forense). (1)
I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei
tribunali non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i
loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il
convivente, esercitano la professione di avvocato.
La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata
sulla base dei seguenti criteri:
a) rilevanza della professione forense svolta dai soggetti di cui al
primo comma avanti all'ufficio di appartenenza del magistrato, tenuto, altresì,
conto dello svolgimento continuativo di una porzione minore della professione
forense e di eventuali forme di esercizio non individuale dell'attività da parte
dei medesimi soggetti;
b) dimensione del predetto ufficio, con particolare riferimento alla
organizzazione tabellare;
c) materia trattata sia dal magistrato che dal professionista, avendo
rilievo la distinzione dei settori del diritto civile, del diritto penale e del
diritto del lavoro e della previdenza, ed ancora, all'interno dei predetti e
specie del settore del diritto civile, dei settori di ulteriore specializzazione
come risulta, per il magistrato, dalla organizzazione tabellare;
d) funzione specialistica dell'ufficio giudiziario.
Ricorre sempre una situazione di incompatibilità con riguardo ai
Tribunali ordinari organizzati in un'unica sezione o alle Procure della
Repubblica istituite presso Tribunali strutturati con un'unica sezione, salvo
che il magistrato operi esclusivamente in sezione distaccata ed il parente o
l'affine non svolga presso tale sezione alcuna attività o viceversa.
I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti e
requirenti sono sempre in situazione di incompatibilità di sede ove un parente o
affine eserciti la professione forense presso l'Ufficio dagli stessi diretto,
salvo valutazione caso per caso per i Tribunali ordinari organizzati con una
pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale.
Il rapporto di parentela o affinità con un praticante avvocato
ammesso all'esercizio della professione forense, è valutato ai fini dell'
articolo 2, comma 2, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 , e
successive modificazioni, tenuto conto dei criteri di cui al secondo comma.
(1) Articolo modificato dall'articolo 7 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n.
51 e successivamente sostituito dall'articolo 29 del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n.
109.
Articolo 19
(Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con
magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede) (1).
I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità
sino al secondo grado, di coniugio o di convivenza, non possono far parte della
stessa Corte o dello stesso Tribunale o dello stesso ufficio giudiziario.
La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata
sulla base dei criteri di cui all' articolo 18, secondo comma , per quanto
compatibili.
I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità
sino al terzo grado, di coniugio o di convivenza, non possono mai fare parte
dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati in un'unica sezione
ovvero di un Tribunale o di una Corte organizzati in un'unica sezione e delle
rispettive Procure della Repubblica, salvo che uno dei due magistrati operi
esclusivamente in sezione distaccata e l'altro in sede centrale.
I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità
fino al quarto grado incluso, ovvero di coniugio o di convivenza, non possono
mai far parte dello stesso collegio giudicante nelle corti e nei tribunali.
I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti o
requirenti della stessa sede sono sempre in situazione di incompatibilità, salvo
valutazione caso per caso per i Tribunali o le Corti organizzati con una
pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale. Sussiste,
altresì, situazione di incompatibilità, da valutare sulla base dei criteri di
cui all' articolo 18, secondo comma , in quanto compatibili, se il magistrato
dirigente dell'ufficio è in rapporto di parentela o affinità entro il terzo
grado, o di coniugio o convivenza, con magistrato addetto al medesimo ufficio,
tra il presidente del Tribunale del capoluogo di distretto ed i giudici addetti
al locale Tribunale per i minorenni, tra il Presidente della Corte di appello o
il Procuratore generale presso la Corte medesima ed un magistrato addetto,
rispettivamente, ad un Tribunale o ad una Procura della Repubblica del
distretto, ivi compresa la Procura presso il Tribunale per i minorenni.
I magistrati non possono appartenere ad uno stesso ufficio
giudiziario ove i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo
grado, svolgono attività di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. La
ricorrenza in concreto dell'incompatibilità è verificata sulla base dei criteri
di cui all' articolo 18, secondo comma , per quanto compatibili.
(1) Articolo sostituito dall'articolo 29 del D.Lgs. 23 febbraio 2006,
n. 109.
CAPO I
DEL GIUDICE CONCILIATORE (1) (1) Il Capo I del Titolo II è stato abrogato
dall'art. 47, l. 21 novembre 1991, n. 374, con effetto dal 1° maggio 1995, ai
sensi dell'art. 1, l. 4 dicembre 1992, n. 477, e dell'art. 13, d.l. 7 ottobre
1994, n. 571, conv. in l. 6 dicembre 1994, n. 673, salvo quanto disposto
dall'art. 44 della legge 374/1991.
Articolo 20
Sede degli uffici di conciliazione.
[In ogni comune ha sede un giudice conciliatore.
Nei comuni divisi in borgate o frazioni, ed in quelli divisi in
quartieri a norma della legge comunale e provinciale, possono essere istituiti
con decreto reale (1) uffici distinti di giudice conciliatore.
A ciascun ufficio di conciliazione, è, di regola, addetto un
viceconciliatore; e possono esservi addetti, se necessario, più
viceconciliatori] (2).
(1) Ora, decreto del Presidente della Repubblica.
(2) Articolo abrogato dall'art. 47, l. 21 novembre 1991, n. 374, con
effetto dal 1° maggio 1995, ai sensi dell'art. 1, l. 4 dicembre 1992, n. 477, e
dell'art. 13, d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in l. 6 dicembre 1994, n. 673,
salvo quanto disposto dall'art. 44 della legge 374/1991.
Articolo 21
Gratuità dell'ufficio.
[L'ufficio di giudice conciliatore e di vice-conciliatore è gratuito
ed onorario] (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 47, l. 21 novembre 1991, n. 374, con
effetto dal 1° maggio 1995, ai sensi dell'art. 1, l. 4 dicembre 1992, n. 477, e
dell'art. 13, d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in l. 6 dicembre 1994, n. 673,
salvo quanto disposto dall'art. 44 della legge 374/1991.
Articolo 22
Funzioni del giudice conciliatore.
[Il giudice conciliatore ha funzione conciliativa e contenziosa in
materia civile.
Nell'esercizio della giurisdizione contenziosa decide secondo il
diritto e l'equità in conformità del disposto degli artt. 113 e 114 del codice
di procedura civile.
La competenza e le attribuzioni del giudice conciliatore nonché la
forma degli atti e dei giudizi sono determinate dalle leggi di procedura] (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 47, l. 21 novembre 1991, n. 374, con
effetto dal 1° maggio 1995, ai sensi dell'art. 1, l. 4 dicembre 1992, n. 477, e
dell'art. 13, d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in l. 6 dicembre 1994, n. 673,
salvo quanto disposto dall'art. 44 della legge 374/1991.
Articolo 23
Requisiti per la nomina.
[Possono essere nominati giudici conciliatori e vice-conciliatori i
cittadini italiani, di razza italiana, di sesso maschile, iscritti al P.N.F.,
residenti nel comune, che hanno età non inferiore a venticinque anni.
La scelta deve cadere su elementi capaci di assolvere degnamente, per
requisiti di indipendenza, carattere e prestigio, le funzioni di magistrato
onorario] (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 47, l. 21 novembre 1991, n. 374, con
effetto dal 1° maggio 1995, ai sensi dell'art. 1, l. 4 dicembre 1992, n. 477, e
dell'art. 13, d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in l. 6 dicembre 1994, n. 673,
salvo quanto disposto dall'art. 44 della legge 374/1991.
Articolo 24
Nomina e durata dell'ufficio.
[La nomina dei giudici conciliatori e vice-conciliatori è fatta, in
virtù di regia delegazione, con decreto del Presidente della corte d'appello, su
designazione del procuratore generale della Repubblica.
I giudici conciliatori e vice-conciliatori durano in carica tre anni
e possono essere confermati; al termine del triennio cessano dalla carica anche
quelli che ottennero la nomina nel corso del medesimo] (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 47, l. 21 novembre 1991, n. 374, con
effetto dal 1° maggio 1995, ai sensi dell'art. 1, l. 4 dicembre 1992, n. 477, e
dell'art. 13, d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in l. 6 dicembre 1994, n. 673,
salvo quanto disposto dall'art. 44 della legge 374/1991.
Articolo 25
Decadenza, revoca e dispensa dall'ufficio.
[I giudici conciliatori e i vice-conciliatori decadono dall'ufficio
per perdita della cittadinanza, per trasferimento in altro comune o per una
delle cause di incompatibilità stabilite dal successivo articolo.
Possono essere revocati per indegnità o per inettitudine.
Possono essere dispensati dall'ufficio per dimissioni volontarie o
per incapacità dipendente da motivi di salute.
Tutti i predetti provvedimenti sono emanati dal presidente della
corte di appello, su conforme parere del procuratore generale della Repubblica]
(1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 47, l. 21 novembre 1991, n. 374, con
effetto dal 1° maggio 1995, ai sensi dell'art. 1, l. 4 dicembre 1992, n. 477, e
dell'art. 13, d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in l. 6 dicembre 1994, n. 673,
salvo quanto disposto dall'art. 44 della legge 374/1991.
Articolo 26
Incompatibilità.
[L'ufficio di giudice conciliatore e di vice-conciliatore è
incompatibile con la qualità:
a) di magistrato e in genere di funzionario in attività di servizio
appartenente o addetto all'ordine giudiziario;
b) di funzionario o di agente di pubblica sicurezza in attività di
servizio] (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 47, l. 21 novembre 1991, n. 374, con
effetto dal 1° maggio 1995, ai sensi dell'art. 1, l. 4 dicembre 1992, n. 477, e
dell'art. 13, d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in l. 6 dicembre 1994, n. 673,
salvo quanto disposto dall'art. 44 della legge 374/1991.
Articolo 27
Divieto di assistenza professionale.
[L'avvocato, il procuratore legale (1) e il patrocinatore, rivestito
delle funzioni di giudice conciliatore o vice conciliatore, non può prestare
assistenza, direttamente o indirettamente, alle parti, né può rappresentare
davanti all'ufficio di conciliazione al quale appartiene] (2).
(1) Il termine "procuratore legale" contenuto nel presente comma si
intende sostituito con il termine "avvocato" ex art. 3, l. 24 febbraio 1997, n.
27.
(2) Articolo abrogato dall'art. 47, l. 21 novembre 1991, n. 374, con
effetto dal 1° maggio 1995, ai sensi dell'art. 1, l. 4 dicembre 1992, n. 477, e
dell'art. 13, d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in l. 6 dicembre 1994, n. 673,
salvo quanto disposto dall'art. 44 della legge 374/1991.
Articolo 28
Cancellieri di conciliazione e personale ausiliario.
[Le funzioni di cancelliere sono esercitate dal segretario comunale o
da altro impiegato della segreteria, e quelle di ufficiale giudiziario
dall'inserviente comunale e da altre persone residenti nel comune che presentino
le necessarie garanzie di idoneità, previa autorizzazione da concedersi con
decreto del procuratore della Repubblica, in entrambi i casi.
L'autorizzazione può essere revocata o sospesa temporaneamente nella
stessa forma, se risulti che il cancelliere o l'incaricato delle funzioni di
ufficiale giudiziario non adempiono scrupolosamente e con diligenza ai loro
doveri] (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 47, l. 21 novembre 1991, n. 374, con
effetto dal 1° maggio 1995, ai sensi dell'art. 1, l. 4 dicembre 1992, n. 477, e
dell'art. 13, d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in l. 6 dicembre 1994, n. 673,
salvo quanto disposto dall'art. 44 della legge 374/1991.
Articolo 29
Vigilanza sugli uffici di conciliazione.
[La vigilanza sugli uffici di conciliazione è esercitata dalle
autorità giudiziarie in conformità delle disposizioni contenute nel titolo II
del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511] (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 47, l. 21 novembre 1991, n. 374, con
effetto dal 1° maggio 1995, ai sensi dell'art. 1, l. 4 dicembre 1992, n. 477, e
dell'art. 13, d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in l. 6 dicembre 1994, n. 673,
salvo quanto disposto dall'art. 44 della legge 374/1991.
CAPO II
DEL PRETORE (1) (1) Capo abrogato dall'art. 30, d.lg. 19 febbraio 1998, n.
51.
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 30
Sede della pretura.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 30, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 31
Composizione dell'ufficio.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 30, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 32
Nomina ed eventuali incarichi dei vice-pretori onorari.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 30, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 33
Funzioni ed attribuzioni del pretore.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 30, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 34
Funzioni dei magistrati ordinari e onorari addetti alle preture.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 30, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
SEZIONE II
DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE PRETURE COSTITUITE IN SEZIONI
Articolo 35
Costituzione delle preture in sezioni.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 30, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 36
Sezioni promiscue.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 30, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 37
Determinazione delle sezioni e successive modificazioni.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 30, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 38
Attribuzioni del titolare.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 30, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 39
Assegnazione dei magistrati alle singole sezioni.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 30, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
SEZIONE III
DELLE SEDI DISTACCATE DI PRETURA
Articolo 40
Costituzione delle sedi distaccate di pretura.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 30, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 41
Istituzione e soppressione di sedi distaccate.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 30, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
CAPO III
DEI TRIBUNALI (1) (1) Intitolazione così sostituita dall'art. 9, d.p.r. 22
settembre 1988, n. 449.
SEZIONE I
DEL TRIBUNALE ORDINARIO (1) (1) Intitolazione così sostituita dall'art. 10,
d.p.r. 22 settembre 1988, n. 449.
Articolo 42
Sede del tribunale ordinario.
Il tribunale ordinario ha sede in ogni capoluogo determinato nella
tabella A annessa al presente ordinamento.
Articolo 42 Bis
Composizione dell'ufficio del tribunale ordinario.
Il tribunale ordinario è diretto dal presidente del tribunale e ad
esso sono addetti più giudici. Al tribunale ordinario possono essere addetti uno
o più presidenti di sezione.
Al tribunale ordinario possono essere addetti giudici onorari (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 8, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 42 Ter
Nomina dei giudici onorari di tribunale.
I giudici onorari di tribunale sono nominati con decreto del Ministro
della giustizia, in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della
magistratura, su proposta del consiglio giudiziario competente per territorio
nella composizione prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge 21 novembre
1991, n. 374.
Per la nomina è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) esercizio dei diritti civili e politici;
c) idoneità fisica e psichica;
d) età non inferiore a venticinque anni e non superiore a
sessantanove anni;
e) residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede
l'ufficio giudiziario per il quale è presentata domanda, fatta eccezione per
coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;
f) laurea in giurisprudenza;
g) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena
detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di
prevenzione o di sicurezza.
Costituisce titolo di preferenza per la nomina l'esercizio, anche
pregresso:
a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
b) della professione di avvocato, anche nella qualità di iscritto
nell'elenco speciale previsto dall'articolo 3, quarto comma, lettera b), del
regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;
c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli
istituti superiori statali;
d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie
giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla
soppressa carriera direttiva;
e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica
corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche
o in enti pubblici economici.
Costituisce altresì titolo di preferenza, in assenza di quelli
indicati nel terzo comma, il conseguimento del diploma di specializzazione di
cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
Con decreto del Ministro della giustizia, adottato su conforme
deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sono disciplinate le
modalità del procedimento di nomina (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 8, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 42 Quater
Incompatibilità.
Art. 42-quater.
Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario di tribunale:
a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del
Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti
territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli
stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;
b) gli ecclesiastici e i ministri di confessioni religiose;
c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti
incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;
d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili
con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;
e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti
attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o
bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria.
Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono
esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel
circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice
onorario e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi
successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.
Il giudice onorario di tribunale non può assumere l'incarico di
consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli
uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale
esercita le funzioni giudiziarie (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 8, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 42 Quinquies
Durata dell'ufficio (1) (2).
Art. 42-quinquies .
La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni.
Il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta (3).
I giudici onorari di tribunali che hanno in corso la procedura di
conferma nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della
procedura di cui al secondo comma, anche oltre il termine di scadenza
dell'incarico. La conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con
decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del triennio già decorso.
In caso di mancata conferma i giudici onorari di tribunale in proroga cessano
dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del CSM
che non necessita di decreto del Ministro (4).
Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario, nella
composizione prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n.
374, esprime un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle
funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei
provvedimenti. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la
conferma.
La nomina dei giudici onorari di tribunale pur avendo effetto dalla
data del decreto ministeriale di cui all'articolo 42-ter, primo comma, ha durata
triennale con decorrenza dal 1o gennaio dell'anno successivo alla nomina (4) (5)
.
(1) Articolo aggiunto dall'art. 8, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
(2) Vedi l'articolo 9 del D.L. 30 giugno 2005, n. 115.
(3) Per la proroga nelle funzioni dei giudici onorari e dei vice
procuratori onorari vedi l'articolo
14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.
(4) Comma aggiunto dall'art. 22, d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv.
in l. 19 gennaio 2001, n. 4.
(5) Vedi l'articolo 2 del D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, convertito in
legge 26 febbraio 2004, n. 45.
Articolo 42 Sexies
Cessazione, decadenza e revoca dall'ufficio.
Art. 42-sexies.
Il giudice onorario di tribunale cessa dall'ufficio:
a) per compimento del settantaduesimo anno di età;
b) per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma;
c) per dimissioni, a decorrere dalla data di comunicazione del
provvedimento di accettazione.
Il giudice onorario di tribunale decade dall'ufficio:
a) se non assume le sue funzioni entro sessanta giorni dalla
comunicazione del provvedimento di nomina o nel termine più breve eventualmente
fissato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 10;
b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio;
c) se viene meno uno dei requisiti necessari per la nomina o
sopravviene una causa di incompatibilità.
Il giudice onorario di tribunale è revocato dall'ufficio in caso di
inosservanza dei doveri inerenti al medesimo.
La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio è dichiarata o
disposta con le stesse modalità previste per la nomina (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 8, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 42 Septies
Doveri e diritti del giudice onorario di tribunale.
Art. 42-septies.
