SEQUESTRO CONSERVATIVO, CONVENZIONALE E
GIUDIZIARIO Sequestro conservativo pericolo di perdita delle garanzie
Tribunale
Bari, 30 aprile 2009, sez. lav.
IL TRIBUNALE DI BARI, SEZIONE LAVORO, RIUNITO IN CAMERA DI
CONSIGLIO, CON L'INTERVENTO DEI SIGG. RI MAGISTRATI:
- DR. MANUELA SARACINO - Presidente
- DR.ANGELA ARBORE - Giudice relatore
- DR. Simonetta Rubino - Giudice
sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 16.4.09
;uditi i procuratori delle parti;
letti gli atti di causa ;
OSSERVA
Con ricorso ex art.669 bis e 671 c.p.c., la Banca Popolare
di Puglia e Basilicata S.p.A. chiedeva al Giudice del Lavoro di Bari che fosse
autorizzato il sequestro conservativo mobiliare, immobiliare e presso terzi sui
beni e crediti di proprietà di C. C., sino a concorrenza della somma di euro
2.042.021,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge o
di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia a garanzia del credito
vantato dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.p.A. In particolare, la
Banca esponeva come il C. avesse autorizzato aperture di credito al di fuori
delle ipotesi consentite, andando oltre le proprie competenze ed in assenza dei
presupposti. Tali condotte avevano, altresì, determinato il licenziamento del
C. Integrato il contraddittorio con il convenuto, il Giudice adito con
ordinanza del 9.2.09 accoglieva l'istanza cautelare. Proponeva reclamo il C.;
si costituiva la reclamata.
Il reclamo va rigettato.
Va, in primo luogo,disattesa l' eccezione preliminare di
incompetenza territoriale, reiterata in questa sede dal reclamante.
Si ritiene, infatti, di condividere e , a tal fine, di
riportare integralmente l' iter motivazionale del Giudice di prime cure.
Il reclamante afferma che il contratto si sarebbe
perfezionato in Pordenone dove egli avrebbe preso servizio in forza della
lettera di assunzione del 17/01/2006.
Il Giudice del sequestro correttamente ha sottolineato che
"Giova rammentare che, con riguardo all'aspetto del territorio, la
competenza è conferita, ai sensi dell'art 413 c.p.c., al giudice nella cui
circoscrizione è sorto il rapporto oppure al giudice nella cui circoscrizione
si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o
presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del
rapporto.Risulta ormai assodato che il comma 2 del citato art 413 cpc prevede
una serie di fori alternativi concorrenti e che la scelta tra gli stessi spetta
all'attore, il quale ha l'onere di dimostrare che di quello prescelto ricorrano
gli elementi di fatto .Orbene, nella fattispecie in esame, la ricorrente ha
chiarito di aver scelto il foro del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro
(Altamura) e ne ha fornito idonea prova.
Premesso che per luogo in cui è sorto il rapporto deve
intendersi il luogo della stipulazione del contratto, ossia, nell'ipotesi di
conclusione del contratto tra persone lontane, il luogo in cui l'accettazione
della proposta giunge a conoscenza del proponente (art 1326 cc; Cassazione
civile ,sez. I, 16 gennaio 2002, n. 407), e non anche il luogo nel quale abbia
avuto inizio l'esecuzione della prestazione lavorativa, che, invece, rileva
quando non sia individuabile un precedente momento e luogo d'incontro delle
volontà negoziali delle parti (cfr Cass n. 4116 del 28.4.87 in una ipotesi di
attività stagionale), appare di tutta evidenza che, nel caso di specie, il
luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro è Altamura e, quindi, competente è
il Tribunale di Bari.
In atti, infatti, vi è la lettera datata 9 novembre 2005
con la quale la Direzione Generale della Banca Popolare di Puglia e Basilicata
- Divisione Risorse - con sede in Altamura comunicava a C. C. la sua assunzione
presso la Banca con la qualifica di quadro direttivo 4 livello ed incarico di
responsabile presso la istituenda filiale di Pordenone, richiedendo al predetto
C. (cfr ultimo capoverso) di restituire copia della stessa, firmata per
accettazione, alla Divisione Risorse presso la Direzione generale di Altamura.
