SEQUESTRO CONSERVATIVO, CONVENZIONALE E GIUDIZIARIO Sequestro conservativo pericolo di perdita delle garanzie

Tribunale Bari, 30 aprile 2009, sez. lav.

 
IL    TRIBUNALE  DI  BARI,  SEZIONE  LAVORO,  RIUNITO  IN  CAMERA  DI
CONSIGLIO, CON L'INTERVENTO DEI SIGG. RI MAGISTRATI:
- DR. MANUELA SARACINO  - Presidente
- DR.ANGELA ARBORE      - Giudice relatore
- DR. Simonetta Rubino  - Giudice
sciogliendo  la  riserva  di  cui  al  verbale di udienza del 16.4.09
;uditi i procuratori delle parti;
letti gli atti di causa ;
OSSERVA

 

Con ricorso ex art.669 bis e 671 c.p.c., la Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.p.A. chiedeva al Giudice del Lavoro di Bari che fosse autorizzato il sequestro conservativo mobiliare, immobiliare e presso terzi sui beni e crediti di proprietà di C. C., sino a concorrenza della somma di euro 2.042.021,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia a garanzia del credito vantato dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.p.A. In particolare, la Banca esponeva come il C. avesse autorizzato aperture di credito al di fuori delle ipotesi consentite, andando oltre le proprie competenze ed in assenza dei presupposti. Tali condotte avevano, altresì, determinato il licenziamento del C. Integrato il contraddittorio con il convenuto, il Giudice adito con ordinanza del 9.2.09 accoglieva l'istanza cautelare. Proponeva reclamo il C.; si costituiva la reclamata.

Il reclamo va rigettato.

Va, in primo luogo,disattesa l' eccezione preliminare di incompetenza territoriale, reiterata in questa sede dal reclamante.

Si ritiene, infatti, di condividere e , a tal fine, di riportare integralmente l' iter motivazionale del Giudice di prime cure.

Il reclamante afferma che il contratto si sarebbe perfezionato in Pordenone dove egli avrebbe preso servizio in forza della lettera di assunzione del 17/01/2006.

Il Giudice del sequestro correttamente ha sottolineato che "Giova rammentare che, con riguardo all'aspetto del territorio, la competenza è conferita, ai sensi dell'art 413 c.p.c., al giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto oppure al giudice nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.Risulta ormai assodato che il comma 2 del citato art 413 cpc prevede una serie di fori alternativi concorrenti e che la scelta tra gli stessi spetta all'attore, il quale ha l'onere di dimostrare che di quello prescelto ricorrano gli elementi di fatto .Orbene, nella fattispecie in esame, la ricorrente ha chiarito di aver scelto il foro del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro (Altamura) e ne ha fornito idonea prova.

Premesso che per luogo in cui è sorto il rapporto deve intendersi il luogo della stipulazione del contratto, ossia, nell'ipotesi di conclusione del contratto tra persone lontane, il luogo in cui l'accettazione della proposta giunge a conoscenza del proponente (art 1326 cc; Cassazione civile ,sez. I, 16 gennaio 2002, n. 407), e non anche il luogo nel quale abbia avuto inizio l'esecuzione della prestazione lavorativa, che, invece, rileva quando non sia individuabile un precedente momento e luogo d'incontro delle volontà negoziali delle parti (cfr Cass n. 4116 del 28.4.87 in una ipotesi di attività stagionale), appare di tutta evidenza che, nel caso di specie, il luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro è Altamura e, quindi, competente è il Tribunale di Bari.

In atti, infatti, vi è la lettera datata 9 novembre 2005 con la quale la Direzione Generale della Banca Popolare di Puglia e Basilicata - Divisione Risorse - con sede in Altamura comunicava a C. C. la sua assunzione presso la Banca con la qualifica di quadro direttivo 4 livello ed incarico di responsabile presso la istituenda filiale di Pordenone, richiedendo al predetto C. (cfr ultimo capoverso) di restituire copia della stessa, firmata per accettazione, alla Divisione Risorse presso la Direzione generale di Altamura.