Il giudice onorario di tribunale è tenuto all'osservanza dei doveri
previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.
Al giudice onorario competono esclusivamente le indennità e gli altri
diritti espressamente attribuiti dalla legge con specifico riferimento al
rapporto di servizio onorario (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 8, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 43
Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario.
Il tribunale ordinario:
a) esercita la giurisdizione in primo grado e in appello, contro le
sentenze pronunciate dal giudice di pace, in materia civile;
b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale;
c) esercita la funzione di giudice tutelare;
d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso
deferite (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 9, d.lg. 19 febbraio 1998, n.
51.
Articolo 43 Bis
Funzioni dei giudici ordinari ed onorari addetti al tribunale
ordinario.
I giudici ordinari ed onorari svolgono presso il tribunale ordinario
il lavoro giudiziario loro assegnato dal presidente del tribunale o, se il
tribunale è costituito in sezioni, dal presidente o altro magistrato che dirige
la sezione.
I giudici onorari di tribunale non possono tenere udienza se non nei
casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari.
Nell'assegnazione prevista dal primo comma, è seguito il criterio di
non affidare ai giudici onorari:
a) nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e
possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di
merito o del giudizio petitorio;
b) nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini
preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonché la trattazione di
procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di
procedura penale (1) (2).
(1) Lettera così sostituita dall'art. 3-bis, d.l. 7 aprile 2000, n. 82,
conv. in l. 5 giugno 2000, n. 144.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 10, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 44
Ufficio d'istruzione penale.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 12, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 449.
Articolo 45
Giudice di sorveglianza.
[Nella sede del tribunale ordinario, e nelle sedi designate con
decreto del Ministro della giustizia, un giudice è annualmente incaricato delle
funzioni di sorveglianza sull'esecuzione delle pene detentive e sulla
applicazione ed esecuzione delle misure amministrative di sicurezza.
Il giudice di sorveglianza provvede, inoltre, in materia di misure
amministrative di sicurezza ed esercita le altre funzioni che la legge gli
attribuisce.
In caso di bisogno possono essere incaricati delle funzioni di
sorveglianza anche altri giudici del tribunale ordinario.
L'incarico di esercitare funzioni di giudice di sorveglianza è
revocabile anche se conferito a giudici inamovibili] (1).
(1) Articolo da ritenersi abrogato ex l. 26 luglio 1975, n. 354.
Articolo 46
Costituzione delle sezioni.
Il tribunale ordinario può essere costituito in più sezioni.
Nei tribunali ordinari costituiti in sezioni sono biennalmente
designate le sezioni alle quali sono devoluti, promiscuamente o separatamente,
gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonché,
separatamente, le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza
obbligatorie.
In ogni tribunale ordinario costituito in sezioni è istituita una
sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di
procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza
preliminare.
A ciascuna sezione, nella formazione delle tabelle ai sensi
dell'articolo 7-bis, sono destinati giudici nel numero richiesto dalle esigenze
di servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti, dell'urgenza della
definizione delle controversie, nonché del numero delle controversie sulle quali
il tribunale giudica in composizione collegiale.
I giudici destinati a ciascuna sezione non possono essere comunque in
numero inferiore a cinque. Tale limite non opera per la sezione dei giudici
incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase
delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare (1) (2).
(1) Comma aggiunto dall'art. 2, d.lg. 4 maggio 1999, n. 138.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 11, d.lg. 19 febbraio 1998, n.
51.
Articolo 47
Attribuzioni del presidente del tribunale.
Il presidente del tribunale dirige l'ufficio e, nei tribunali
costituiti in sezioni, distribuisce il lavoro tra le sezioni, salvi i compiti
del presidente di sezione. Esercita le altre funzioni che gli sono attribuite
dalla legge nei modi da questa stabiliti (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 12, d.lg. 19 febbraio 1998, n.
51.
Articolo 47 Bis
Direzione delle sezioni.
Nei tribunali costituiti in sezioni e nei quali sono istituiti posti
di presidente di sezione, la direzione delle sezioni è attribuita ad un
presidente di sezione.
Nei tribunali nei quali non sono istituiti posti di presidente di
sezione, dell'organizzazione del lavoro della sezione è incaricato il magistrato
designato nelle tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 13, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 47 Ter
Istituzione dei posti di presidente di sezione.
Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma, nei tribunali
costituiti in sezioni ai quali sono addetti più di dieci giudici ordinari
possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore
a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci (1).
Il posto di presidente di sezione può essere comunque istituito,
senza l'osservanza dei limiti previsti dal primo comma:
a) per la direzione della corte di assise e delle singole sezioni
della medesima, quando il numero delle udienze da esse tenute lo richiede;
b) per la direzione delle seguenti sezioni, tenuto conto della loro
consistenza numerica e delle specifiche esigenze organizzative:
1) sezioni incaricate della trattazione delle controversie in materia
di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie;
2) sezioni incaricate degli affari inerenti alle procedure
concorsuali;
3) sezioni dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti del
codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per
l'udienza preliminare, salvo quanto previsto dal terzo comma (1).
In ogni tribunale ordinario di cui alla tabella A allegata alla legge
22 dicembre 1973, n. 884, la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti
previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e
per l'udienza preliminare è diretta da un presidente di sezione. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 settembre 1989,
n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380 (2).
(1) Comma così sostituito dall'art. 3, d.lg. 4 maggio 1999, n. 138.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 13, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 47 Quater
Attribuzioni del presidente di sezione.
Art. 47-quater.
Attribuzioni del presidente di sezione.
Il presidente di sezione, oltre a svolgere il lavoro giudiziario,
dirige la sezione cui è assegnato e, in particolare, sorveglia l'andamento dei
servizi di cancelleria ed ausiliari, distribuisce il lavoro tra i giudici e
vigila sulla loro attività, curando anche lo scambio di informazioni sulle
esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione. Collabora, altresì, con
il presidente del tribunale nell'attività di direzione dell'ufficio.
Con le tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis, al presidente di
sezione può essere attribuito l'incarico di dirigere più sezioni che trattano
materie omogenee, ovvero di coordinare uno o più settori di attività
dell'ufficio (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 13, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 47 Quinquies
Presidenza dei collegi.
Art. 47-quinquies.
Presidenza dei collegi.
Quando il tribunale giudica in composizione collegiale, la presidenza
del collegio è assunta dal presidente del tribunale o da un presidente di
sezione o dal magistrato più elevato in qualifica o dal più anziano dei
magistrati di pari qualifica componenti il collegio (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 13, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 48
Composizione dell'organo giudicante.
In materia civile e penale il tribunale giudica in composizione
monocratica e, nei casi previsti dalla legge, in composizione collegiale.
Sull'applicazione delle misure di prevenzione personali e
patrimoniali il tribunale giudica sempre in composizione collegiale.
Salve le disposizioni relative alla composizione delle sezioni
specializzate, il tribunale, quando giudica in composizione collegiale, decide
con il numero invariabile di tre componenti (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 14, d.lg. 19 febbraio 1998, n.
51.
SEZIONE I-BIS
DELLE SEZIONI DISTACCATE DI TRIBUNALE (1) (1) Sezione aggiunta dall'art.
15, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 48 Bis
Sezioni distaccate del tribunale ordinario.
Nei comuni indicati nella tabella B annessa al presente ordinamento
sono istituite sezioni distaccate del tribunale ordinario con la circoscrizione
stabilita per ciascuna di esse (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 15, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 48 Ter
Istituzione, soppressione e modifica della circoscrizione delle
sezioni distaccate.
All'istituzione, alla soppressione ed alla modifica della
circoscrizione delle sezioni distaccate del tribunale ordinario si provvede con
decreto motivato del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del
tesoro, previo parere del Consiglio superiore della magistratura.
Il decreto è adottato sulla base di criteri oggettivi ed omogenei,
che tengono conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei
sistemi di mobilità, dell'indice di contenzioso in materia civile e penale degli
ultimi due anni, della complessità e dell'articolazione delle attività
economiche e sociali che si svolgono nel territorio.
L'avvio del procedimento è comunicato agli enti locali interessati,
ai consigli giudiziari e ai consigli degli ordini degli avvocati. Si osservano
le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il parere del Consiglio superiore della magistratura è comunicato al
Ministro della giustizia entro quarantacinque giorni dal ricevimento della
richiesta. Trascorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del
parere (1) (2).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 15, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
(2) Le disposizioni del presente articolo divengono efficaci alla
scadenza del termine stabilito dall'art. 1, comma 4, l. 16 luglio 1997, n. 254.
Articolo 48 Quater
Affari trattati nelle sezioni distaccate.
Art. 48-quater.
Affari trattati nelle sezioni distaccate.
Nelle sezioni distaccate sono trattati gli affari civili e penali sui
quali il tribunale giudica in composizione monocratica, quando il luogo in
ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientra nella
circoscrizione delle sezioni medesime.
Le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza
obbligatorie sono trattate esclusivamente nella sede principale del tribunale.
In deroga a quanto previsto dal secondo comma, con decreto del
Ministro della giustizia in conformità della deliberazione del Consiglio
superiore della magistratura assunta sulla proposta del presidente del tribunale
sentito il consiglio dell'ordine degli avvocati, può disporsi che nelle sezioni
distaccate di tribunale aventi sede in isole, eccettuate la Sicilia e la
Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di
previdenza e assistenza obbligatorie. La deroga può essere prevista anche per un
tempo determinato in relazione a particolari circostanze (1).
In tale sede sono altresì svolte, in via esclusiva, le funzioni del
giudice per le indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare (2).
(1) Comma aggiunto dall'art. 5-bis, d.l. 24 maggio 1999, n. 145, conv.
in l. 22 luglio 1999, n. 234.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 15, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 48 Quinquies
Udienze relative a procedimenti da trattare nella sede principale e
nelle sezioni distaccate.
Art. 48-quinquies. Udienze relative a procedimenti da trattare nella
sede principale e
nelle sezioni distaccate.
In considerazione di particolari esigenze, il presidente del
tribunale, sentite le parti, può disporre che una o più udienze relative a
procedimenti civili o penali da trattare nella sede principale del tribunale
siano tenute in una sezione distaccata, o che una o più udienze relative a
procedimenti da trattare in una sezione distaccata siano tenute nella sede
principale o in altra sezione distaccata.
Sentiti il consiglio giudiziario ed il consiglio dell'ordine degli
avvocati, il provvedimento può essere adottato anche in relazione a gruppi
omogenei di procedimenti (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 15, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 48 Sexies
Magistrati assegnati alle sezioni distaccate.
Art. 48-sexies.
Magistrati assegnati alle sezioni distaccate.
I magistrati assegnati alle sezioni distaccate del tribunale
ordinario possono svolgere funzioni anche presso la sede principale o presso
altre sezioni distaccate, secondo criteri determinati con la procedura tabellare
prevista dall'articolo 7-bis.
Nelle sezioni distaccate non sono istituiti posti di presidente di
sezione (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 15, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
SEZIONE II
DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI
Articolo 49
Costituzione e giurisdizione del tribunale per i minorenni.
In ogni sede di corte di appello o di sezione distaccata di corte di
appello è costituito un tribunale per i minorenni.
Il tribunale per i minorenni ha giurisdizione su tutto il territorio
della corte di appello o della sezione di corte di appello, nei limiti di
competenza determinati dalla legge.
Articolo 50
Composizione del tribunale per i minorenni.
Il tribunale per i minorenni è composto da un magistrato di corte di
appello, che lo presiede, da un magistrato di tribunale e da due esperti, un
uomo e una donna, aventi i requisiti richiesti dalla legge, ai quali è conferito
il titolo di giudice onorario del Tribunale per i minorenni. Possono anche
essere nominati due o più supplenti.
Gli esperti del Tribunale per i minorenni sono nominati con decreto
del Capo dello Stato, su proposta del Ministro della giustizia (1), per un
triennio, e possono essere confermati (2).
(1) Gli esperti sono ora nominati dal Consiglio superiore della
magistratura.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 5, l. 27 dicembre 1956, n. 1441.
Articolo 50 Bis
Giudice per le indagini preliminari.
1. In ogni tribunale per i minorenni uno o più magistrati sono
incaricati, come giudici singoli, dei provvedimenti previsti dal codice di
procedura penale per la fase delle indagini preliminari. L'organizzazione del
lavoro dei predetti giudici è attribuita al più anziano.
2. Nell'udienza preliminare, il tribunale per i minorenni, giudica
composto da un magistrato e da due giudici onorari, un uomo e una donna, dello
stesso tribunale (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 14, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 449.
Articolo 51
Giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni.
Le funzioni di giudice di sorveglianza sono esercitate dal giudice
addetto al tribunale per i minorenni.
Il presidente del tribunale ordinario, sentito il procuratore della
Repubblica, può con suo decreto, destinare anche altro giudice, con le stesse
funzioni, al tribunale per i minorenni.
CAPO IV
DELLA CORTE DI APPELLO
SEZIONE I
Articolo 52
Sede della corte di appello.
La corte di appello ha sede nel capoluogo dei distretti indicati
nella tabella A annessa al presente ordinamento.
Articolo 53
Funzioni ed attribuzioni della corte di appello.
La corte di appello:
a) esercita la giurisdizione nelle cause di appello delle sentenze
pronunciate in primo grado dai tribunali in materia civile e penale (1);
b) esercita inoltre le funzioni a essa deferite dal codice di
procedura penale diverse da quelle del giudizio di appello avverso le sentenze
pronunciate nel dibattimento di primo grado; delibera in camera di consiglio nei
casi previsti dal codice di procedura civile e conosce degli altri affari ad
essi deferiti dalle leggi (2).
(1) Lettera così modificata dall'art. 18, d.lg. 19 febbraio 1998, n.
51.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 15, d.p.r. 22 settembre 1988, n.
449.
Articolo 54
Costituzione delle sezioni nelle corti di appello.
Nella formazione delle tabelle ai sensi dell'articolo 7-bis sono
designati i presidenti e i consiglieri che fanno parte di ciascuna sezione e i
supplenti (1).
Si osserva per le corti di appello il disposto dell'art. 46, in
quanto applicabile.
Sono altresì designate le sezioni in funzione di corte di assise, la
sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in
materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, la sezione per i
minorenni ed eventualmente quella che funziona da tribunale regionale delle
acque pubbliche (2) (3).
(1) Comma così sostituito dall'art. 16, d.p.r. 22 settembre 1988, n.
449.
(2) Comma così modificato dall'art. 18, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
(3) I tribunali regionali delle acque pubbliche sono stati però
soppressi dall'art. 1, d.l. 11 novembre 2002, n. 251, con effetto decorsi
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della relativa legge di
conversione.
Articolo 55
Magistrati della corte di appello.
Il presidente (1) presiede la prima sezione della corte di appello e
può presiedere anche le altre sezioni.
Le sezioni sono presiedute da presidenti di sezione.
I giudici delle corti di appello hanno il titolo di consiglieri.
(1) Dizione modificata ex art. 13, l. 5 maggio 1952, n. 405.
Articolo 56
Costituzione del collegio giudicante.
La corte di appello giudica con il numero invariabile di tre votanti
(1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. 8 agosto 1977, n. 532.
Articolo 57
Sezione istruttoria.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 17, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 449.
Articolo 58
Sezione per i minorenni.
Una sezione della corte giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti
del tribunale per i minorenni. Ad essa sono altresì demandate le altre funzioni
della corte di appello previste dal codice di procedura penale, nei procedimenti
a carico di imputati minorenni (1).
La sezione giudica con l'intervento di due esperti, un uomo ed una
donna, aventi i requisiti prescritti dalla legge i quali si aggiungono ai tre
magistrati della sezione (2).
Agli esperti della sezione per i minorenni è conferito il titolo di
consigliere onorario della sezione della Corte di appello per i minorenni; ad
essi è applicabile il disposto dell'ultimo comma dell'art. 50.
Le funzioni di consigliere delegato per la sorveglianza sono, per i
minorenni, esercitate da uno dei magistrati della sezione di Corte di appello
per i minorenni (3).
(1) Comma così sostituito dall'art. 18, d.p.r. 22 settembre 1988, n.
449.
(2) Comma così sostituito dall'art. 2, l. 8 agosto 1977, n. 532.
(3) Articolo così sostituito dall'art. 5, l. 27 dicembre 1956, n. 1441.
Articolo 59
Sezioni distaccate di corte d'appello.
Le sezioni distaccate delle corti di appello hanno sede nei comuni
indicati nella tabella A, annessa al presente ordinamento.
Esse, nella circoscrizione territoriale nella quale esercitano la
giurisdizione, costituiscono sezioni delle corti di appello dalle quali
dipendono.
Alle sezioni distaccate di corte di appello sono preposti presidenti
di sezione alla dipendenza del presidente, ed alle rispettive procure generali
sono preposti avvocati generali alla dipendenza del procuratore generale della
Repubblica.
SEZIONE II
DELLA CORTE DI ASSISE (1) (1) Le disposizioni di questa sezione debbono
ritenersi superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 10 aprile 1951, n.
287.
Articolo 60
Art. 60.
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni di questo articolo debbono ritenersi superate a
seguito dell'entrata in vigore della l. 10 aprile 1951, n. 287.
Articolo 61
Art. 61.
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni di questo articolo debbono ritenersi superate a
seguito dell'entrata in vigore della l. 10 aprile 1951, n. 287.
Articolo 62
Art. 62.
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni di questo articolo debbono ritenersi superate a
seguito dell'entrata in vigore della l. 10 aprile 1951, n. 287.
SEZIONE III
DELLA MAGISTRATURA DEL LAVORO (1) (1) Vedi, ora, l. 11 agosto 1973, n. 533.
Articolo 63
Art. 63.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 11 agosto 1973, n. 533.
SEZIONE IV
DEL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE (1) (1) I tribunali regionali
delle acque pubbliche sono stati soppressi dall'art. 1, d.l. 11 novembre 2002,
n. 251, con effetto decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della relativa legge di conversione.