Vi è anche la firma del C. apposta in calce alla lettera
detta in data 18.11.2005 , di talché deve concludersi che, trattandosi di un
contratto "inter absentes", Altamura sia effettivamente stato il
luogo in cui l'accettazione della proposta lavorativa da parte del C. sia
giunta a conoscenza della proponente Banca Popolare di Puglia e Basilicata......
Peraltro, a sconfessare tale dato non giova rilevare, come
ha fatto parte resistente, che la lettera di assunzione del 9.11.2005 sia solo
la prima proposta di assunzione e che il C. abbia invece preso servizio a
Pordenone 1'8.2.06 in forza della successiva lettera di assunzione del
17.1.2006, accettando questa nuova proposta contrattuale per fatti concludenti,
prendendo, cioè, servizio in Pordenone.
Ritiene questo Giudice che il contratto concluso in
Altamura per effetto dell'accettazione da parte del C. in data 18.11.2005 della
proposta contrattuale della Banca del precedente 9 novembre sia un contratto
regolarmente stipulato e, quindi, ben in grado di spiegare i sui effetti"
Nel merito, questi i fatti come ricostruiti dalla difesa
della reclamata, e non contestati in modo specifico dall' istante.
Il Sig. C. è stato dipendente della Banca Popolare di
Puglia e Basilicata in qualità di Quadro direttivo 4 Livello presso la Filiale
di Pordenone dal 08.02.2006 al 3.4.2008 data in cui veniva licenziato per
giusta causa.
A seguito di accertamenti effettuati dalla Banca presso la
Filiale di Pordenone venivano riscontrate violazioni ed irregolarità
ascrivibili a responsabilità del Sig. C.
Tali irregolarità formavano oggetto di analitiche
contestazioni.
La Banca, non ritenendo valide le giustificazioni addotte
dal convenuto ed a seguito di ulteriori verifiche contabili, con nota
raccomandata a/r del 03.04.2008, comunicava al sig. C. la risoluzione del
rapporto di lavoro con effetto immediato.
Il C. con nota del 09.04.2008 impugnava il licenziamento
intimatogli
A seguito della procedura d'urgenza azionata dal C., il
Tribunale di Pordenone in sede di reclamo -confermando il provvedimento emesso
in sede monocratica- ha confermato la legittimità del licenziamento del C.
In particolare, come da provvedimento in atti, il Collegio
ha evidenziato che: "Quanto al merito delle singole contestazioni in
questa fase sommaria e urgente basti dire che da un lato lo stesso C. nelle sue
difese inviate al datore di lavoro ammette in alcuni dei casi contestati di
aver violato le procedure, salvo evidenziare che comunque il rapporto ha avuto
buon fine, circostanza fortuita questa che non toglie il legittimo venir meno
della fiducia della banca nei confronti di un dipendente sprezzante delle
regole e delle cautele imposte nell'attività di erogazione del credito; in
altri casi le violazioni sono gravi e macroscopiche, come il pagamento di
assegni in assenza di copertura, o la concessione di affidamenti di importi
superiori a quelli delegati al direttore; in altri infine emerge comunque
un'estrema leggerezza del direttore in questione nello svolgimento delle sue
mansioni ed è difficile - alla luce degli esiti di tali rapporti come
evidenziati dalla documentazione in atti e da ultimo dallo specchio
riepilogativo dimesso in udienza dalla banca - non mettere gli ingenti importi
passati a sofferenza (oltre un milione e mezzo di euro) o ad incaglio in
relazione alla negligenza e imprudenza del C.".
Il giudice del sequestro peraltro rilevava che "Già
nel luglio 2007 la Banca, con nota prot. 245/07, richiamava formalmente il
direttore di Filiale di Pordenone a "tenere un comportamento consono ai
profili di rischio della banca, avendo cura di dare adeguato riscontro agli
aspetti quantitativi, più che qualitativi della meritorietà del credito",
per irrogargli, poi, a dicembre 2007, con nota prot. n. 1360 (in atti), a
febbraio 2008, con nota prot. n. 286 (in atti), formali contestazioni
disciplinari, e, ad aprile 2008, con nota prot. n. 530 (in atti), il
licenziamento: a seguito di verifiche ispettive era emersa, infatti, una
evidente situazione di fragilità del processo del credito con una errata
gestione del rischio, mentre accurati accertamenti posti in essere dalla banca
avevano ricondotto le anomalie risultanti dalla visita ispettiva all'operato
del C., il quale, a volte, aveva avvalorato e legittimato pratiche nonostante
l'attività istruttoria apparisse ictu oculi incompleta e, a volte, aveva
deliberato aperture di credito , ad alto rischio, non rientranti nella
competenza territoriale della propria filiale.