Vi è anche la firma del C. apposta in calce alla lettera detta in data 18.11.2005 , di talché deve concludersi che, trattandosi di un contratto "inter absentes", Altamura sia effettivamente stato il luogo in cui l'accettazione della proposta lavorativa da parte del C. sia giunta a conoscenza della proponente Banca Popolare di Puglia e Basilicata......

Peraltro, a sconfessare tale dato non giova rilevare, come ha fatto parte resistente, che la lettera di assunzione del 9.11.2005 sia solo la prima proposta di assunzione e che il C. abbia invece preso servizio a Pordenone 1'8.2.06 in forza della successiva lettera di assunzione del 17.1.2006, accettando questa nuova proposta contrattuale per fatti concludenti, prendendo, cioè, servizio in Pordenone.

Ritiene questo Giudice che il contratto concluso in Altamura per effetto dell'accettazione da parte del C. in data 18.11.2005 della proposta contrattuale della Banca del precedente 9 novembre sia un contratto regolarmente stipulato e, quindi, ben in grado di spiegare i sui effetti"

Nel merito, questi i fatti come ricostruiti dalla difesa della reclamata, e non contestati in modo specifico dall' istante.

Il Sig. C. è stato dipendente della Banca Popolare di Puglia e Basilicata in qualità di Quadro direttivo 4 Livello presso la Filiale di Pordenone dal 08.02.2006 al 3.4.2008 data in cui veniva licenziato per giusta causa.

A seguito di accertamenti effettuati dalla Banca presso la Filiale di Pordenone venivano riscontrate violazioni ed irregolarità ascrivibili a responsabilità del Sig. C.

Tali irregolarità formavano oggetto di analitiche contestazioni.

La Banca, non ritenendo valide le giustificazioni addotte dal convenuto ed a seguito di ulteriori verifiche contabili, con nota raccomandata a/r del 03.04.2008, comunicava al sig. C. la risoluzione del rapporto di lavoro con effetto immediato.

Il C. con nota del 09.04.2008 impugnava il licenziamento intimatogli

A seguito della procedura d'urgenza azionata dal C., il Tribunale di Pordenone in sede di reclamo -confermando il provvedimento emesso in sede monocratica- ha confermato la legittimità del licenziamento del C.

In particolare, come da provvedimento in atti, il Collegio ha evidenziato che: "Quanto al merito delle singole contestazioni in questa fase sommaria e urgente basti dire che da un lato lo stesso C. nelle sue difese inviate al datore di lavoro ammette in alcuni dei casi contestati di aver violato le procedure, salvo evidenziare che comunque il rapporto ha avuto buon fine, circostanza fortuita questa che non toglie il legittimo venir meno della fiducia della banca nei confronti di un dipendente sprezzante delle regole e delle cautele imposte nell'attività di erogazione del credito; in altri casi le violazioni sono gravi e macroscopiche, come il pagamento di assegni in assenza di copertura, o la concessione di affidamenti di importi superiori a quelli delegati al direttore; in altri infine emerge comunque un'estrema leggerezza del direttore in questione nello svolgimento delle sue mansioni ed è difficile - alla luce degli esiti di tali rapporti come evidenziati dalla documentazione in atti e da ultimo dallo specchio riepilogativo dimesso in udienza dalla banca - non mettere gli ingenti importi passati a sofferenza (oltre un milione e mezzo di euro) o ad incaglio in relazione alla negligenza e imprudenza del C.".

Il giudice del sequestro peraltro rilevava che "Già nel luglio 2007 la Banca, con nota prot. 245/07, richiamava formalmente il direttore di Filiale di Pordenone a "tenere un comportamento consono ai profili di rischio della banca, avendo cura di dare adeguato riscontro agli aspetti quantitativi, più che qualitativi della meritorietà del credito", per irrogargli, poi, a dicembre 2007, con nota prot. n. 1360 (in atti), a febbraio 2008, con nota prot. n. 286 (in atti), formali contestazioni disciplinari, e, ad aprile 2008, con nota prot. n. 530 (in atti), il licenziamento: a seguito di verifiche ispettive era emersa, infatti, una evidente situazione di fragilità del processo del credito con una errata gestione del rischio, mentre accurati accertamenti posti in essere dalla banca avevano ricondotto le anomalie risultanti dalla visita ispettiva all'operato del C., il quale, a volte, aveva avvalorato e legittimato pratiche nonostante l'attività istruttoria apparisse ictu oculi incompleta e, a volte, aveva deliberato aperture di credito , ad alto rischio, non rientranti nella competenza territoriale della propria filiale.