Articolo 64
Costituzione del tribunale regionale delle acque pubbliche.
Il tribunale regionale delle acque pubbliche ha sede presso le corti
di appello indicate nella tabella E annessa al presente ordinamento.
Il tribunale regionale delle acque pubbliche costituisce una sezione
della corte di appello presso la quale è istituito.
Alla sezione sono aggregati tre funzionari del corpo reale del genio
civile designati dal presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici e
nominati con decreto reale (1), su proposta del Ministro della giustizia. Essi
durano in carica cinque anni e possono essere confermati.
La sezione di corte di appello funzionante come tribunale regionale
delle acque pubbliche giudica col numero invariabile di tre votanti, in essi
compreso il funzionario tecnico che per legge concorre a costituire il collegio.
Questo funzionario deve prestare giuramento davanti al presidente della sezione,
con la formula indicata nell'art. 9 (2).
(1) Ora, decreto del Presidente della Repubblica.
(2) Vedi D.L. 11 novembre 2002, n. 251, così come modificato dalla
legge 10 gennaio 2003, n. 1.
CAPO V
DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Articolo 65
Attribuzioni della corte suprema di cassazione.
La corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia,
assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità
del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse
giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie
gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge.
La corte suprema di cassazione ha sede in Roma ed ha giurisdizione su
tutto il territorio del regno, dell'impero e su ogni altro territorio soggetto
alla sovranità dello Stato (1).
(1) Ora, su tutto il territorio dello Stato e su ogni altro territorio
soggetto alla sua sovranità.
Articolo 66
Composizione della corte suprema di cassazione.
La corte suprema di cassazione è costituita in sezioni, e composta da
un primo presidente (1), da presidenti di sezione e da consiglieri.
Il primo presidente presiede le udienze a sezioni unite e le adunanze
solenni e può presiedere le udienze delle singole sezioni.
La composizione annuale delle sezioni è stabilita ai sensi
dell'articolo 7-bis. A ciascuna delle sezioni civili e penali è preposto un
presidente di sezione e possono essere assegnati altri presidenti di sezione
(2).
(1) Vedi l. 4 gennaio 1963, n. 1, che ha istituito un posto di
presidente aggiunto della Corte di cassazione.
(2) Comma così sostituito dall'art. 19, d.p.r. 22 settembre 1988, n.
449.
Articolo 67
Costituzione del collegio giudicante.
La corte suprema di cassazione in ciascuna sezione giudica col numero
invariabile di cinque votanti. Giudica a sezioni unite col numero invariabile di
nove votanti (1).
Il collegio a sezioni unite in materia civile è composto da
magistrati appartenenti alle sezioni civili; in materia penale è composto da
magistrati appartenenti alle sezioni penali.
(Omissis). (2)
(1) Comma così sostituito dall'art. 3, l. 8 agosto 1977, n. 532.
(2) Comma aggiunto dall'art. 7, d.l. 11 settembre 2002, n. 201 e
succesivamente soppresso dalla l. 14 novembre 2002, n. 259, che ha convertito in
legge, con modificazioni, il medesimo decreto.
Articolo 68
Ufficio del massimario e del ruolo.
Presso la corte suprema di cassazione è costituito un ufficio del
massimario e del ruolo, diretto da un magistrato della corte medesima designato
dal primo presidente.
All'ufficio sono addetti, salvo il disposto del terzo comma dell'art.
135, nove magistrati, di grado non superiore a consigliere di corte d'appello o
parificato, cinque dei quali possono essere collocati fuori del ruolo organico
della magistratura, entro i limiti numerici stabiliti nell'art. 210 del presente
ordinamento.
Le attribuzioni dell'ufficio del massimario e del ruolo sono
stabilite dal primo presidente della corte suprema di cassazione, sentito il
procuratore generale della Repubblica.
TITOLO III
DEL PUBBLICO MINISTERO
CAPO I
DELLA COSTITUZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO
Articolo 69
Funzioni del pubblico ministero.
Il pubblico ministero esercita, sotto la vigilanza del Ministro della
giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 39, r.d.lg. 31 maggio 1946, n.
511.
Articolo 70
Costituzione del pubblico ministero.
1. Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal procuratore
generale presso la corte di cassazione, dai procuratori generali della
Repubblica presso le corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i
tribunali per i minorenni e dai procuratori della Repubblica presso i tribunali
ordinari. Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali
ordinari possono essere istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non
superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per
ogni dieci sostituti addetti all'ufficio. Negli uffici delle procure della
Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto può essere comunque
istituito un posto di procuratore aggiunto per specifiche ragioni riguardanti lo
svolgimento dei compiti della direzione distrettuale antimafia (1).
Spettano al pubblico ministero presso la pretura le funzioni
attribuite dalla legge al pubblico ministero nella materia civile trattata dal
pretore. Restano ferme le disposizioni di cui al [regio decreto 9 luglio 1939,
n. 1238], per quanto concerne le attribuzioni del pretore nella materia dello
stato civile (2).
2. Presso le sezioni distaccate di corte di appello le funzioni del
procuratore generale sono esercitate dall'avvocato generale, a norma dell'art.
59.
3. I titolari degli uffici del pubblico ministero dirigono l'ufficio
cui sono preposti, ne organizzano l'attività ed esercitano personalmente le
funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle
altre leggi, quando non designino altri magistrati addetti all'ufficio. Possono
essere designati più magistrati in considerazione del numero degli imputati o
della complessità delle indagini o del dibattimento.
4. Nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le
funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e può essere sostituito solo
nei casi previsti dal codice di procedura penale. Il titolare dell'ufficio
trasmette al Consiglio superiore della magistratura copia del provvedimento
motivato con cui ha disposto la sostituzione del magistrato.
5. Ogni magistrato addetto ad una procura della Repubblica, che,
fuori dell'esercizio delle sue funzioni, viene comunque a conoscenza di fatti
che possano determinare l'inizio dell'azione penale o di indagini preliminari,
può segnalarli per iscritto al titolare dell'ufficio. Questi, quando non
sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione e non intende
procedere personalmente, provvede a designare per la trattazione uno o più
magistrati dell'ufficio.
6. Quando il procuratore nazionale antimafia o il procuratore
generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini
preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto
motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della
Repubblica interessati (3).
6-bis. Entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di
avocazione, il procuratore della Repubblica interessato può proporre reclamo al
procuratore generale presso la Corte di cassazione. Questi, se accoglie il
reclamo, revoca il decreto di avocazione, disponendo la restituzione degli atti
(4) (5).
(1) Comma così sostituito dall'art. 20, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51 e
poi così modificato dall'art. 4, d.lg. 4 maggio 1999, n. 138.
(2) Comma aggiunto dall'art. 13, d.l. 31 dicembre 1991, n. 419, conv.
in l. 18 febbraio 1992, n. 172. Le parole in parentesi si intendono ora riferite
al d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396 di abrogazione.
(3) Comma così sostituito dall'art. 10, d.l. 20 novembre 1991, n. 367,
conv. in l. 20 gennaio 1992, n. 8.
(4) Comma aggiunto dall'art. 10, d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv.
in l. 20 gennaio 1992, n. 8.
(5) Articolo così sostituito dall'art. 20, d.p.r. 22 settembre 1988, n.
449.
Articolo 70 Bis
Direzione distrettuale antimafia.
1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati
nell'articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale il procuratore della
Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce,
nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale antimafia designando i
magistrati che devono farne parte per la durata non inferiore a due anni. Per la
designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche
attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non
possono fare parte uditori giudiziari. La composizione e le variazioni della
direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della
magistratura.
2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto
all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti
ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della
reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive
impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia
giudiziaria.
3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per
l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i
reati indicati nell'articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale, i
magistrati addetti alla direzione.
4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione
distrettuale antimafia la designazione dei magistrati avviene sentito il
procuratore nazionale antimafia. Delle eventuali variazioni nella composizione
della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il
procuratore nazionale antimafia (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 5, d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv.
in l. 20 gennaio 1992, n. 8.
Articolo 71
Nomina e funzioni dei magistrati onorari della procura della
Repubblica presso il tribunale ordinario.
1. Alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono
essere addetti magistrati onorari in qualità di vice procuratori per
l'espletamento delle funzioni indicate nell'articolo 72 e delle altre ad essi
specificamente attribuite dalla legge.
2. I vice procuratori onorari sono nominati con le modalità previste
per la nomina dei giudici onorari di tribunale. Ad essi si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinqies e 42-sexies
(1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 21, d.lg. 19 febbraio 1998, n.
51.
Articolo 71 Bis
Esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario presso la sola
sede principale o sezione distaccata.
Il procuratore della Repubblica può stabilire che determinati vice
procuratori onorari addetti al suo ufficio esercitino le funzioni del pubblico
ministero soltanto presso la sede principale del tribunale o presso una o più
sezioni distaccate, ovvero presso la sede principale e una o più sezioni
distaccate.
In tal caso, per i vice procuratori onorari che esercitano la
professione forense l'incompatibilità di cui all'articolo 42-quater, secondo
comma, è riferita unicamente all'ufficio o agli uffici presso i quali sono
svolte le funzioni (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 22, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 72
Delegati del procuratore della Repubblica presso il tribunale
ordinario (1).
Nei procedimenti sui quali il tribunale giudica in composizione
monocratica, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per
delega nominativa del procuratore della Repubblica presso il tribunale
ordinario:
a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice
procuratori onorari addetti all'ufficio, da personale in quiescenza da non più
di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale
di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il
secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali
di cui all' articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 (2);
b) nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, da uditori
giudiziari che abbiano compiuto un periodo di tirocinio di almeno sei mesi,
nonché, limitatamente alla convalida dell'arresto nel giudizio direttissimo, da
vice procuratori onorari addetti all'ufficio in servizio da almeno sei mesi;
c) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai
sensi degli articoli 459, comma 1, e 565 del codice di procedura penale, da vice
procuratori onorari addetti all'ufficio;
d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127
del codice di procedura penale, salvo quanto previsto dalla lettera b), nei
procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655,
comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al decreto del
pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e
traduttori ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, da vice
procuratori onorari addetti all'ufficio;
e) nei procedimenti civili, da uditori giudiziari, da vice
procuratori onorari addetti all'ufficio o da laureati in giurisprudenza di cui
alla lettera a).
[ La delega è conferita in relazione ad una determinata udienza o a
un singolo procedimento. Nella materia penale, essa è revocabile nei soli casi
in cui il codice di procedura penale prevede la sostituzione del pubblico
ministero] (3).
Nella materia penale, è seguito altresì il criterio di non delegare
le funzioni del pubblico ministero in relazione a procedimenti relativi a reati
diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio secondo
quanto previsto dall'articolo 550 del codice di procedura penale (4) .
(1) Articolo così sostituito dall'art. 23, d.lg. 19 febbraio 1998, n.
51.
(2) Lettera sostituita dall'articolo 17 del D.L. 27 luglio 2005, n.
144, convertito in legge.
(3) Comma abrogato dall'articolo 7 del D.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106
con la decorrenza indicata nell'articolo 8 del medesimo D.lgs.
(4) Comma così modificato dall'art. 58, l. 16 dicembre 1999, n. 479.
CAPO II
DELLE ATTRIBUZIONI DEL PUBBLICO MINISTERO
Articolo 73
Attribuzioni generali del pubblico ministero.
Il pubblico ministero veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta
e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato,
delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i
provvedimenti cautelari che ritiene necessari;
promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di
sicurezza;
fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei
casi stabiliti dalla legge.
Ha pure azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi
d'ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, [e per la tutela
dell'ordine corporativo,] (1) sempre che tale azione non sia dalla legge ad
altri organi attribuita.
(1) Competenza superata a seguito dell'abrogazione dell'ordinamento
corporativo.
Articolo 74
Attribuzioni del pubblico ministero in materia penale.
Il pubblico ministero inizia ed esercita l'azione penale.
Un rappresentante del pubblico ministero interviene a tutte le
udienze penali delle corti e dei tribunali ordinari. In mancanza del suo
intervento, l'udienza non può aver luogo (1).
Le attribuzioni del pubblico ministero negli atti preliminari del
giudizio e nelle udienze della corte d'assise spettano al procuratore generale
della Repubblica presso la corte d'appello, il quale le esercita personalmente o
per mezzo di altro magistrato addetto al suo ufficio.
Il procuratore generale, nella circoscrizione della corte di appello,
provvede alla designazione dei magistrati del pubblico ministero che debbono
intervenire alle udienze, delegando, se occorre, il procuratore della Repubblica
o un sostituto presso il tribunale ordinario della sede dove è convocata la
corte d'assise.
La norma del comma precedente si applica anche per le udienze di
corte d'assise che si tengono nella circoscrizione di una sede distaccata di
corte d'appello.
(1) Comma così modificato dall'art. 24, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 75
Attribuzioni del pubblico ministero in materia civile ed
amministrativa.
Il pubblico ministero esercita l'azione civile ed interviene nei
processi civili nei casi stabiliti dalla legge; in mancanza del suo intervento,
quando è richiesto dalla legge, l'udienza non può aver luogo.
Esercita la vigilanza sul servizio dello stato civile e le altre
attribuzioni demandategli nella stessa materia, in conformità alle leggi e ai
regolamenti.
[Il pubblico ministero presso le corti di appello interviene sempre
nelle cause collettive ed individuali del lavoro e negli altri casi stabiliti
dalla legge] (1).
(1) Vedi, ora, l. 11 agosto 1973, n. 533.
Articolo 76
Attribuzioni del pubblico ministero presso la corte suprema di
Cassazione.
Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e
conclude in tutte le udienze civili e penali e redige requisitorie scritte nei
casi stabiliti dalla legge (1).
[Esercita inoltre, per decreto del Ministro della giustizia, le
attribuzioni in materia di controversie collettive del lavoro ad esso demandate
dalla legge] (2).
(1) Comma così sostituito dall'art. 3, l. 8 agosto 1977, n. 532.
(2) Vedi, ora, l. 11 agosto 1973, n. 533.
Articolo 76 Bis
Procuratore nazionale antimafia.
1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è
istituita la Direzione nazionale antimafia.
2. Alla Direzione è preposto un magistrato di cassazione, scelto tra
coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non
inferiore a dieci anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore,
sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella
trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. L'anzianità
nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti
professionali (1).
3. Alla nomina del procuratore nazionale antimafia si provvede con la
procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n.
195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.
4. Alla Direzione sono addetti, quali sostituti, magistrati con
funzione di magistrati di corte di appello, nominati sulla base di specifiche
attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla
criminalità organizzata. Alle nomine provvede il Consiglio superiore della
magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia. Il procuratore
nazionale antimafia designa uno o più dei sostituti procuratori ad assumere le
funzioni di procuratore nazionale antimafia aggiunto (2).
5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere
valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
6. Al procuratore nazionale antimafia sono attribuite le funzioni
previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale.
6-bis. Prima della nomina disposta dal Consiglio superiore della
magistratura, il procuratore generale presso la Corte di cassazione applica,
quale procuratore nazionale antimafia, un magistrato che possegga, all'epoca
dell'applicazione, i requisiti previsti dal comma 2 (3) (4).
(1) Comma così sostituito dall'art. 21-quater, d.l. 8 giugno 1992, n.
306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356.
(2) Comma aggiunto dall'art. 21-quinquies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306,
conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356.
(3) Comma aggiunto dall'art. 21-quater, d.l. 8 giugno 1992, n. 306,
conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356.
(4) Articolo aggiunto dall'art. 6, d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv.
in l. 20 gennaio 1992, n. 8.
Articolo 76 Ter
Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione
in relazione all'attività di coordinamento investigativo (1).
1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la
sorveglianza sul procuratore nazionale antimafia e sulla relativa Direzione
nazionale.
2. Omissis (2).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 9, d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv.
in l. 20 gennaio 1992, n. 8.
(2) Comma abrogato dall'articolo 2, comma 29, lettera c), della legge
25 luglio 2005, n. 150.
Articolo 77
Azione di annullamento, revocazione e revisione delle sentenze.
Il pubblico ministero, nei casi e nelle forme stabiliti dalle leggi
di procedura, può proporre ricorso per cassazione nell'interesse della legge, ed
impugnare per revocazione le sentenze civili, nonché chiedere la revisione delle
sentenze penali.
Articolo 78
Attribuzioni del pubblico ministero nel processo di esecuzione.
Il pubblico ministero promuove la esecuzione delle sentenze e degli
altri provvedimenti del giudice penale, secondo le disposizioni del codice di
procedura penale e delle leggi a questo complementari.
Le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice civile sono fatti
eseguire di ufficio dal pubblico ministero nei casi preveduti dalla legge.
Articolo 79
Richieste del pubblico ministero per la disciplina delle udienze.
Il pubblico ministero fa le opportune richieste al giudice per la
disciplina delle udienze penali, e di quelle civili nelle quali interviene,
salvi i poteri diretti in tale materia che la legge gli attribuisce per il tempo
in cui il giudice è in camera di consiglio.
Articolo 80
Intervento in camera di consiglio del pubblico ministero presso le
corti di appello ed i tribunali ordinari.
Presso le corti di appello ed i tribunali il pubblico ministero non
può assistere alla deliberazione della decisione delle cause civili e penali.
Il pubblico ministero interviene nei procedimenti di camera di
consiglio in materia penale, ma non può assistere alle relative deliberazioni.
Non può assistere nemmeno alle deliberazioni in camera di consiglio in materia
civile.
Deve, peraltro, assistere a quelle deliberazioni che riguardano
l'ordine ed il servizio interno delle corti o dei tribunali ordinari.
Articolo 81
Attribuzioni del pubblico ministero nelle assemblee generali e in
materia disciplinare.
Il pubblico ministero interviene alle assemblee generali delle corti
nel modo indicato nell'art. 96 del presente ordinamento.