Evidentemente in contrasto con gli interessi della Banca e
foriera di ingenti danni economici per la stessa siffatta condotta del C., il
quale, nella qualità di direttore di filiale, era tenuto a esaminare
correttezza ed esaustività dell'istruttoria svolta prima di autorizzare
qualsivoglia pratica.
Orbene, a fronte di tali formali contestazioni va
sottolineato che, nè nell'immediatezza, nè successivamente, il C. ha negato di
aver commesso le violazioni addebitategli, se è vero, come lo è, che nelle
giustificazioni rese subito dopo aver ricevuto i provvedimenti disciplinari
(cfr quelle del 10.12.2007) si scusava "per aver proceduto d'iniziativa
pur non avendone i potere, assicurando per il futuro di non "prendere
analoghe iniziative senza il preventivo assenso degli organi competenti"
(posizione Unigroup sri), e riconoscendo di essere a conoscenza "della
situazione di pesantezza finanziaria" della Softec MicroSystem ma di aver
espresso parere favorevole all'assunzione di rischio con affidamenti spinti e
superiori a quelli medi concessi dal sistema solo in considerazione "delle
positive prospettive che si sarebbero manifestate con lo sviluppo delle
attività aziendali ". Medesimo atteggiamento aveva il direttore anche in
occasione delle giustificazioni rese il 4.3.2008 (in atri), allorquando si
limitava a chiarire di aver autorizzato, in assenza di copertura, il pagamento
di assegni sulla base di una mera promessa di copertura effettuata dalla
cliente (posizione la Nova Edilser sd), o quando, per giustificare di aver
deliberato un'operazione di mutuo e un affidamento che esulavano dalla propria
competenza territoriale senza aver ricevuto deroga dalla Divisione Crediti,
dichiarava di non conoscere la normativa vigente in materia, e, perciò, di non
sapere della necessità della preventiva autorizzazione (posizioni Z. A., M.
B.), o, ancora, quando riconosceva di aver effettuato determinate operazioni
bancarie anomale (posizione AS Costruzioni sri ) perché fidatesi delle
rassicurazioni fomite dalla titolare dell'azienda.
Neppure successivamente il C. ha inteso e saputo approntare
una difesa in grado di elidere quei profili di responsabilità evidenziati dalla
Banca".
Pertanto, ritiene il collegio che siano comprovate le
responsabilità del C., che hanno determinato gravi perdite alla BPPB.
In particolare, gli sono stati contestati i comportamenti
tenuti nella gestione di 39 pratiche nelle quali vi è stata una concessione di
credito in violazione della disciplina prevista dalla Banca ed, in alcuni casi,
esulando dai poteri e dalle competenze del C.
Dalle indagini effettuate dalla Banca è emerso che il C. ha
spesso avvalorato e legittimato pratiche nonostante l'attività istruttoria
apparisse incompleta.
L'errata e/o omessa consultazione della Crif( società
appositamente esistente per la rilevazione di situazioni di " sofferenza
"nell' ambito del sistema bancario, costituente in pratica una banca dati
da consultare obbligatoriamente), il mancato inserimento di dati
pregiudizievoli quali visure ipocatastali, eventuali ipoteche o fallimenti
pregressi, il tutto corredato da relazioni favorevoli hanno consentito perciò
all'organo deliberante -nonché l'organo deputato anche alla verifica ed
all'esame della correttezza dell'attività istruttoria svolta-, nella
fattispecie il dott. C., di assumere rischi a carico della Banca non conformi
ai protocolli ed alle direttive, in tal modo concedendo fidi, sconfinamenti su
conto, aperture di credito ecc. non consentiti o non di sua competenza.