Evidentemente in contrasto con gli interessi della Banca e foriera di ingenti danni economici per la stessa siffatta condotta del C., il quale, nella qualità di direttore di filiale, era tenuto a esaminare correttezza ed esaustività dell'istruttoria svolta prima di autorizzare qualsivoglia pratica.

Orbene, a fronte di tali formali contestazioni va sottolineato che, nè nell'immediatezza, nè successivamente, il C. ha negato di aver commesso le violazioni addebitategli, se è vero, come lo è, che nelle giustificazioni rese subito dopo aver ricevuto i provvedimenti disciplinari (cfr quelle del 10.12.2007) si scusava "per aver proceduto d'iniziativa pur non avendone i potere, assicurando per il futuro di non "prendere analoghe iniziative senza il preventivo assenso degli organi competenti" (posizione Unigroup sri), e riconoscendo di essere a conoscenza "della situazione di pesantezza finanziaria" della Softec MicroSystem ma di aver espresso parere favorevole all'assunzione di rischio con affidamenti spinti e superiori a quelli medi concessi dal sistema solo in considerazione "delle positive prospettive che si sarebbero manifestate con lo sviluppo delle attività aziendali ". Medesimo atteggiamento aveva il direttore anche in occasione delle giustificazioni rese il 4.3.2008 (in atri), allorquando si limitava a chiarire di aver autorizzato, in assenza di copertura, il pagamento di assegni sulla base di una mera promessa di copertura effettuata dalla cliente (posizione la Nova Edilser sd), o quando, per giustificare di aver deliberato un'operazione di mutuo e un affidamento che esulavano dalla propria competenza territoriale senza aver ricevuto deroga dalla Divisione Crediti, dichiarava di non conoscere la normativa vigente in materia, e, perciò, di non sapere della necessità della preventiva autorizzazione (posizioni Z. A., M. B.), o, ancora, quando riconosceva di aver effettuato determinate operazioni bancarie anomale (posizione AS Costruzioni sri ) perché fidatesi delle rassicurazioni fomite dalla titolare dell'azienda.

Neppure successivamente il C. ha inteso e saputo approntare una difesa in grado di elidere quei profili di responsabilità evidenziati dalla Banca".

Pertanto, ritiene il collegio che siano comprovate le responsabilità del C., che hanno determinato gravi perdite alla BPPB.

In particolare, gli sono stati contestati i comportamenti tenuti nella gestione di 39 pratiche nelle quali vi è stata una concessione di credito in violazione della disciplina prevista dalla Banca ed, in alcuni casi, esulando dai poteri e dalle competenze del C.

Dalle indagini effettuate dalla Banca è emerso che il C. ha spesso avvalorato e legittimato pratiche nonostante l'attività istruttoria apparisse incompleta.

L'errata e/o omessa consultazione della Crif( società appositamente esistente per la rilevazione di situazioni di " sofferenza "nell' ambito del sistema bancario, costituente in pratica una banca dati da consultare obbligatoriamente), il mancato inserimento di dati pregiudizievoli quali visure ipocatastali, eventuali ipoteche o fallimenti pregressi, il tutto corredato da relazioni favorevoli hanno consentito perciò all'organo deliberante -nonché l'organo deputato anche alla verifica ed all'esame della correttezza dell'attività istruttoria svolta-, nella fattispecie il dott. C., di assumere rischi a carico della Banca non conformi ai protocolli ed alle direttive, in tal modo concedendo fidi, sconfinamenti su conto, aperture di credito ecc. non consentiti o non di sua competenza.