Esercita in materia disciplinare le attribuzioni che gli sono
conferite dalle leggi.
Articolo 82
Potestà del pubblico ministero di richiedere la convocazione di
assemblee generali.
Quando occorre fare rilievi e richieste circa il servizio e la
disciplina il procuratore generale della Repubblica richiede, ed il primo
presidente della corte ordina la convocazione dell'assemblea generale per le
relative deliberazioni.
Articolo 83
Subordinazione della polizia giudiziaria al pubblico ministero.
1. Il procuratore generale presso la corte d'appello esercita la
sorveglianza nel distretto della corte di appello sulla osservanza delle norme
relative alla diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte della
autorità giudiziaria (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 23, d.p.r. 22 settembre 1988, n.
449.
Articolo 84
Vigilanza del pubblico ministero sugli istituti di prevenzione e di
pena.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 24, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 449.
TITOLO IV
DELL'ANNO GIUDIZIARIO, DELLE ASSEMBLEE GENERALI, DELLE SUPPLENZE E DELLE
APPLICAZIONI
CAPO I
DELL'ANNO GIUDIZIARIO
Articolo 85
Art. 85.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 1, r.d.l. 16 agosto 1943, n. 732, in
base al quale, ex art. 2, l'anno giudiziario comincia il 1° gennaio.
Articolo 86
Relazioni sull 'amministrazione della giustizia (1) .
1. Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno
giudiziario, il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere
sull'amministrazione della giustizia nel precedente anno nonché sugli interventi
da adottare ai sensi dell'articolo 110 della Costituzione e sugli orientamenti e
i programmi legislativi del Governo in materia di giustizia per l'anno in corso.
Entro i successivi dieci giorni, sono convocate le assemblee generali della
Corte di cassazione e delle corti di appello, che si riuniscono, in forma
pubblica e solenne, con la partecipazione del Procuratore generale presso la
Corte di cassazione, dei procuratori generali presso le corti di appello e dei
rappresentanti dell'avvocatura, per ascoltare la relazione sull'amministrazione
della giustizia da parte del primo Presidente della Corte di cassazione e dei
presidenti di corte di appello. Possono intervenire i rappresentanti degli
organi istituzionali, il Procuratore generale e i rappresentanti
dell'avvocatura.
(1) Articolo sostituito dall'articolo 2, comma 29, della legge 25
luglio 2005, n. 150.
Articolo 87
Relazione del Ministro della giustizia alla maestà del Re Imperatore
(1).
Il Ministro della giustizia riferisce alla maestà del Re Imperatore
(1), per ogni anno giudiziario, sull'amministrazione della giustizia nel regno,
nell'impero e negli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato (2).
(1) Ora, Presidente della Repubblica.
(2) Ora, nello Stato e negli altri territori soggetti alla sua
sovranità.
Articolo 88
Relazione dei procuratori generali della Repubblica per
l'inaugurazione dell'anno giudiziario.
Il Ministro della giustizia (1) può disporre che il procuratore
generale della Repubblica presso la corte suprema di cassazione ed i procuratori
generali presso le corti di appello riferiscano nell'assemblea generale di tutte
o di alcune corti, per la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario,
sull'amministrazione della giustizia.
(1) Vedi, ora, art. 41, comma 2, d.p.r. 16 settembre 1958, n. 916.
Articolo 89
Convocazione dell'assemblea generale per l'inizio dell'anno
giudiziario.
Omissis (1) .
(1) Articolo abrogato dall'articolo 2, comma 29, lettera b), della
legge 25 luglio 2005, n. 150.
Articolo 90
Ferie dei magistrati durante l'anno giudiziario.
I magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo
annuale di ferie di quarantacinque giorni (1).
Per i magistrati della Corte suprema di cassazione, delle Corti di
appello e dei Tribunali ordinari nonché per i magistrati addetti ai
Commissariati degli usi civici, ai Tribunali ordinari delle acque pubbliche, il
periodo è fissato al princìpio di ogni anno con decreto ministeriale (2) (3)
(4).
(1) Comma così sostituito dall'art. 8, l. 2 aprile 1979, n. 97.
(2) Comma così modificato dall'art. 25, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
(3) Articolo così sostituito dall'art. 2, l. 28 luglio 1961, n. 704.
(4) I tribunali regionali delle acque pubbliche e il tribunale
superiore delle acque pubbliche sono stati soppressi dall'art. 1, d.l. 11
novembre 2002, n. 251, con effetto decorsi sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della relativa legge di conversione.
Articolo 91
Affari penali nel periodo feriale dei magistrati.
Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i
tribunali ordinari trattano le cause penali relative ad imputati detenuti o a
reati che possono prescriversi o che, comunque, presentano carattere di urgenza.
Articolo 92
Affari civili nel periodo feriale dei magistrati.
Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i
tribunali ordinari trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia
corporativa (1), ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di
provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di
inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro
gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione, nonché quelle
relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle
rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio
alle parti (2).
In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal
presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e
per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del
collegio, egualmente non impugnabile (3).
(1) Ora, in materia di lavoro.
(2) Comma così modificato dall'articolo 4 della legge 4 aprile 2001, n.
154, e successivamente dall'articolo 19 della legge 9 gennaio 2004, n. 6 con la
decorrenza indicata dall'articolo 20 della legge stessa.
(3) Vedi, anche, l. 14 luglio 1965, n. 818.
CAPO II
DELLE ASSEMBLEE GENERALI
Articolo 93
Oggetto delle assemblee generali.
La corte suprema di cassazione e le corti di appello si riuniscono in
assemblea generale:
1° per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;
2° per dare al governo pareri richiesti su disegni di legge od altre
materie di pubblico interesse;
3° per deliberare su materie d'ordine e di servizio interno e che
interessano l'intiero organo giudiziario.
Il procuratore generale della Repubblica può chiedere la convocazione
della corte in camera di consiglio per eventuali rilievi e richieste di
provvedimenti. La corte delibera con l'intervento del procuratore generale.
Articolo 94
Convocazione delle assemblee generali.
Le assemblee generali sono convocate dal presidente (1) della corte o
da chi ne fa le veci, di propria iniziativa, o su richiesta del pubblico
ministero.
(1) Denominazione così modificata dall'art. 13, l. 5 maggio 1952, n.
405.
Articolo 95
Costituzione delle assemblee generali.
L'assemblea generale è costituita dalla riunione di tutte le sezioni
della corte.
Per la legittimità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento
di almeno due terzi dei magistrati della corte.
L'assemblea generale può adunarsi, in caso di urgenza, anche durante
il periodo feriale, nel quale caso essa è legittimamente costituita quando vi
intervengono tutti i magistrati in servizio.
Articolo 96
Intervento del pubblico ministero nelle assemblee generali.
Il pubblico ministero interviene nelle assemblee generali per mezzo
del procuratore generale della Repubblica o di chi ne fa le veci. Alle adunanze
solenni intervengono tutti i magistrati del pubblico ministero che appartengono
all'ufficio.
Alle deliberazioni delle assemblee generali assiste il rappresentante
del pubblico ministero.
Nel caso preveduto dall'art. 93, n. 2, il rappresentante del pubblico
ministero ha voto individuale deliberativo.
CAPO III
DELLE SUPPLENZE E DELLE APPLICAZIONI
SEZIONE I
DELLE SUPPLENZE
Articolo 97
Supplenze di magistrati negli organi giudiziari collegiali.
Negli organi giudiziari collegiali costituiti in sezioni i magistrati
che compongono ciascuna sezione sono sostituiti, in caso di mancanza o di
impedimento, con magistrati di altre sezioni.
Il provvedimento è emanato con decreto del presidente della corte
suprema di cassazione o della corte di appello o del presidente del tribunale
ordinario o del presidente del tribunale per i minorenni per i magistrati
addetti ai rispettivi uffici (1).
Il presidente della corte di appello provvede, inoltre, per i
magistrati che compongono le corti di assise di appello, le corti di assise e i
tribunali regionali delle acque pubbliche (1) (3).
È vietato l'intervento in ciascuna sezione di più di un supplente
estraneo al collegio.
I provvedimenti di supplenza ai sensi dell'articolo 7-bis, comma
3-bis, sono adottati dal presidente della corte di appello o dal procuratore
generale presso la medesima corte a seconda che si tratti di uffici giudicanti o
requirenti (2).
(1) Comma così sostituito dall'art. 25, d.p.r. 22 settembre 1988, n.
449.
(2) Comma aggiunto dall'art. 6, l. 4 maggio 1998, n. 133.
(3) I tribunali regionali delle acque pubbliche sono stati però
soppressi dall'art. 1, d.l. 11 novembre 2002, n. 251, con effetto decorsi
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della relativa legge di
conversione.
Articolo 98
Destinazione alle sezioni di magistrati aventi particolari funzioni.
I magistrati addetti agli organi giudiziari indicati nel terzo comma
dell'articolo precedente, e quelli incaricati dei provvedimenti previsti dal
codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e alle sezioni
delle controversie individuali in materia corporativa (1), nonché i giudici di
sorveglianza possono anche far parte di qualunque sezione della corte o del
tribunale ordinario (2).
(1) Ora, in materia di lavoro.
(2) Articolo così modificato dall'art. 26, d.p.r. 22 settembre 1988, n.
449.
Articolo 99
Supplenza del giudice conciliatore e del vice-conciliatore.
In caso di mancanza o di impedimento del giudice conciliatore o del
vice-conciliatore di un comune avente più uffici di conciliazione, il presidente
del tribunale ordinario può incaricare temporaneamente della supplenza il
giudice conciliatore o il vice-conciliatore di un altro ufficio dello stesso
comune, designato dal procuratore della Repubblica.
Se la mancanza o l'impedimento si verifica in un comune avente un
solo ufficio di conciliazione, negli stessi modi, l'incarico è conferito al
giudice conciliatore o al vice-conciliatore di un comune viciniore. In tal caso
questi ha diritto, a carico del comune ove si reca, ad una indennità da
determinarsi nel regolamento.
Articolo 100
Supplenza del cancelliere.
[ In caso di mancanza o di impedimento temporaneo del cancelliere,
può essere, in via di urgenza, assunto ad esercitarne le funzioni altro
impiegato del comune delegato dal podestà . ] (1)
(1) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio
2007, n. 111.
Articolo 101
Supplenza del pretore titolare.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 7, d.lg. 28 luglio 1989, n. 273.
Articolo 102
Supplenza del pretore in caso di urgenza.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 7, d.lg. 28 luglio 1989, n. 273.
Articolo 103
Sostituzione di magistrati nelle sezioni di pretura.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 30, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 104
Supplenza in caso di mancanza od impedimento del presidente del
tribunale ordinario o della sezione.
Il magistrato destinato a presiedere il tribunale ordinario o la
sezione in caso di mancanza o di impedimento del titolare viene designato
annualmente.
Quando a tale designazione non si è provveduto, fa le veci del
titolare mancante o impedito il più anziano dei giudici che compongono la
sezione. Nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite, il presidente del
tribunale è supplito dal più anziano dei presidenti di sezione, o, in mancanza
di essi, dal più anziano dei giudici (1).
(1) Per la deroga al presente articolo vedil'articolo
16-ter, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.
Articolo 105
Supplenza nelle sezioni del tribunale ordinario.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 30, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
Articolo 106
Supplenza di giudici istruttori e di giudici di sorveglianza.
[ In caso di mancanza o di impedimento di un giudice istruttore o di
un giudice di sorveglianza, il presidente, con suo decreto, destina altro
giudice del tribunale ordinario a farne le veci. ] (1)
(1) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio
2007, n. 111.
Articolo 107
Supplenza del presidente della corte di assise.
[In caso di mancanza o di impedimento, il presidente della corte di
assise viene sostituito, con provvedimento del primo presidente della corte di
appello, sentito il procuratore generale del [Re Imperatore], da un altro
presidente di sezione o da un consigliere di corte di appello, sempre che il
primo presidente non decida di presiederla egli stesso.
Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata, il primo
presidente della corte di appello ha facoltà di destinare un presidente
aggiunto, meno anziano di quello ordinario, il quale assiste al dibattimento,
per continuarlo in caso di legittimo impedimento del presidente ordinario] (1).
(1) Articolo da ritenersi superato ex articolo 8 della 10 aprile 1951,
n. 287 e successivamente abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30
luglio 2007, n. 111.
Articolo 108
Supplenza dei magistrati della corte di appello.
Sono annualmente [biennalmente] designati i magistrati destinati a
presiedere la corte o la sezione, in caso di mancanza o di impedimento dei
rispettivi titolari.
Quando a tale designazione non si è provveduto, fa le veci del
titolare mancante o impedito il più anziano dei magistrati del grado
immediatamente inferiore, appartenente alla corte o alla sezione.
Se in una sezione manca, o è impedito il presidente o alcuno dei
consiglieri necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente (1),
quando non può provvedere a norma dell'art. 97, delega a supplirli il presidente
o il più anziano dei presidenti di sezione del tribunale ordinario (2).
(1) Denominazione così modificata dall'art. 13, legge 5 maggio 1952, n.
405.
(2) Per la deroga al presente articolo vedil'articolo
16-ter, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.
Articolo 109
Supplenza di magistrati del pubblico ministero.
In caso di mancanza o di impedimento:
del procuratore generale della Repubblica ove non sia stato nominato
un vicario , regge l'ufficio l'avvocato generale o il sostituto anziano;
del procuratore della Repubblica ove non sia stato nominato un
vicario, regge l'ufficio il procuratore aggiunto o il sostituto anziano;
di tutti o alcuni dei magistrati degli uffici del pubblico ministero
del distretto, il procuratore generale presso la corte di appello può disporre
che le relative funzioni siano esercitate temporaneamente da altri magistrati di
altri uffici del pubblico ministero del distretto (1) (2) (3).
(1) Capoverso così sostituito dall'art. 27, d.p.r. 22 settembre 1988,
n. 449.
(2) Articolo così modificato dall'articolo 7 del D.lgs. 20 febbraio
2006, n. 106 con la decorrenza indicata nell'articolo 8 del medesimo D.lgs.
(3) Per la deroga al presente articolo vedil'articolo
16-ter, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.
SEZIONE II
DELLE APPLICAZIONI
Articolo 110
Applicazione dei magistrati.
1. Possono essere applicati ai tribunali ordinari, ai tribunali per i
minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente dalla
integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in
tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più magistrati in servizio
presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi
motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui
all'art. 70, comma 1, sostituti procuratori in servizio presso uffici di procura
del medesimo o di altro distretto. I magistrati di tribunale possono essere
applicati per svolgere funzioni, anche direttive, di magistrato di corte
d'appello (1).
2. La scelta dei magistrati da applicare è operata secondo criteri
obiettivi e predeterminati indicati in via generale dal Consiglio superiore
della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con
la medesima procedura. L'applicazione è disposta con decreto motivato, sentito
il consiglio giudiziario, dal presidente della corte di appello per i magistrati
in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal procuratore
generale presso la corte di appello per i magistrati in servizio presso uffici
del pubblico ministero. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore
della magistratura e al Ministero della giustizia a norma dell'articolo 42 del
D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.
3. Per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del
pubblico ministero di altro distretto l'applicazione è disposta dal Consiglio
superiore della magistratura, nel rispetto dei criteri obiettivi e
predeterminati fissati in via generale ai sensi del comma 2, su richiesta
motivata del Ministero della giustizia ovvero del presidente o, rispettivamente,
del procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto ha sede
l'organo o l'ufficio al quale si riferisce l'applicazione, sentito il consiglio
giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe
essere applicato. L'applicazione è disposta con preferenza per il distretto più
vicino; deve essere sentito il presidente o il procuratore generale della corte
di appello nel cui distretto il magistrato da applicare, scelto dal Consiglio
superiore della magistratura, esercita le funzioni.
3-bis. Quando l'applicazione prevista dal comma 3 deve essere
disposta per uffici dei distretti di corte di appello di Caltanissetta, Catania,
Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Salerno, Reggio di Calabria, il
Consiglio superiore della magistratura provvede d'urgenza nel termine di
quindici giorni dalla richiesta; per ogni altro ufficio provvede entro trenta
giorni.
4. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai commi 2 e 3 è
espresso, sentito previamente l'interessato, nel termine perentorio di quindici
giorni dalla richiesta.
5. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di
necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato può essere rinnovata
per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una ulteriore applicazione
non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo
precedente. In casi di eccezionale rilevanza da valutarsi da parte del Consiglio
superiore della magistratura, la applicazione può essere disposta, limitatamente
ai soli procedimenti di cui all'ultima parte del comma 7, per un ulteriore
periodo massimo di un anno. Alla scadenza del periodo di applicazione al di
fuori del distretto di appartenenza, il magistrato che abbia in corso la
celebrazione di uno o più dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei
reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, è
prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente a tali procedimenti. (2)
6. Non può far parte di un collegio giudicante più di un magistrato
applicato.
7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla
pendenza di uno o più procedimenti penali la cui trattazione si prevede di
durata particolarmente lunga, il magistrato applicato presso organi giudicanti
non può svolgere attività in tali procedimenti, salvo che si tratti di
procedimenti per uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale (3).
(1) Comma così modificato dall'art. 26, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
(2) Comma così modificato dall'art. 23, d.l. 24 novembre 2000, n. 341,
conv. in l. 19 gennaio 2001, n. 4; successivamente modificato dall'art. 1, l. 14
maggio 2002, n. 94.
(3) Articolo, da ultimo, così sostituito dall'art. 21, d.l. 8 giugno
1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356 e così modificato dall'art. 2,
d.lg. 23 ottobre 1992, n. 416.
Articolo 110 Bis
Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi
particolari.
1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati
nell'articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale, il procuratore
nazionale antimafia può, quando si tratta di procedimenti di particolare
complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali,
applicare temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti
alla Direzione nazionale antimafia e quelli appartenenti alle direzioni
distrettuali antimafia nonché, con il loro consenso, magistrati di altre procure
della Repubblica presso i tribunali. L'applicazione è disposta anche quando
sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle
indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali.