Infatti, il C., in qualità di Direttore della Filiale di
Pordenone della BPPB, doveva preliminarmente esaminare la correttezza ed
esaustività dell'istruttoria svolta e successivamente poteva autorizzare
pratiche a rischio pieno nei limiti di importi predeterminati pratiche a
rischio ridotto per importi maggiori in quanto assistite da idonea garanzia, il
tutto nell'ambito della competenza territoriale della propria sede.
Nell'ipotesi di istruttoria carente avrebbe dovuto invitare
il Settorista ad integrare la stessa al fine di renderla conforme con i
protocolli aziendali.
Ad avvalorare il convincimento in tal senso del Tribunale
vi sono appunto gli atti dei giudizi espletati presso il Tribunale di
Pordenone, con particolare riferimento all' istruttoria richiamata dalla
reclamata ; del resto, peraltro, il reclamante , anche nello stesso atto di
reclamo, non effettua contestazioni specifiche.
Sotto altro profilo, il C. contesta che il Giudice non
avrebbe considerato che la Banca "neppure ha fornito l'esatto importo di
cui si chiedeva la tutela cautelare", evidenziando che alcune posizioni
sarebbero nelle more rientrate.
Deve, ribadirsi che vi sono una lunga serie -indicate
nell'atto di sequestro- di posizioni (39 in totale) che allo stato hanno
arrecato un grave danno alla Banca e che si incrementano degli interessi
passivi.
A nulla rileva la circostanza, dedotta e non provata, che
la Banca potrebbe in futuro recuperare parte delle somme oggi richieste.
Inoltre, nelle more del giudizio di merito ove alcuni
clienti dovessero versare delle somme potrà essere richiesta la riduzione del
sequestro stesso.
Deve, altresì rilevarsi che ai sensi dell'art. 496 c.p.c.
il debitore ove ritenga che il valore dei beni pignorati sia superiore all'importo
delle spese e dei crediti può chiedere al Giudice del merito di disporre la
riduzione del pignoramento.
Così come nell'ipotesi di effettivo rientro di alcune
posizioni ed in assenza dell'aggravamento di altre controparte potrà
richiedere, sempre al Giudice del merito, la riduzione del sequestro.
Infatti, la funzione del sequestro conservativo non è
quella di sottrarre il bene al titolare dello stesso, ma quella di stabilizzare
il patrimonio: in sostanza, il sequestro conservativo serve a rendere inoffensiva
per il creditore la disposizione giuridica del bene da parte del debitore
poiché i suoi effetti consistono nell'apposizione di un vincolo giuridico sullo
stesso bene tale da rendere improponibile la sua disposizione.
Proprio in virtù della funzione del sequestro stesso il
Legislatore ha richiesto, ai fini della concessione dello stesso, la mera
sussistenza del fumus boni iuri ovvero la prova sommaria dell'esistenza
dell'asserito credito, demandando alla successiva ed obbligatoria fase di
merito la reale prova ed accertamento del danno.
Sul punto la Giurisprudenza appare consolidata , come
affermato anche da questo Tribunale "Ai fini della sussistenza del
"fumus boni iuris" necessario per l'ammissibilità del sequestro
conservativo, è sufficiente che sia accertata, con delibazione sommaria, la
probabile esistenza del credito, restando riservato al giudice del merito ogni
accertamento in ordine alla sua effettiva sussistenza e al suo ammontare, anzi
potendo il provvedimento cautelare essere concesso anche a tutela di ragioni di
credito non ancora attuali, ma di probabile insorgenza, allorché al momento
della richiesta cautelare sia già in essere il rapporto da cui origina il
futuro credito, si sia già verificata la situazione di fatto che lo determina e
sia possibile esperire un giudizio di probabilità in ordine all'attualità del
diritto al tempo dell'esito del giudizio di merito" (Tribunale Bari, sez.
IV, 03 marzo 2008).
Al rigetto del reclamo conseguono le spese processuali.
P.Q.M.
visti gli artt. 669 bis e segg.,
rigetta il reclamo proposto da C. C. nei confronti dell'
ordinanza del Giudice del Lavoro di Bari del 9.2.09 ;
condanna il reclamante alla rifusione delle spese
porocessuali , liquidate in euro 1100,00 oltre IVA e CAP.
Bari, 30 aprile 2009
Giudice Angela Arbore