Infatti, il C., in qualità di Direttore della Filiale di Pordenone della BPPB, doveva preliminarmente esaminare la correttezza ed esaustività dell'istruttoria svolta e successivamente poteva autorizzare pratiche a rischio pieno nei limiti di importi predeterminati pratiche a rischio ridotto per importi maggiori in quanto assistite da idonea garanzia, il tutto nell'ambito della competenza territoriale della propria sede.

Nell'ipotesi di istruttoria carente avrebbe dovuto invitare il Settorista ad integrare la stessa al fine di renderla conforme con i protocolli aziendali.

Ad avvalorare il convincimento in tal senso del Tribunale vi sono appunto gli atti dei giudizi espletati presso il Tribunale di Pordenone, con particolare riferimento all' istruttoria richiamata dalla reclamata ; del resto, peraltro, il reclamante , anche nello stesso atto di reclamo, non effettua contestazioni specifiche.

Sotto altro profilo, il C. contesta che il Giudice non avrebbe considerato che la Banca "neppure ha fornito l'esatto importo di cui si chiedeva la tutela cautelare", evidenziando che alcune posizioni sarebbero nelle more rientrate.

Deve, ribadirsi che vi sono una lunga serie -indicate nell'atto di sequestro- di posizioni (39 in totale) che allo stato hanno arrecato un grave danno alla Banca e che si incrementano degli interessi passivi.

A nulla rileva la circostanza, dedotta e non provata, che la Banca potrebbe in futuro recuperare parte delle somme oggi richieste.

Inoltre, nelle more del giudizio di merito ove alcuni clienti dovessero versare delle somme potrà essere richiesta la riduzione del sequestro stesso.

Deve, altresì rilevarsi che ai sensi dell'art. 496 c.p.c. il debitore ove ritenga che il valore dei beni pignorati sia superiore all'importo delle spese e dei crediti può chiedere al Giudice del merito di disporre la riduzione del pignoramento.

Così come nell'ipotesi di effettivo rientro di alcune posizioni ed in assenza dell'aggravamento di altre controparte potrà richiedere, sempre al Giudice del merito, la riduzione del sequestro.

Infatti, la funzione del sequestro conservativo non è quella di sottrarre il bene al titolare dello stesso, ma quella di stabilizzare il patrimonio: in sostanza, il sequestro conservativo serve a rendere inoffensiva per il creditore la disposizione giuridica del bene da parte del debitore poiché i suoi effetti consistono nell'apposizione di un vincolo giuridico sullo stesso bene tale da rendere improponibile la sua disposizione.

Proprio in virtù della funzione del sequestro stesso il Legislatore ha richiesto, ai fini della concessione dello stesso, la mera sussistenza del fumus boni iuri ovvero la prova sommaria dell'esistenza dell'asserito credito, demandando alla successiva ed obbligatoria fase di merito la reale prova ed accertamento del danno.

Sul punto la Giurisprudenza appare consolidata , come affermato anche da questo Tribunale "Ai fini della sussistenza del "fumus boni iuris" necessario per l'ammissibilità del sequestro conservativo, è sufficiente che sia accertata, con delibazione sommaria, la probabile esistenza del credito, restando riservato al giudice del merito ogni accertamento in ordine alla sua effettiva sussistenza e al suo ammontare, anzi potendo il provvedimento cautelare essere concesso anche a tutela di ragioni di credito non ancora attuali, ma di probabile insorgenza, allorché al momento della richiesta cautelare sia già in essere il rapporto da cui origina il futuro credito, si sia già verificata la situazione di fatto che lo determina e sia possibile esperire un giudizio di probabilità in ordine all'attualità del diritto al tempo dell'esito del giudizio di merito" (Tribunale Bari, sez. IV, 03 marzo 2008).

Al rigetto del reclamo conseguono le spese processuali.

P.Q.M.

visti gli artt. 669 bis e segg.,

rigetta il reclamo proposto da C. C. nei confronti dell' ordinanza del Giudice del Lavoro di Bari del 9.2.09 ;

condanna il reclamante alla rifusione delle spese porocessuali , liquidate in euro 1100,00 oltre IVA e CAP.

Bari, 30 aprile 2009

Giudice Angela Arbore