L'applicazione è disposta con decreto motivato. Il decreto è emesso sentiti i
procuratori generali e i procuratori della Repubblica interessati. Quando si
tratta di applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del
medesimo distretto, il decreto è emesso dal procuratore generale presso la corte
di appello. In tal caso il provvedimento è comunicato al procuratore nazionale
antimafia.
2. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di
necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato, può essere rinnovata
per un periodo non superiore a un anno.
3. Il decreto di applicazione è immediatamente esecutivo ed è
trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per
l'approvazione, nonché al Ministro della giustizia.
4. Il capo dell'ufficio al quale il magistrato è applicato non può
designare il medesimo per la trattazione di affari diversi da quelli indicati
nel decreto di applicazione (1) .
(1) Articolo aggiunto dall'art. 11, d.l. 20 novembre 1991, n. 367,
conv. in l. 20 gennaio 1992, n. 8.
Articolo 110 Ter
(Applicazione di magistrati in materia di misure di
prevenzione).
Art. 110-ter (1)
1. Il procuratore nazionale antimafia può disporre, nell’ambito dei
poteri attribuitigli dall’articolo 371-bis del codice di procedura penale e
sentito il competente procuratore distrettuale, l’applicazione temporanea di
magistrati della Direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la
trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale .
2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore
generale presso la Corte d'appello puo', per giustificati motivi, disporre che
le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione
siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica
presso il giudice competente.
(1) Articolo inserito dall'articolo
12 del D.L. 23 maggio 2008 n.92.
Articolo 111
Applicazioni di giudici o di pretori.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 2, l. 21 febbraio 1989, n. 58.
Articolo 112
Applicazioni di consiglieri di corte di appello.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 2, l. 21 febbraio 1989, n. 58.
Articolo 113
Applicazioni di sostituti procuratori della Repubblica.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 2, l. 21 febbraio 1989, n. 58.
Articolo 114
Applicazioni con funzioni del grado superiore alla corte di appello o
alla procura generale della Repubblica.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 2, l. 21 febbraio 1989, n. 58.
Articolo 115
Magistrati di tribunale destinati all'ufficio del massimario e del
ruolo della Corte di cassazione (1).
Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte
trentasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo; al
predetto ufficio possono essere designati magistrati con qualifica non inferiore
a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di effettivo esercizio
delle funzioni di merito.
(1) Articolo sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001,
n. 48 e successivamente dall'articolo 1 del D.Lgs. 23 gennaio 2006, n. 24.
Articolo 116
Magistrati di appello e di tribunale destinati alla Procura generale
presso la Corte di cassazione (1).
1. Della pianta organica della Procura generale presso la Corte di
cassazione fanno parte ventidue magistrati di merito con qualifica non inferiore
a magistrato di appello. Con decreto del Procuratore generale i magistrati
possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni
di sostituto procuratore generale della Corte di cassazione.
(1) Articolo sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001,
n. 48 e successivamente abrogato dall'articolo 4 del D.Lgs. 23 gennaio 2006, n.
24, con effetto a decorrere dalla data indicata dall'articolo 6 del medesimo
decreto. Vedi anche le precedenti disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5,
lettera e), della legge 25 luglio 2005, n. 150.
Articolo 117
Destinazione dei magistrati di tribunale alla Corte di cassazione
(1).
1. I posti di magistrati di tribunale destinati alla Corte di
cassazione sono messi a concorso con le procedure ordinarie (2).
(1) Rubrica modificata dall'articolo 3 del D.Lgs. 23 gennaio 2006, n.
24, con effetto a decorrere dalla data indicata dall'articolo 6 del medesimo
decreto.
(2) Articolo sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001,
n. 48 e successivamente modificato dall'articolo 3 del D.Lgs. 23 gennaio 2006,
n. 24, con effetto a decorrere dalla data indicata dall'articolo 6 del medesimo
decreto. Vedi anche le precedenti disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5,
lettera e), della legge 25 luglio 2005, n. 150.
TITOLO V
DELLO STATO GIURIDICO DEI MAGISTRATI
CAPO I
DEI GRADI E DELLE FUNZIONI DEI MAGISTRATI (1) (1) Le disposizioni del
presente capo sono da ritenersi superate dagli artt. 1-6, l. 24 maggio 1951, n.
392.
Articolo 118
Art. 118.
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni del presente articolo sono da ritenersi superate
dagli artt. 1-6, l. 24 maggio 1951, n. 392.
Articolo 119
Art. 119.
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni del presente articolo sono da ritenersi superate
dagli artt. 1-6 24 maggio 1951, n. 392; articolo successivamente abrogato
dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.
Articolo 120
Art. 120.
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni del presente articolo sono da ritenersi superate
dagli artt. 1-6, l. 24 maggio 1951, n. 392; articolo successivamente abrogato
dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.
CAPO II
DELL'AMMISSIONE IN MAGISTRATURA E DELL'UDITORATO
Articolo 121
Ammissione a funzioni giudiziarie.
[ Per essere ammesso a funzioni giudiziarie nella magistratura
giudicante o nel pubblico ministero è necessario aver compiuto un tirocinio in
qualità di uditore giudiziario ](1).
(1) Articolo modificato dall'art. 13, legge 13 febbraio 2001, n. 48 e
abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza
indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.
Articolo 122
Ammissioni straordinarie nella magistratura delle corti.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 13, l. 13 febbraio 2001, n. 48.
Articolo 123
Concorso per uditore giudiziario.
[ 1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso
per esame.
2. L'esame consiste:
a) in una prova scritta su ciascuna delle materie indicate
nell'articolo 123-ter, comma 1;
b) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate
nell'articolo 123-ter, comma 2 ](1).
(1) Articolo sostituito dall'art. 9, legge 13 febbraio 2001, n. 48 e
abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza
indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto. .
Articolo 123 Bis
Prova preliminare.
(Omissis) (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, d.lg. 17 novembre 1997, n. 398 e poi
abrogato dall'art. 9, l. 13 febbraio 2001, n. 48.
Articolo 123 Ter
Prove concorsuali.
[1. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:
a) diritto civile;
b) diritto penale;
c) diritto amministrativo.
2. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi
di materie:
a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
b) procedura civile;
c) diritto penale;
d) procedura penale;
e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
f) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
g) diritto comunitario;
h) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica;
i) lingua straniera, scelta dal candidato tra quelle ufficiali
dell'Unione europea.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno
di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta.
Conseguono la idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi nelle
materie della prova orale di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g)
e h), e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova
orale sulla materia di cui alla lettera i), non inferiore a novantotto punti.
Non sono ammesse frazioni di punto.
4. Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al
concorso la lingua straniera sulla quale intende essere esaminato. Con decreto
del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della
magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati
componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue
indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati
partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o
entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali
relative alla lingua straniera della quale sono docenti. Il voto sulla
conoscenza della lingua straniera si aggiunge a quello complessivo ottenuto dal
candidato ai sensi del comma 3] (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, d.lg. 17 novembre 1997, n. 398 ,
sostituito dall'art. 9, l. 13 febbraio 2001, n. 48 e abrogato dall'articolo 54
del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56
dello stesso decreto.
Articolo 123 Quater
Commissione permanente per la tenuta dell'archivio dei quesiti della
prova preliminare.
Art. 123-quater. Commissione permanente per la tenuta dell'archivio
dei quesiti della
prova preliminare.
(Omissis) (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, d.lg. 17 novembre 1997, n. 398 e poi
abrogato dall'art. 9, l. 13 febbraio 2001, n. 48.
Articolo 123 Quinquies
Regolamento per lo svolgimento della prova preliminare.
Art. 123-quinquies.
Regolamento per lo svolgimento della prova preliminare.
(Omissis) (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 5, d.lg. 17 novembre 1997, n. 398 e poi
abrogato dall'art. 9, l. 13 febbraio 2001, n. 48.
Articolo 124
Requisiti per l'ammissione al concorso.
[ Al concorso sono ammessi i laureati in giurisprudenza in possesso,
relativamente agli iscritti al relativo corso di laurea a decorrere dall'anno
accademico 1998/1999, del diploma di specializzazione rilasciato da una delle
scuole di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda,
risultino di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta,
soddisfino alle condizioni previste dall'articolo 8 del presente ordinamento ed
abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti (1) (2).
Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, con le disposizioni attuative della programmazione universitaria e
del diritto allo studio, assicura l'uniforme distribuzione sul territorio
nazionale delle scuole di cui al primo comma e la previsione di adeguati
sostegni economici agli iscritti capaci, meritevoli e privi di mezzi (1).
Se le domande di partecipazione al concorso presentate dai candidati
di cui al secondo comma sono inferiori a cinque volte il numero dei posti per i
quali il concorso è bandito, sono altresì ammessi anche i candidati in possesso
della sola laurea in giurisprudenza (1) (3).
Il limite di età di cui al primo comma per la partecipazione al
concorso è elevato di cinque anni in favore di candidati che abbiano conseguito
l'abilitazione alla professione di procuratore legale (4) entro il quarantesimo
anno di età (5).
L'elevamento di cui al secondo comma non si cumula con quelli
previsti da altre disposizioni vigenti (5).
Si applicano le disposizioni vigenti per l'elevamento del limite
massimo di età nei casi stabiliti dalle disposizioni stesse.
Il Consiglio superiore della magistratura non ammette al concorso i
candidati che, per le informazioni raccolte non risultano di condotta
incensurabile ed i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea
collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di
cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.
Qualora non si provveda alla ammissione con riserva, il provvedimento di
esclusione è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello
svolgimento della prova scritta (6) (7)] (8).
(1) I primi tre commi così sostituiscono l'originario comma 1 per
effetto dell'art. 6, d.lg. 17 novembre 1997, n. 398.
(2) Comma così modificato dall'art. 11, l. 13 febbraio 2001, n. 48.
(3) Comma così modificato dall'art. 9, l. 13 febbraio 2001, n. 48.
(4) Ora, avvocato ex art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27.
(5) Comma aggiunto dall'art. 1, l. 9 agosto 1993, n. 295.
(6) Comma così sostituito dall'art. 6, d.lg. 17 novembre 1997, n. 398.
(7) La Corte costituzionale, con sentenza 28 luglio 2000, n. 391, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in
cui nel disciplinare i requisiti di ammissione ai concorsi della magistratura
ordinaria, prevede che non siano ammessi al concorso i candidati i cui parenti,
in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo,
hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2,
lettera a) del codice di procedura penale.
(8) Articolo abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160
con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.
Articolo 125
Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta (1).
[ 1. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, il concorso ha luogo in
Roma, di regola una volta l'anno, in relazione ai posti vacanti nell'organico
della magistratura (2).
2. Nella determinazione dei posti da mettere a concorso ai sensi
degli articoli 123 e 126-ter può tenersi conto, oltre che dei posti già
disponibili, anche di quelli che si renderanno vacanti entro l'anno in cui è
indetto il concorso e nei cinque anni successivi, aumentati del trentacinque per
cento (2).
3. Il concorso è bandito con decreto del Ministro della giustizia,
previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, che determina il
numero dei posti. Con successivi decreti del Ministro della giustizia,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo ed il calendario
di svolgimento della prova scritta (3).
3-bis. In considerazione del numero dei posti messi a concorso, la
prova scritta può aver luogo contemporaneamente in Roma ed in altre sedi,
assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con le
diverse sedi (4).
3-ter. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più
sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della
prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei temi ed
al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni
della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono
attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della
giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e
composto da cinque magistrati, dei quali uno con qualifica non inferiore a
magistrato di appello con funzioni di presidente, coadiuvato da personale
amministrativo dell'area C, così come definita dal contratto collettivo
nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16
febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in
ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o
impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica
ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o
giurisdizionali, prevista dall'articolo 125-ter, commi 5 e 6, limitatamente alla
durata dell'attività del comitato (4) (5)] (6).
(1) Rubrica così sostituita dall'art. 9, l. 13 febbraio 2001, n. 48.
(2) Comma così modificato dall'art. 9, l. 13 febbraio 2001, n. 48.
(3) Comma così sostituito dall'art. 9, l. 13 febbraio 2001, n. 48.
(4) Comma aggiunto dall'art. 9, l. 13 febbraio 2001, n. 48.
(5) Articolo così sostituito dall'art. 7, d.lg. 17 novembre 1997, n.
398.
(6) Articolo abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160
con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.
Articolo 125 Bis
Presentazione della domanda.
[ 1. La domanda di partecipazione al concorso per uditore
giudiziario, indirizzata al Consiglio superiore della magistratura, è presentata
o spedita, a mezzo raccomandata, entro il termine di trenta giorni decorrente
dalla pubblicazione del decreto di indizione nella Gazzetta Ufficiale, al
procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondano il candidato
è residente.
2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui
domande non rispettano il termine di cui al comma 1.
3. I candidati aventi dimora fuori del territorio dello Stato possono
presentare la domanda alla autorità consolare competente o al procuratore della
Repubblica di Roma ] (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 8, d.lg. 17 novembre 1997, n. 398 e
abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza
indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.
Articolo 125 Ter
Commissione esaminatrice.
[ 1. La commissione esaminatrice è nominata nei dieci giorni che
precedono quello di inizio della prova scritta con decreto del Ministro della
giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed è
composta da un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere
ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori,
con funzioni di legittimità, che la presiede, da un magistrato di qualifica non
inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di
vicepresidente, da ventidue magistrati con qualifica non inferiore a quella di
magistrato di appello, nonché da otto docenti universitari di materie
giuridiche. Non può essere nominato componente chi ha fatto parte della
commissione in uno dei tre concorsi precedentemente banditi (1).
1-bis. Nella delibera di cui al comma 1, il Consiglio superiore della
magistratura designa, tra i componenti della commissione, due magistrati e tre
docenti universitari delle materie oggetto della prova scritta, ed altrettanti
supplenti, i quali, unitamente al presidente ed al vicepresidente, si insediano
immediatamente. I restanti componenti si insediano dopo l'espletamento della
prova scritta e prima che si dia inizio all'esame degli elaborati (2).
1-ter. Nella seduta di insediamento di tutti i suoi componenti, la
commissione definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e
delle prove orali dei candidati (2).
2. Il presidente della commissione e gli altri componenti
appartenenti alla magistratura possono essere nominati anche tra i magistrati a
riposo da non più di tre anni, che, all'atto della nomina, non hanno superato i
settantatré anni di età e che, all'atto della cessazione dal servizio,
rivestivano la qualifica richiesta per la nomina.
3. Il presidente della commissione può essere sostituito dal vice
presidente o dal più anziano dei magistrati presenti.
4. Insediatisi tutti i componenti, la commissione, nonché ciascuna
delle sottocommissioni, ove costituite, svolgono la loro attività in ogni seduta
con la presenza di almeno nove di essi, compreso il presidente, dei quali almeno
uno docente universitario. In caso di parità di voti, prevale quello del
presidente. Nella formazione del calendario dei lavori il presidente della
commissione assicura, per quanto possibile, la periodica variazione della
composizione delle sottocommissioni e dei collegi di cui all'articolo 14, comma
2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni
(1).
5. Possono far parte della commissione esaminatrice esclusivamente
quei magistrati che hanno prestato il toro consenso all'esonero totale
dall'esercizio delle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.
6. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato
dal Consiglio superiore della magistratura contestualmente alla nomina a
componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato sino
alla formazione della graduatoria finale dei candidati (3).
7. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di
componenti stabilito dal comma 1, il Consiglio superiore della magistratura
nomina componenti della commissione magistrati che non hanno prestato il loro
consenso all'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.
8. Le funzioni dì segreteria della commissione sono esercitate da
personale amministrativo di area C, così come definita nel contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001,
stipulato il 16 febbraio 1999 e sono coordinate da un magistrato addetto al
Ministero della giustizia (2) ](4).
(1) Comma così sostituito dall'art. 9, l. 13 febbraio 2001, n. 48.
(2) Comma aggiunto dall'art. 9, l. 13 febbraio 2001, n. 48.
(3) Comma così modificato dall'art. 9, l. 13 febbraio 2001, n. 48.
(4) Articolo aggiunto dall'art. 9, d.lg. 17 novembre 1997, n. 398 e
abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza
indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.
Articolo 125 Quater
Lavori della commissione.
Art. 125-quater.
Lavori della commissione.
[ 1. La commissione esaminatrice, durante la valutazione degli
elaborati scritti e durante le prove orali, articola i propri lavori in ragione
di dieci sedute alla settimana, delle quali cinque antimeridiane e cinque
pomeridiane, salvo assoluta impossibilità della commissione stessa.
1-bis. Il presidente o, in sua mancanza, il vicepresidente possono in
ogni caso disporre la convocazione di sedute supplementari qualora ciò risulti
necessario per assicurare il rispetto delle cadenze e del termine di cui al
comma 3-bis (1).
2. I componenti della commissione esaminatrice fruiscono del congedo
ordinario nel periodo compreso tra la pubblicazione dei risultati delle prove
scritte e l'inizio delle prove orali. L'eventuale residuo periodo di congedo
ordinario può essere goduto durante lo svolgimento della procedura concorsuale,
purché sia assicurata la continuità dei lavori, secondo le modalità stabilite
dal comma 1.
3. La mancata partecipazione, anche se giustificata, di un componente
a due sedute della commissione, qualora ciò abbia causato il rinvio delle sedute
stesse, può costituire motivo per la revoca della nomina da parte del Consiglio
superiore della magistratura.
3-bis. La commissione, o ciascuna delle sottocommissioni formate ai
sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e
successive modificazioni, esamina ogni mese gli elaborati scritti di non meno di
trecentoventi candidati ed esegue l'esame orale di non meno di ottanta
candidati. Nell'ipotesi in cui trovi applicazione la procedura di cui
all'articolo 125-quinquies, il numero di trecentoventi elaborati si intende
riferito agli elaborati rimessi direttamente alla valutazione della commissione
esaminatrice. La commissione forma la graduatoria entro il tempo occorrente per
l'esame di tutti i candidati con le cadenze predette, aumentato di un mese (1).
3-ter. Il termine per la formazione della graduatoria, come
determinato ai sensi del comma 3-bis, è prorogabile con decreto del Ministro
della giustizia, su motivata richiesta del presidente della commissione (1).
3-quater. Il mancato rispetto delle cadenze e del termine di cui al
comma 3-bis può costituire motivo per la revoca della nomina del presidente o
del vicepresidente da parte del Consiglio superiore della magistratura (1).
3-quinquies. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
determinate le indennità spettanti ai docenti universitari componenti della
commissione (1)] (2).
(1) Comma aggiunto dall'art. 9, l. 13 febbraio 2001, n. 48.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 10, d.lg. 17 novembre 1997, n. 398 e
abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza
indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.
Articolo 125 Quinquies
Correttori esterni.
Art. 125-quinquies.
Correttori esterni.
[ 1. Qualora i candidati siano in numero superiore a cinquecento, il
Ministro della giustizia invita, con proprio decreto, i Consigli giudiziari ad
indicare i nominativi di magistrati, avvocati che siano iscritti negli albi
speciali per le giurisdizioni superiori e professori universitari in materie
giuridiche, di sicura competenza e affidabilità, ai quali affidare il compito di
correttori esterni, incaricati della valutazione degli elaborati dei candidati
che avranno portato a termine la prova scritta.
2. Il numero dei correttori esterni è definito con il decreto di cui
al comma 1 in misura comunque non superiore alle trecento unità. Con il medesimo
decreto i correttori sono ripartiti fra i distretti in proporzione della
consistenza dell'organico dei magistrati.
3. I Consigli giudiziari interpellano i magistrati, i Consigli
dell'ordine degli avvocati e le Facoltà di giurisprudenza del distretto al fine
di ottenere la disponibilità dei rispettivi interessati e, per quanto concerne
gli avvocati e i professori, l'attestazione che i nominativi rispondono ai
requisiti di cui al comma 1. Quindi provvedono alla formulazione dell'elenco dei
designati, nel numero definito dal decreto, facendo in modo che le materie
oggetto della prova scritta abbiano possibilmente un egual numero di correttori,
e che le tre componenti siano rappresentate nel rapporto di un avvocato e un
professore ogni tre magistrati. A tale elenco il Consiglio giudiziario aggiunge
una lista di supplenti in egual numero e proporzione.
4. I correttori esterni, titolari e supplenti, sono nominati con
decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore
della magistratura.
5. Ultimate le prove scritte, la commissione esaminatrice forma due
copie di ciascun elaborato scritto e invia ciascuna di esse ad un correttore
esterno nella materia di competenza del medesimo. Le copie sono rigorosamente
anonime, e individuate mediante codici di identificazione difformi fra loro. Per
ciascun elaborato i correttori incaricati della correzione sono individuati
mediante sorteggio, facendo in modo che il carico complessivo di ciascuno non
superi tendenzialmente il numero di cinquanta. Ove occorra, l'elenco dei
correttori titolari è integrato ricorrendo ai supplenti che possono altresì
essere utilizzati per la sostituzione dei titolari eventualmente indisponibili.
A ciascun correttore esterno viene inviata altresì copia della risoluzione con
la quale la commissione esaminatrice ha definito i criteri per la valutazione
degli elaborati scritti.
6. Il correttore esterno restituisce tutti gli elaborati entro trenta
giorni, assegnando a ciascuno un punteggio in ventesimi, e formulando per
ciascuno un sintetico giudizio.
7. La commissione esaminatrice convalida il giudizio dei correttori
esterni se identico nel punteggio; attribuisce all'elaborato un punteggio
facente media delle due valutazioni, anche se costituente frazione di punto,
qualora le stesse siano entrambe positive e non divergano per più di tre
ventesimi, ovvero qualora siano entrambe negative; effettua direttamente la
valutazione nei restanti casi.
8. Il Ministro della giustizia, con regolamento da adottare, entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il
Consiglio superiore della magistratura, disciplina analiticamente le modalità
della procedura del presente articolo, i modi della formazione dei correttori
esterni al compito specifico e i compensi da attribuire loro; emana altresì ogni
disposizione di coordinamento con le altre norme dell'ordinamento giudiziario.
9. Le disposizioni del presente articolo operano altresì quando il
conseguimento del diploma, di cui all'articolo 17, comma 113, della legge 15
maggio 1997, n. 127, sia divenuto condizione per l'ammissione al concorso per
l'accesso alla magistratura, e i candidati superino complessivamente il numero
di cinquecento ](1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 9, l. 13 febbraio 2001, n. 48 e
abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza
indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.
Articolo 126
Limiti di ammissibilità a successivi concorsi in magistratura.
[Coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per
l'ammissione in magistratura non possono essere ammessi ad altri concorsi (1).
Agli effetti dell'ammissibilità ad ulteriori concorsi, si considera
separatamente ciascun concorso svoltosi secondo i precedenti ordinamenti. Si
cumulano le dichiarazioni di non idoneità conseguite nei concorsi indetti ai
sensi degli articoli 123 e 126-ter (2).
L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le
prove scritte, equivale ad inidoneità ] (3).
(1) Comma così sostituito dall'art. unico, l. 23 febbraio 1967, n. 44.
(2) Comma così modificato dall'art. 15, l. 13 febbraio 2001, n. 48.
(3) Articolo abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160
con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.
Articolo 126 Bis
Esclusione dai concorsi.
[1. Il Consiglio superiore della magistratura, sentito l'interessato,
può escludere da uno o più successivi concorsi chi, durante lo svolgimento delle
prove scritte di un concorso, è stato espulso per comportamenti fraudolenti,
diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per
comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso
](1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 11, d.lg. 17 novembre 1997, n. 398
abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza
indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.
Articolo 126 Ter
Concorso per magistrato di tribunale.
[ 1. Conseguono la nomina a magistrato di tribunale mediante concorso
per esame, per un numero di posti non superiore ad un decimo di quello previsto
dal ruolo organico del personale della magistratura gli avvocati che abbiano
cinque anni di effettivo esercizio della professione o che abbiano esercitato
funzioni giudiziarie onorarie per almeno un quinquennio, purché nei loro
confronti non siano stati adottati i provvedimenti di revoca previsti
dall'articolo 42-sexies del presente ordinamento, dall'articolo 7 della legge 22
luglio 1997, n. 276, e dall'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e
successive modificazioni.
2. Al concorso previsto dal comma 1 sono ammessi coloro che, in
possesso dei requisiti indicati nel medesimo comma 1, hanno un'età inferiore a
quarantacinque anni.
3. Il concorso di cui al comma 1 viene bandito, contestualmente a
quello per uditore giudiziario, per un numero di posti non superiore ad un
decimo di quelli messi a concorso per gli uditori giudiziari.
4. L'esame consiste:
a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie o gruppi
di materie, con carattere teorico-pratico per i gruppi di materie di cui ai
numeri 1 e 2:
1) diritto civile e diritto processuale civile;
2) diritto penale e diritto processuale penale;
3) diritto amministrativo;
b) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate al comma 2
dell'articolo 123-ter.
5. Al concorso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dettate per il concorso per uditore giudiziario ](1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 14, l. 13 febbraio 2001, n. 48 e
abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza
indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.
Articolo 127
Nomina ad uditore giudiziario.
[ I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero
totale dei punti riportati.
In caso di parità di punti si applicano le disposizioni generali
vigenti, sui titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.
I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parità
di punteggio, ai fini della nomina sono presentati, a pena di decadenza, entro
il giorno di svolgimento della prova orale (1).
Entro cinque giorni dall'ultima seduta delle prove orali del concorso
per uditore giudiziario il Ministro della giustizia richiede al Consiglio
superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti risultati idonei,
secondo l'ordine della graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si
renderanno tali entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima. Il
Consiglio superiore della magistratura provvede entro un mese dalla richiesta
(1) (2).
Sono nominati uditori giudiziari, con decreto ministeriale, i primi
classificati entro il limite dei posti messi a concorso e di quelli aumentati ai
sensi del comma che precede (1)] (3).
(1) I commi terzo, quarto e quinto così sostituiscono l'originario
comma terzo per effetto dell'art. 12, d.lg. 17 novembre 1997, n. 398.
(2) Comma così modificato dall'art. 10, l. 13 febbraio 2001, n. 48.
(3) Articolo abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160
con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.
Articolo 128
Destinazione degli uditori Assimilazione gerarchica Trattamento
economico.
[Omissis (1).
[ Essi sono assimilati, durante il primo semestre di effettivo
servizio, ai funzionari di ruolo di grado 11° di gruppo A, e del periodo
successivo, fino alla promozione, a quelli di grado 10° (2)] (5).
[ Gli uditori percepiscono una indennità mensile nella misura
determinata nella tabella Q annessa al presente ordinamento (3)] (4)] (5).
(1) Comma abrogato dall' articolo 38 del D.lgs. 30 gennaio 2006, n.
26.
(2) Vedi, ora, la l. 24 maggio 1951, n. 392.
(3) Vedi, ora, la tabella allegata al d.p.r. 5 giugno 1965, n. 756.
(5) Comma abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con
la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.
Articolo 129
Tirocinio giudiziario.
Omissis (1).
(1) Articolo abrogato dall' articolo 38 del D.lgs. 30 gennaio 2006, n.
26.
Articolo 129 Bis
Tirocinio.
Omissis (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 16, legge 13 febbraio 2001, n. 48 e
abrogato dall' articolo 38 del D.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26.
Articolo 129 Ter
Trattamento previdenziale e assistenziale.
[ 1. Ai magistrati di tribunale nominati ai sensi dell'articolo
126-ter è attribuito il trattamento previdenziale e assistenziale dei magistrati
ordinari. Per il periodo di pregressa attività forense si applicano le
disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45, senza oneri a carico del
bilancio dello Stato ] (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 16, l. 13 febbraio 2001, n. 48 e
abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza
indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.
Articolo 130
Nomina di uditori in soprannumero. Concorsi (1).
[ Il Ministro della giustizia ha facoltà di nominare uditori
giudiziari in soprannumero ai posti fissati per tale grado nella tabella F
annessa al presente ordinamento, purché siano mantenuti vacanti altrettanti
posti nei gradi superiori del ruolo dei pretori (2) ed in quello della
magistratura collegiale, globalmente considerati.
Il Ministro della giustizia ha, altresì facoltà di indire i relativi
concorsi sempre che lo ritenga necessario, premesse le autorizzazioni richieste
dalle disposizioni vigenti. ] (3)
(1) Vedi, ora, art. 43, d.p.r. 16 settembre 1958, n. 916.
(2) Il ruolo dei pretori è stato soppresso, dall'art. 8, l. 24 maggio
1951, n. 392.
(3) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio
2007, n. 111.
CAPO III
DELLE PROMOZIONI IN GENERALE E DELL'ESAME PRATICO PER LA NOMINA AD AGGIUNTO
GIUDIZIARIO
Articolo 131
Promozioni nella magistratura.
[ Salvo il disposto degli art. 139 e 140, primo comma, le promozioni
in magistratura si effettuano:
1) mediante concorso per esame e per titoli;
2) mediante concorso per titoli;
3) per merito distinto o per merito, a seguito di scrutinio.
La sola anzianità non costituisce titolo per la promozione.
[Le promozioni sono, inoltre, regolate, per quanto riguarda lo stato
civile dei magistrati, dalle disposizioni speciali vigenti] (1)] (2).
(1) Comma da ritenersi superato, a seguito dell'abrogazione delle norme
contenenti limitazioni, in dipendenza dello stato di celibe, effettuata dal
r.d.l. 2 agosto 1943, n. 707.
(2) Articolo abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160
con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.
Articolo 132
Promozione ad aggiunto giudiziario e successiva opzione.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 7, l. 25 maggio 1970, n. 357.
Articolo 133
Art. 133.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 7, l. 25 maggio 1970, n. 357.
Articolo 134
Art. 134.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 7, l. 25 maggio 1970, n. 357.
Articolo 135
Art. 135.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 7, l. 25 maggio 1970, n. 357.
Articolo 136
Dispensa dal servizio degli uditori non idonei.
[ (Omissis) (1).
Il periodo di uditorato è valido, come pratica forense, agli effetti
dell'ammissibilità all'esame per l'esercizio della professione di procuratore
legale (2)] (3).
(1) Comma abrogato dall'art. 7, l. 25 maggio 1970, n. 357.
(2) Ora, avvocato ex art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27.
(3) Articolo abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160
con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.
Articolo 137
Funzioni degli aggiunti giudiziari.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 18, l. 2 aprile 1979, n. 97.
Articolo 138
Destinazione degli aggiunti giudiziari.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 18, l. 2 aprile 1979, n. 97.
CAPO IV
DEGLI AGGIUNTI GIUDIZIARI, DEI PRETORI E DEI GIUDICI E SOSTITUTI
PROCURATORI DELLA REPUBBLICA
Articolo 139
Promozione al grado di giudice, sostituto procuratore della
Repubblica e pretore.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 18, l. 2 aprile 1979, n. 97.
Articolo 140
Inquadramento gerarchico dei giudici, sostituti procuratori della
Repubblica e pretori.
[(Omissis)] (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 1, l. 24 maggio 1951, n. 392 e
dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata
nell'articolo 56 dello stesso decreto.
Articolo 141
Passaggio di giudici e sostituti procuratori della Repubblica nel
ruolo dei pretori.
[ (Omissis)] (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 8, l. 24 maggio 1951, n. 392 e
dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata
nell'articolo 56 dello stesso decreto.
Articolo 142
Passaggio di pretori nel ruolo della magistratura collegiale.
[ (Omissis) ](1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 8, l. 24 maggio 1951, n. 392 e
dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata
nell'articolo 56 dello stesso decreto.
Articolo 143
Concorso pel passaggio di pretori nel ruolo della magistratura
collegiale.
[ (Omissis) ](1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 8, l. 24 maggio 1951, n. 392 e
dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata
nell'articolo 56 dello stesso decreto.
Articolo 144
Graduatoria ed inquadramento dei vincitori del concorso per il ruolo
della magistratura collegiale.
[(Omissis) ](1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 8, l. 24 maggio 1951, n. 392 e
dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata
nell'articolo 56 dello stesso decreto.
CAPO V
DELLE PROMOZIONI IN CORTE DI APPELLO (1) (1) Le disposizioni contenute nel
presente capo sono da ritenersi a seguito dell'entrata in vigore della l. 25
luglio 1966, n. 570.
Articolo 145
Art. 145.
[ (Omissis) ](1).
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi
superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. Il
primo comma del presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5
aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso
decreto.
Articolo 146
Art. 146.
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi
superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570.
Articolo 147
Art. 147.
[ (Omissis)] (1).
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi
superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. Il
primo comma del presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5
aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso
decreto.
Articolo 148
Art. 148.
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi
superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570;
articolo successivamnte abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30
luglio 2007, n. 111.
Articolo 149
Art. 149.
[ (Omissis)] (1).
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi
superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. Il
presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006,
n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.
Articolo 150
Art. 150.
[ (Omissis)] (1).
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi
superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. Il
presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006,
n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.
Articolo 151
Art. 151.
[ (Omissis) ](1).
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi
superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. Il
presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006,
n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.
Articolo 152
Art. 152.
[ (Omissis)] (1).
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi
superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. I
commi secondo, terzo e quarto sono stati abrogati dall'articolo 54 del D.Lgs. 5
aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso
decreto.
Articolo 153
Art. 153.
[(Omissis)] (1).
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi
superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. Il
presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006,
n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.
Articolo 154
Art. 154.
[ (Omissis)] (1).
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi
superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. Il
presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006,
n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.
Articolo 155
Art. 155.
[ (Omissis) ](1).
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi
superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. Il
presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006,
n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.
Articolo 156
Art. 156.
[ (Omissis)] (1).
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi
superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. Il
presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006,
n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.
Articolo 157
Art. 157.
[ (Omissis)] (1).
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi
superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. Il
presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006,
n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.
Articolo 158
Art. 158.
[ (Omissis) ](1).
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi
superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. Il
presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006,
n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.
Articolo 159
Art. 159.
[ (Omissis) ](1).
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi
superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. Il
presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006,
n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.
Articolo 160
Art. 160.
[ (Omissis)] (1).
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi
superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. Il
presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006,
n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.
Articolo 161
Art. 161.
[ (Omissis)] (1).
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi
superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. Il
presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006,
n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.
Articolo 162
Art. 162.
[ (Omissis)] (1).
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi
superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. Il
presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006,
n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.
Articolo 163
Art. 163.
[ (Omissis) ](1).
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi
superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. Il
presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006,
n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.
Articolo 164
Art. 164.
[ (Omissis)] (1).
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi
superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. Il
presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006,
n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.
Articolo 165
Art. 165.
[(Omissis)] (1).
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi
superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. Il
presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006,
n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.
Articolo 166
Art. 166.
[ (Omissis)] (1).
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi
superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. Il
presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006,
n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.
Articolo 167
Art. 167.
[ (Omissis)] (1).
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi
superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. Il
presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006,
n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.
Articolo 168
Art. 168.
[(Omissis)] (1).
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi
superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. Il
presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006,
n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.
Articolo 169
Art. 169.
[ (Omissis)] (1).
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi
superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. Il
presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006,
n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.
Articolo 170
Art. 170.
[ (Omissis)] (1).
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi
superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. Il
presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006,
n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.
Articolo 171
Art. 171.
[ (Omissis)] (1).
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi
superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. Il
presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006,
n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.
Articolo 172
Art. 172.
[ (Omissis)] (1).
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi
superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. Il
presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006,
n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.
Articolo 173
Art. 173.
[ (Omissis)] (1).
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi
superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. Il
presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006,
n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.
Articolo 174
Art. 174.
[ (Omissis)] (1).
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono da ritenersi
superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 25 luglio 1966, n. 570. Il
presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006,
n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso
decreto.
CAPO VI
DELLE PROMOZIONI AL GRADO DI PRIMO PRETORE (1) (1) Il presente capo è da
ritenersi superato a seguito dell'abolizione dei ruoli dei pretori e dei primi
pretori, operata dagli artt. 8 e 9, l. 24 maggio 1951, n. 392.
Articolo 175
Scrutinio dei pretori.
(Omissis) (1).
(1) Il presente articolo è superato dall'abolizione dei ruoli dei
pretori e dei primi pretori, operata dagli artt. 8 e 9, l. 24 maggio 1951, n.
392; articolo successivamente abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30
luglio 2007, n. 111.
CAPO VII
DELLE PROMOZIONI IN CORTE DI CASSAZIONE (1) (1) Le disposizioni contenute
nel presente capo sono superate a seguito dell'entrata in vigore della l. 4
gennaio 1963, n. 1.
Articolo 176
Art. 176.
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono superate a
seguito dell'entrata in vigore della l. 4 gennaio 1963, n. 1; articolo
successivamente abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007,
n. 111.
Articolo 177
Art. 177.
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono superate a
seguito dell'entrata in vigore della l. 4 gennaio 1963, n. 1.
Articolo 178
Art. 178.
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono superate a
seguito dell'entrata in vigore della l. 4 gennaio 1963, n. 1.
Articolo 179
Art. 179.
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono superate a
seguito dell'entrata in vigore della l. 4 gennaio 1963, n. 1; articolo
successivamente abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007,
n. 111.
Articolo 180
Art. 180.
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono superate a
seguito dell'entrata in vigore della l. 4 gennaio 1963, n. 1.
Articolo 181
Art. 181.
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono superate a
seguito dell'entrata in vigore della l. 4 gennaio 1963, n. 1.
Articolo 182
Art. 182.
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono superate a
seguito dell'entrata in vigore della l. 4 gennaio 1963, n. 1.
Articolo 183
Art. 183.
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono superate a
seguito dell'entrata in vigore della l. 4 gennaio 1963, n. 1.
Articolo 184
Art. 184.
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono superate a
seguito dell'entrata in vigore della l. 4 gennaio 1963, n. 1.
Articolo 185
Art. 185.
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono superate a
seguito dell'entrata in vigore della l. 4 gennaio 1963, n. 1.
Articolo 186
Art. 186.
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono superate a
seguito dell'entrata in vigore della l. 4 gennaio 1963, n. 1.
Articolo 187
Art. 187.
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono superate a
seguito dell'entrata in vigore della l. 4 gennaio 1963, n. 1; articolo
successivamente abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007,
n. 111.
CAPO VIII
DEGLI UFFICI DIRETTIVI DELLE CORTI DI APPELLO E DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE (1) (1) Vedi, ora, l. 20 dicembre 1973, n. 831.
Articolo 188
Nomina ai gradi di primo presidente di corte di appello e parificati.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 20 dicembre 1973, n. 831.
Articolo 189
Nomina del primo presidente e del procuratore generale della corte
suprema di cassazione.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 20 dicembre 1973, n. 831.
CAPO IX
DELLE FUNZIONI GIUDICANTI E REQUIRENTI, DELLA ASSEGNAZIONE DELLE SEDI E DEI
TRAMUTAMENTI
Articolo 190
Passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti e viceversa.
[ 1. La magistratura, unificata nel concorso di ammissione, nel
tirocinio e nel ruolo di anzianità, è distinta relativamente alle funzioni
giudicanti e requirenti.
2. Il passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle
requirenti e da queste a quelle può essere disposto, a domanda dell'interessato,
solo quando il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del
consiglio giudiziario, abbia accertato la sussistenza di attitudini alla nuova
funzione] (1).
(1) Articolo sostituito dall'art. 29, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 449
e abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza
indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.
Articolo 191
Anzianità in caso di cambio di funzioni.
[ (Omissis)] (1).
(1) Articolo da ritenersi superato a seguito dell'entrata in vigore
della l. 24 maggio 1951, n. 392. Il presente articolo è stato abrogato
dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata
nell'articolo 56 dello stesso decreto.
Articolo 192
Assegnazione delle sedi per tramutamento.
L'assegnazione delle sedi per tramutamento è disposta secondo le
norme seguenti:
La vacanza di sedi giudiziarie è annunciata nel Bollettino Ufficiale
del Ministero della giustizia. L'annuncio può, peraltro, essere omesso per
necessità di servizio.
Le domande di tramutamento ad altra sede sono dirette per via
gerarchica al Ministro della giustizia (1) e possono essere presentate in
qualunque momento, indipendentemente dall'attualità della vacanza o
dall'annuncio di questa nel Bollettino Ufficiale.[ Esse conservano validità fino
a quando non sono, con successiva dichiarazione o con altra domanda, revocate]
(2) .
All'assegnazione di ciascuna sede si procede in base alle domande. La
scelta tra gli aspiranti è fatta dal Ministro, con riguardo alle attitudini di
ciascuno di essi, al suo stato di famiglia e di salute, al merito ed
all'anzianità.
Sono titoli di preferenza, a parità delle altre condizioni personali
quelli indicati nell'articolo 148.
Non sono ammesse domande di tramutamento con passaggio dalle funzioni
giudicanti alle requirenti o viceversa, salvo che per tale passaggio esista il
parere favorevole del consiglio superiore della magistratura.
Se la vacanza è stata annunciata nel Bollettino Ufficiale, i
magistrati che aspirano alla sede vacante debbono fare domanda di tramutamento,
ove non l'abbiano presentata precedentemente, entro dieci giorni dalla
pubblicazione dell'annuncio. Trascorso tale termine, non si tiene conto della
domanda.
(1) Vedi, ora, l'art. 39, d.p.r. 16 settembre 1958, n. 916.
(2) Comma modificato dall'articolo
1, comma 8, del D.L. 16 settembre 2008, n. 143.
Articolo 193
Assegnazione delle sedi per promozione.
(Omissis) (1).
(1) Articolo da ritenersi abrogato ex artt. 4, 5 e 6, l. 25 luglio
1966, n. 570. Vedi anche artt. 1-10, l. 20 dicembre 1973, n. 831. Articolo
successivamente abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007,
n. 111.
Articolo 194
Tramutamenti successivi.
Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di
funzioni, ad una sede da lui chiesta, non può essere trasferito ad altre sedi o
assegnato ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto
effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute
ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia.
L'ordinanza di sospensione cautelare dei provvedimenti di
trasferimento e destinazione d'ufficio di magistrati ordinari, emessa ai sensi
dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, deve
esporre le ragioni del danno grave e irreparabile su cui è basata ed ha
efficacia non superiore a due mesi. Con l'ordinanza il giudice fissa, anche
d'ufficio, l'udienza per la discussione di merito del ricorso, che deve avvenire
entro i due mesi successivi; il dispositivo della sentenza è pubblicato entro
sete giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria. I termini
processuali sono ridotti alla metà (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, l. 4 maggio 1998, n. 133.
Articolo 195
Disposizioni speciali per i presidenti (1) e per i procuratori
generali di corte di appello.
Le disposizioni degli artt. 192 e 194 non si applicano ai presidenti
(1) e ai procuratori generali di corte di appello, nonché ai magistrati ad essi
equiparati.
(1) Denominazione così modificata dall'art. 13, l. 5 maggio 1952, n.
405.
CAPO X
DEI MAGISTRATI CON FUNZIONI AMMINISTRATIVE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Articolo 196
Destinazione di magistrati al Ministero della giustizia.
I magistrati possono essere destinati ad esercitare funzioni
amministrative nel Ministero della giustizia, in conformità delle norme speciali
contenute nell'ordinamento del Ministero medesimo, nel numero e nei gradi
stabiliti dalla tabella N annessa al presente ordinamento (1). Tale tabella può
essere, con decreto reale, modificata su proposta del Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro delle finanze.
Essi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura
durante l'esercizio delle predette funzioni.
(1) Vedi, ora, tabella C allegata alla l. 4 gennaio 1963, n. 1.
Articolo 197
Requisiti per la destinazione dei magistrati al Ministero.
[(Omissis) ] (1).
(1) Articolo da ritenersi superato dall'art. 15, l. 24 marzo 1958, n.
195. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile
2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso
decreto.
Articolo 198
Ricollocamento in ruolo di magistrati già destinati al Ministero.
[ I magistrati addetti con funzioni amministrative al Ministero della
giustizia possono, anche di ufficio, essere ricollocati nel ruolo organico della
magistratura e destinati agli uffici giudiziari per esercitarvi le funzioni del
loro grado. Tali destinazioni possono avvenire, a giudizio del Ministro, tanto
con le funzioni giudicanti, quanto con quelle requirenti, indipendentemente
dalla qualifica posseduta dal magistrato (1)] (2).
(1) Vedi l'art. 15, l. 24 marzo 1958, n. 195.
(2) Articolo abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160
con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso decreto.
Articolo 199
Servizio dei magistrati addetti al Ministero.
Le norme speciali contenute nell'ordinamento del Ministero
determinano il numero e le attribuzioni dei magistrati dei vari gradi che
prestano servizio negli uffici del Ministero medesimo. Il detto servizio è, ad
ogni effetto, parificato a quello prestato negli uffici giudiziari, salvo il
disposto dell'articolo seguente.
Nel tempo in cui prestano servizio al Ministero, tranne per quanto
riguarda l'ordinamento gerarchico e le promozioni, si applicano ai magistrati le
disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.
Articolo 200
Partecipazione a concorsi e scrutini di magistrati non addetti ad
uffici giudiziari.
[ (Omissis) ](1).
(1) Articolo da ritenersi superato dagli artt. 2, ultimo comma, e 3,
settimo comma, l. 4 gennaio 1963, n. 1. Il presente articolo è stato abrogato
dall'articolo 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata
nell'articolo 56 dello stesso decreto.
CAPO XI
DELL'ANZIANITÀ E DELLE ASPETTATIVE
Articolo 201
Computo dell'anzianità.
L'anzianità dei magistrati si computa dalla data del decreto di
nomina in ciascun grado (1). In caso di nomina contemporanea, l'anzianità è
determinata dall'ordine nel quale le promozioni sono conferite secondo le
disposizioni contenute nel presente titolo.
L'anzianità degli uditori è determinata dall'ordine della graduatoria
a norma dell'art. 127.
[Resta salva la diversa decorrenza di anzianità stabilita dalle
disposizioni in vigore in relazione allo stato civile dei magistrati] (2).
(1) Ora, categoria, ai sensi della l. 24 maggio 1951, n. 392.
(2) Comma da ritenersi superato a seguito dell'abrogazione delle norme
contenenti limitazioni in dipendenza dello stato di celibe, effettuata dal
r.d.l. 2 agosto 1943, n. 707.
Articolo 202
Sospensione ed interruzione del servizio.
Il periodo trascorso dai magistrati in aspettativa per servizio
militare o per motivi di salute non importa interruzione di servizio, né
pregiudizio all'anzianità, salve le disposizioni vigenti in ordine al tempo
utile per la pensione.
[ Il periodo trascorso in disponibilità non è utile ai fini
dell'avanzamento ai gradi 8°, 7° e 6° (1). ] (2)
[ Il servizio militare non importa interruzione del tirocinio degli
uditori, necessario per l'ammissione all'esame per la nomina ad aggiunto
giudiziario. ] (2)
Nel caso di sospensione dall'ufficio, seguita da un provvedimento
disciplinare di rimozione o di destituzione, si deduce dal servizio, agli
effetti dell'eventuale trattamento di quiescenza, il periodo di durata della
sospensione medesima.
(1) Ora, ai fini dell'aumento di anzianità dei magistrati di tribunale,
ai sensi della l. 24 maggio 1951, n. 392.
(2) Comma abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio
2007, n. 111.
Articolo 203
Aspettative.
Il magistrato in aspettativa è posto immediatamente fuori del ruolo
organico, se la aspettativa fu concessa per motivi di famiglia, e dopo due mesi,
se per motivi di salute o per servizio militare.
I relativi posti sono dichiarati vacanti.
Al termine dell'aspettativa, il magistrato ha diritto di occupare il
posto che aveva nella graduatoria di anzianità, salve le disposizioni vigenti in
ordine al tempo utile per la pensione. Egli è destinato ad una delle sedi
disponibili, a giudizio del Ministro (1), previa interpellazione se trattasi di
magistrato inamovibile. Se il magistrato non accetta la sede offertagli, è
confermato in aspettativa, ma questa non può eccedere il termine massimo
consentito dalla legge.
(1) Vedi, ora, art. 10, l. 24 marzo 1958, n. 195.
CAPO XII
DEGLI STIPENDI E DEGLI ASSEGNI
Articolo 204
Stipendi ed assegni fissi.
[ Gli stipendi spettanti ai magistrati di ciascun grado gerarchico ed
i relativi aumenti periodici e supplementi di servizio attivo sono determinati
dalle leggi generali (1). ] (2)
(1) Vedi, ora, la l. 24 maggio 1951, n. 392.
(2) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio
2007, n. 111.
Articolo 205
Indennità di rappresentanza.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 5 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080
e dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.
Articolo 206
Indennità per i magistrati di corte d'assise.
[ Ai magistrati destinati a prestare servizio nelle corti di assise,
fuori della loro residenza spettano le indennità stabilite dalle disposizioni
vigenti per le missioni.
L'indennità giornaliera è ridotta a due terzi dopo il primo mese,
quando fra una sessione e l'altra non si verifica l'interruzione di almeno
quindici giorni (1). ] (2)
(1) Vedi, ora, l. 15 aprile 1961, n. 291.
(2) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio
2007, n. 111.
Articolo 207
Indennità per i magistrati che esercitano funzioni speciali.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 5 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080
e dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.
Articolo 208
Indennità ai vice-pretori onorari reggenti temporaneamente l'ufficio.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 4, d.lg. 28 luglio 1989, n. 273.
Articolo 209
Indennità di missione per i magistrati addetti al tribunale
ordinario.
Il trattamento economico di missione per i magistrati addetti al
tribunale ordinario incaricati di esercitare funzioni fuori della ordinaria sede
di servizio è regolato dalle norme vigenti per gli impiegati dello Stato, in
quanto non modificate da norme particolari sulle trasferte giudiziarie.
L'autorizzazione a risiedere altrove, prevista dal primo comma
dell'articolo 12, è richiesta al presidente del tribunale, il quale provvede con
decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario. Copia del provvedimento è
rimessa al Consiglio superiore della magistratura e all'interessato. Contro il
diniego dell'autorizzazione l'interessato può proporre reclamo al Consiglio
superiore della magistratura (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 28, d.lg. 19 febbraio 1998, n.
51.
Articolo 209 Bis
Determinazione della sede ordinaria di servizio.
Ai fini del trattamento economico di missione, si considera ordinaria
sede di servizio la sede del tribunale o della sezione distaccata presso la
quale il magistrato è incaricato di esercitare le funzioni in via esclusiva.
Per i magistrati incaricati di esercitare funzioni presso più sezioni
distaccate del tribunale, ovvero presso una o più sezioni distaccate e presso la
sede principale del tribunale, la sede ordinaria di servizio è stabilita, anche
ai fini dell'obbligo di residenza previsto dall'articolo 12, con la procedura
tabellare disciplinata dall'articolo 7-bis (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 29, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.
CAPO XIII
DISPOSIZIONI SPECIALI
Articolo 210
Collocamento fuori ruolo di magistrati per incarichi speciali.
Salvo quanto è disposto nell'art. 17, sono collocati fuori del ruolo
organico della magistratura i magistrati ai quali dal Ministro della giustizia,
o col suo consenso (1), sono conferiti incarichi non previsti da leggi o da
regolamenti, se per tali incarichi debbano sospendere il servizio giudiziario
per un periodo maggiore di due mesi.
I magistrati collocati fuori del ruolo organico a norma della
presente disposizione non possono, in ogni caso, superare il numero di sei (2).
Essi conservano il trattamento economico del proprio grado e,
possono, per esigenze di servizio, essere temporaneamente destinati ad
esercitare le funzioni del loro grado od equiparato, in soprannumero, negli
uffici giudiziari della sede nella quale risiedono per l'espletamento
dell'incarico stesso.
Al cessare dell'incarico, il magistrato è richiamato nel ruolo
organico ed è destinato ad una delle sedi disponibili (3).
(1) Vedi, ora, art. 15, ultimo comma, l. 24 marzo 1958, n. 195.
(2) Comma così sostituito prima dall'art. 2, l. 17 marzo 1969, n. 84, e
poi dall'art. 2, l. 9 dicembre 1977, n. 908.
(3) Vedi art. 1, comma 6, d.l. 28 agosto 1995, n. 361, conv. in l. 27
ottobre 1995, n. 437.
Articolo 211
Divieto di riammissione in magistratura.
Il magistrato che ha cessato di far parte dell'ordine giudiziario in
seguito a sua domanda, assunto altri uffici dello Stato, non può essere
riammesso in magistratura.
La disposizione che precede non si applica a chi, già appartenente
all'ordine giudiziario, sia transitato nelle magistrature speciali ed in esse
abbia prestato ininterrottamente servizio (1).
Questi può essere riammesso, a domanda, previa valutazione del
Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio, acquisito il fascicolo
personale del richiedente, nel deliberare la riammissione, colloca il
magistrato, anche in soprannumero, nel posto di ruolo risultante dalla
ricongiunzione dei servizi prestati e dalle valutazioni e relative nomine da
effettuarsi contestualmente, ai sensi delle leggi 25 luglio 1966, n. 570, 20
dicembre 1973, n. 831, e successive modificazioni (1).
In nessun caso gli interessati possono essere collocati in ruolo in
un posto anteriore a quello che avrebbero normalmente avuto se non fossero
transitati nelle magistrature speciali (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 7, l. 2 aprile 1979, n. 97.
TITOLO VI
DEI CONSIGLI GIUDIZIARI PRESSO LE CORTI DI APPELLO E DEL CONSIGLIO
SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Articolo 212
Art. 212.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.
Articolo 213
Art. 213.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.
Articolo 214
Art. 214.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.
Articolo 215
Art. 215.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.
Articolo 216
Art. 216.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.
TITOLO VII
DELLE PREROGATIVE DELLA MAGISTRATURA
Articolo 217
Art. 217.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.
Articolo 218
Art. 218.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.
Articolo 219
Art. 219.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.
Articolo 220
Art. 220.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.
Articolo 221
Art. 221.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.
Articolo 222
Art. 222.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.
Articolo 223
Art. 223.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.
Articolo 224
Art. 224.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.
Articolo 225
Art. 225.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.
Articolo 226
Art. 226.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.
Articolo 227
Art. 227.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.
TITOLO VIII
DELLA DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA
Articolo 228
Art. 228.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.
Articolo 229
Art. 229.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.
Articolo 230
Art. 230.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.
Articolo 231
Art. 231.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.
Articolo 232
Art. 232.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.
Articolo 233
Art. 233.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.
Articolo 234
Art. 234.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.
Articolo 235
Art. 235.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.
Articolo 236
Art. 236.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.
Articolo 237
Art. 237.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.
Articolo 238
Art. 238.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.
Articolo 239
Art. 239.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.
Articolo 240
Art. 240.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.
Articolo 241
Art. 241.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.
Articolo 242
Art. 242.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.
Articolo 243
Art. 243.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.
Articolo 244
Art. 244.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.
Articolo 245
Art. 245.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.
Articolo 246
Art. 246.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.
Articolo 247
Art. 247.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.
Articolo 248
Art. 248.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.
Articolo 249
Art. 249.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.
Articolo 250
Art. 250.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.
Articolo 251
Art. 251.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.
Articolo 252
Art. 252.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.
Articolo 253
Art. 253.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.
Articolo 254
Art. 254.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 43, r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 255
Disposizioni speciali di inquadramento.
[Nella prima attuazione del presente ordinamento, per i magistrati
della carriera collegiale nominati posteriormente all'entrata in vigore della
legge 17 aprile 1930, n. 421, e fino al 31 dicembre 1938, il periodo di
permanenza stabilito per i gradi gerarchici nono od ottavo è diminuito di un
anno, escluso qualsiasi effetto economico retroattivo.
Gli attuali giudici, sostituti procuratori del Re Imperatore e
pretori che hanno prestato servizio in altri ruoli di gruppo A della stessa
amministrazione della giustizia, sono inquadrati nel grado gerarchico e con
l'anzianità di grado ad essi spettanti, calcolandosi a loro favore l'intero
effettivo servizio di ruolo prestato nel gruppo A della detta amministrazione,
escluso tuttavia qualsiasi effetto economico retroattivo] (1).
(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi ormai
superate. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5
aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso
decreto.
Articolo 256
Concorso per esame integrativo per i pretori nominati dopo il 1930,
aspiranti al passaggio di ruolo.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 6, d.lg.lgt. 30 aprile 1946, n. 352.
Articolo 257
Ammissione. Effetti del concorso.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 6, d.lg.lgt. 30 aprile 1946, n. 352.
Articolo 258
Attuali pretori già vincitori di concorso per uditore di tribunale.
[I magistrati della carriera dei pretori reclutati posteriormente
all'attuazione della legge 17 aprile 1930, n. 421, i quali sono riusciti
vincitori anche di concorso per uditore di tribunale, possono chiedere, entro il
termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
ordinamento, di far passaggio nel ruolo della magistratura collegiale.
Il passaggio di ruolo si effettua previo parere favorevole del
consiglio giudiziario, in base ai rapporti dei capi gerarchici ed al servizio
prestato dal magistrato. I posti occupati in conseguenza del detto passaggio si
detraggono dalla quota del 50 per cento da riservare al concorso pel passaggio
di ruolo a norma degli artt. 142 e 256.
I magistrati trasferiti in esecuzione delle norme del precedente
comma, sono collocati nel ruolo collegiale nel posto a ciascuno di essi
spettante in base all'intera effettiva anzianità di servizio in magistratura,
escluso il servizio eventualmente prestato anteriormente all'entrata in vigore
della legge 17 aprile 1930, n. 421.
Tuttavia i magistrati nominati uditori di pretura col decreto
ministeriale 9 luglio 1931, che si trovano nelle condizioni di cui al primo
comma del presente articolo, conseguono l'avanzamento al grado sesto nella
stessa data in cui tale avanzamento viene conseguito dai magistrati nominati
uditori di tribunale col decreto 26 giugno 1931 e giudici aggiunti con decreti
del 27 luglio e 18 ottobre 1934, salva la valutazione di eventuali benefici di
legge.
Per i magistrati che non hanno superato il primo esame per la nomina
a pretore aggiunto, l'inquadramento di cui al comma precedente è ritardato di un
periodo di tempo corrispondente a quello intercorso tra la data del decreto che
approva la graduatoria del detto esame e quella relativa alla graduatoria
dell'esame successivo al quale hanno preso parte] (1).
(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi ormai
superate. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5
aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso
decreto.
Articolo 259
Inquadramento gerarchico di magistrati del ruolo collegiale
provenienti dalla carriera pretorile.
[I magistrati che hanno appartenuto alla carriera delle preture in
qualità di uditore di pretura o di pretore aggiunto, e che, in seguito a
concorso per uditore di tribunale, sono passati a quella collegiale, sono
collocati nel ruolo della magistratura collegiale, nel posto a ciascuno di essi
spettante in base all'intera effettiva anzianità di servizio in magistratura,
escluso tuttavia il servizio eventualmente prestato anteriormente all'entrata in
vigore della legge 17 aprile 1930, n. 421.
Ai fini della determinazione dei singoli gradi gerarchici e della
relativa anzianità, la carriera è ricostruita sulla base della effettiva
permanenza nei gradi stessi dei vincitori del concorso per uditore di pretura
dal quale detti magistrati provengono, escluso qualsiasi effetto economico
retroattivo.
Si applica il disposto degli ultimi due commi dell'articolo
precedente] (1).
(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi ormai
superate. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5
aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso
decreto.
Articolo 260
Pretori provenienti dall'unico ruolo anteriore alla legge 17 aprile
1930, n. 421.
[Le disposizioni dei precedenti artt. da 256 a 259 non si applicano
ai pretori che appartenevano all'unico ruolo dei giudici e sostituti procuratori
del Re Imperatore anteriormente all'entrata in vigore della legge 17 aprile
1930, n. 421, e del regio decreto 12 maggio 1930, n. 663, i quali possono
partecipare solamente ai concorsi e agli scrutini per la promozione al grado di
primo pretore o di consigliere di corte di appello e gradi parificati, nelle
forme ordinarie] (1).
(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi ormai
superate. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5
aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso
decreto.
Articolo 261
Esame speciale integrativo di idoneità per gli uditori di pretura ed
i pretori aggiunti.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 6, d.lg.lgt. 30 aprile 1946, n. 352.
Articolo 262
Disposizioni particolari per gli attuali uditori di tribunale.
[Gli attuali uditori di tribunale, all'atto della promozione al grado
di aggiunto giudiziario, nonché i giudici aggiunti reclutati posteriormente al
1° gennaio 1938, possono essere destinati, per necessità di servizio, ai posti
vacanti nelle preture.
Con la promozione al grado 8° i detti magistrati hanno diritto di
esser destinati, a loro domanda, ai posti vacanti nel ruolo collegiale e le loro
promozioni gravano sulla quota del 50 per cento riservata al detto ruolo] (1).
(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi ormai
superate. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5
aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso
decreto.
Articolo 263
Promozioni da conferire entro l'anno 1941 per i gradi di consigliere
di corte di appello e di cassazione ed equiparati.
[Le promozioni da conferire entro l'anno 1941 ai gradi di consigliere
di corte di appello ed, equiparati, tanto per concorso che per scrutinio, e
quelle ai gradi di consigliere di corte di cassazione ed equiparati, si
effettuano secondo le norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore del
presente ordinamento] (1).
(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi ormai
superate. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5
aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso
decreto.
Articolo 264
Promozioni da conferire durante l'anno 1942, per i gradi di
consigliere di corte di cassazione ed equiparati.
[Le promozioni ai gradi di consigliere di corte di cassazione e
parificati per tutti i posti che si renderanno vacanti durante l'anno 1942,
saranno conferite ai magistrati dichiarati idonei nel concorso indetto cui
decreto ministeriale 10 febbraio 1940, secondo l'ordine della relativa
graduatoria.
Nella prima attuazione del presente ordinamento, la richiesta di
scrutinio per le promozioni in corte di cassazione può comprendere un numero di
magistrati da determinarsi dal Ministro, senza la limitazione contenuta
nell'art. 184] (1).
(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi ormai
superate. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5
aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso
decreto.
Articolo 265
Promozioni da conferire durante l'anno 1942, per i gradi di
consigliere di corte di Appello ed equiparati.
[Il primo concorso per esame e per titoli e quello per titoli per le
promozioni ai gradi di consigliere di corte di appello e parificati, saranno
indetti nel secondo trimestre del 1941, ed i posti relativi graveranno sulla
quota dell'anno 1942, in conformità degli artt. 149 e 152 del presente
ordinamento.
Gli attuali elenchi dei magistrati, promovibili al grado di primo
pretore, cessano di avere effetto col 31 dicembre 1941. Fino a tale data devono
lasciarsi vacanti 150 posti nel grado di primo pretore] (1).
(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi ormai
superate. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5
aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso
decreto.
Articolo 266
Concorso speciale per titoli per la promozione al grado di primo
pretore.
[Per la copertura dei posti di primo pretore disponibili al 1°
gennaio 1942, è indetto nel secondo trimestre dell'anno 1941 uno speciale
concorso per titoli riservato ai pretori che raggiungono entro lo stesso anno
1941 l'anzianità di diciassette anni di servizio effettivo in magistratura.
Il concorso è giudicato da una commissione nominata dal Ministro
della giustizia, costituita da un magistrato avente grado di presidente di
sezione di corte di cassazione od equiparato, che la presiede, e da quattro
magistrati aventi grado di consigliere di corte di cassazione o parificato, di
cui due appartenenti al pubblico Ministero.
Con lo stesso decreto, il Ministro nomina altresì i componenti
supplenti, dello stesso grado ed in numero eguale a quello degli effettivi.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, la commissione è
presieduta dal commissario effettivo più anziano.
Le funzioni di segreteria sono disimpegnate da magistrati addetti al
Ministero.
Si osservano le norme stabilite negli artt. 152 e 161 del presente
ordinamento, in quanto applicabili] (1).
(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi ormai
superate. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5
aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso
decreto.
Articolo 267
Disposizioni particolari per le promozioni al grado di primo pretore.
[Fino a tutto l'anno 1949, i posti che rimangono disponibili nel
grado di primo pretore a seguito del concorso speciale di cui all'articolo
precedente e dello scrutinio ordinario, possono essere conferiti ai giudici
iscritti negli elenchi dei promovibili in corte di appello che consentono al
passaggio di ruolo e che hanno conseguito nello scrutinio almeno la classifica
di merito con idoneità a funzioni direttive.
Tali promozioni hanno luogo secondo l'ordine degli elenchi, con
precedenza per i giudici dichiarati promovibili per merito distinto rispetto ai
promovibili per merito] (1).
(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi ormai
superate. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5
aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso
decreto.
Articolo 268
Consiglieri di corte di appello in funzioni di primo pretore.
[I primi pretori provenienti dal ruolo dei consiglieri di corte di
appello e parificati, possono far ritorno al ruolo di provenienza, con la
anzianità di grado di cui sono provvisti e nella posizione di graduatoria a
ciascuno di essi spettante, purché ne facciano istanza entro due mesi dalla data
di entrata in vigore del presente ordinamento, sotto comminatoria di decadenza]
(1).
(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi ormai
superate.
Articolo 269
Anticipato conferimento di funzioni giudiziarie agli uditori.
[Fino al 31 dicembre 1946, il Ministro della giustizia può destinare
con funzioni giudiziarie ai posti vacanti nei tribunali, nelle regie procure, in
sottordine nelle preture, nonché come reggenti nelle preture prive di titolare,
uditori che hanno compiuto almeno un anno di effettivo tirocinio.
Il provvedimento è emanato con decreto reale, previo parere
favorevole del consiglio giudiziario, che può essere richiesto dopo nove mesi
almeno di tirocinio effettivo.
Nella composizione del collegio non può intervenire più di un uditore
con funzioni di giudice] (1).
(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi ormai
superate.
Articolo 270
Applicazioni di pretori a tribunali e procure del [Re Imperatore].
[Fino alla stessa data del 31 dicembre 1946, il Ministro della
giustizia può, nella stessa forma del decreto reale, disporne l'applicazione di
pretori ai posti vacanti di giudice e sostituto procuratore del Re Imperatore,
che non sia possibile coprire altrimenti] (1).
(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi ormai
superate. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5
aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso
decreto.
Articolo 271
Magistrati non addetti ad uffici giudiziari.
[Le disposizioni contenute nell'art. 200 del presente ordinamento non
si applicano ai magistrati attualmente addetti ad uffici diversi da quelli
giudiziari, che hanno maturato o matureranno il diritto di partecipare a
concorsi o scrutini per la promozione, entro il biennio successivo alla entrata
in vigore dell'ordinamento medesimo] (1).
(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi ormai
superate. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5
aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso
decreto.
Articolo 272
Formazione degli elenchi di magistrati promovibili per scrutinio in
corte di appello.
[Gli attuali giudici e sostituti procuratori del Re Imperatore:
a) compresi negli elenchi dei promovibili per merito con tre voti per
il merito distinto, prendono posto, nello stesso ordine, nell'elenco dei
promovibili per merito distinto, dopo tutti i magistrati iscritti nell'elenco
medesimo;
b) dichiarati promovibili per merito con due voti e con un voto per
il merito distinto, prendono posto, secondo l'ordine attuale rispettivo,
nell'elenco dei promovibili per merito ad unanimità di voti, con precedenza
rispetto ai magistrati compresi nell'elenco medesimo;
c) dichiarati promovibili per merito a maggioranza, prendono posto
nell'elenco dei promovibili per merito ad unanimità di voti, e sono collocati
dopo tutti i magistrati in esso compresi, nell'attuale loro ordine di
graduatoria, con precedenza per quelli che hanno riportato la classifica a
maggioranza di quattro voti rispetto agli altri che hanno conseguito la stessa
classifica a maggioranza di tre voti.
Gli elenchi così formati tengono luogo di quelli previsti dall'art.
168, fermi i limiti attuali di validità dei singoli scrutini, secondo le
rispettive decorrenze] (1).
(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi ormai
superate. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5
aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso
decreto.
Articolo 273
Collocamento a riposo degli attuali consiglieri di corte di appello e
magistrati di grado equiparato.
[La disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 227 è attuata
gradualmente, nel quinquennio successivo all'entrata in vigore del presente
ordinamento, riducendosi progressivamente di un anno per ciascun anno solare
l'attuale limite di età, a decorrere dal 1° gennaio 1942, fermo restando il
requisito di 40 anni di servizio] (1).
(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi ormai
superate. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5
aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso
decreto.
Articolo 274
Ammissione di vice-pretori onorari all'esame pratico per aggiunto
giudiziario.
[Gli attuali vice-pretori onorari nominati in base al regio
decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 131, possono essere ammessi per una sola volta
al primo esame che avrà luogo per aggiunto giudiziario, su parere favorevole del
consiglio giudiziario del distretto di residenza] (1).
(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi ormai
superate. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5
aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso
decreto.
Articolo 275
Procedimenti disciplinari pendenti.
[Per i procedimenti disciplinari che, alla data di entrata in vigore
del presente ordinamento, non sono stati definiti da parte della suprema corte
disciplinare e dei consigli disciplinari presso le corti di appello, continuano
ad applicarsi le disposizioni precedentemente vigenti.
La corte disciplinare per la magistratura, costituita in conformità
del disposto dell'art. 236, funziona da organo di unico grado, e di secondo
grado per i procedimenti in corso presso i consigli disciplinari distrettuali]
(1).
(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi ormai
superate. Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 54 del D.Lgs. 5
aprile 2006, n.160 con la decorrenza indicata nell'articolo 56 dello stesso
decreto.
TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 276
Abrogazione di vigenti disposizioni legislative e riferimento a leggi
e regolamenti generali.
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili
concernenti la materia regolata dal presente ordinamento.
Fino a quando non sarà provveduto alla emanazione di norme
regolamentari per l'esecuzione dell'ordinamento medesimo, continuano ad aver
vigore i regolamenti esistenti, in quanto applicabili.
Ai magistrati dell'ordine giudiziario sono applicabili le
disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato, solo in quanto
non sono contrarie al presente ordinamento e ai relativi regolamenti (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno 1992, n. 289, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 87,
d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'art. 276, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12,
nella parte in cui consente l'applicazione ai magistrati della riabilitazione
prevista per gli impiegati civili dello Stato colpiti da sanzione disciplinare.
Articolo 277
Disposizioni di coordinamento, integrative e complementari.
Con successivi decreti reali, su proposta del Ministro della
giustizia di concerto con il Ministro delle finanze, sono emanate le norme di
coordinamento e le altre, anche di carattere integrativo e complementare,
occorrenti per la completa attuazione del presente ordinamento.
Allegato 1
Allegato unico.
TABELLE
Omissis (1).
(1) Tabella sostituita dall'articolo unico del D.Lgs. del Capo
provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 818, vedi inoltre l'articolo 1 del
D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 565.